RUNTS: cos’è, quando nasce e chi ha l’obbligo di iscriversi
Il RUNTS è il registro telematico che attribuisce agli enti non profit la qualifica di Ente del Terzo Settore. Scopri chi deve iscriversi, quando è nato e cosa rischia chi resta fuori.
- Il RUNTS – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – è il registro telematico gestito dal Ministero del Lavoro, operativo dal 23 novembre 2021, che attribuisce la qualifica di Ente del Terzo Settore.
- L’iscrizione è necessaria per chi vuole ottenere lo status di ETS – organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, enti filantropici e fondazioni – mentre resta facoltativa per gli altri enti non commerciali.
- Chi non si iscrive perde le agevolazioni fiscali, non può usare la sigla ETS e, per le ex Onlus, rischia la devoluzione del patrimonio.
Sono in tanti a domandarsi ancora oggi se l’iscrizione al RUNTS sia obbligatoria, oppure no. Per esempio, chi gestisce una piccola realtà di quartiere, nata per raccogliere fondi a favore di una causa benefica, è probabile che si sia chiesto: mi conviene iscrivermi al RUNTS, o posso continuare a operare come prima? La risposta cambia parecchio in base al tipo di ente e agli obiettivi che persegue. Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ha riscritto le regole del non profit italiano, sostituendo tre sistemi diversi con un unico archivio pubblico e consultabile online. Vediamo nel dettaglio cosa è cambiato.
Cos’è il RUNTS
Il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
Il registro sostituisce i precedenti registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, oltre all’anagrafe delle Onlus che era tenuta dall’Agenzia delle Entrate. La sua funzione principale è garantire trasparenza: chiunque può consultare online statuto, bilanci e rappresentanti legali di un ente iscritto, tramite il portale del Ministero del Lavoro.
Il RUNTS si articola in sette sezioni:
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo Settore.
Un ente può comparire in una sola sezione, con l’eccezione delle reti associative, che possono essere presenti anche in una seconda sezione.
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Quando nasce il RUNTS
Il RUNTS diventa operativo il 23 novembre 2021, con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e comunicata in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento gli enti possono presentare domanda di iscrizione tramite il portale telematico dedicato.
Le associazioni già iscritte ai registri regionali di ODV e APS sono passate al RUNTS con un processo di trasmigrazione automatica, senza ripetere l’intera procedura da zero. Alle Onlus, invece, è toccato un percorso più lungo: hanno dovuto attendere l’autorizzazione della Commissione europea sul nuovo regime fiscale del Terzo Settore, arrivata solo nel corso del 2025 con il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 e il D.Lgs. 186/2025.
Dal 1° gennaio 2026 l’anagrafe unica delle Onlus tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa. Le organizzazioni ancora iscritte a quella data hanno avuto tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare domanda di iscrizione al RUNTS, come previsto dall’art. 34, comma 3, del DM 15 settembre 2020, n. 106, modificato dal DM 13 gennaio 2026, n. 2.
Chi ha l’obbligo di iscriversi al RUNTS?
Nessuna norma impone in senso stretto a un’organizzazione di diventare un Ente del Terzo Settore. L’iscrizione diventa però indispensabile per chi vuole ottenere questa qualifica e i vantaggi che ne derivano.
Di conseguenza, devono iscriversi al RUNTS, se vogliono acquisire o mantenere lo status di ETS:
- le organizzazioni di volontariato (ODV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- le imprese sociali, comprese le cooperative sociali;
- gli enti filantropici;
- le fondazioni che operano nei settori di interesse generale elencati dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- le reti associative e le società di mutuo soccorso.
Per le imprese sociali, l’iscrizione al RUNTS assorbe anche l’iscrizione al registro delle imprese sociali tenuto dalle Camere di Commercio.
Gli enti per cui l’iscrizione resta facoltativa
Associazioni culturali, associazioni sportive dilettantistiche, Pro Loco e altri enti non commerciali possono scegliere liberamente se iscriversi o no. Se decidono di restare fuori dal RUNTS, continuano a operare come enti non commerciali secondo il Codice civile e il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ma senza i benefici riservati agli ETS.
Le associazioni sportive dilettantistiche mantengono in ogni caso il proprio regime fiscale autonomo previsto dal registro tenuto dal CONI, indipendentemente dalla scelta di iscriversi al RUNTS.
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Come funziona la procedura di iscrizione?
Il legale rappresentante presenta la domanda tramite il portale telematico del RUNTS, allegando atto costitutivo e statuto. L’ufficio competente verifica la documentazione ed entro 60 giorni dalla presentazione iscrive l’ente, oppure richiede integrazioni assegnando un termine massimo di 30 giorni (art. 47 CTS).
Il termine si riduce a 30 giorni quando l’atto costitutivo e lo statuto sono redatti secondo un modello standard predisposto da una rete associativa e approvato dal Ministero. In caso di diniego, l’ente può presentare ricorso al TAR territorialmente competente.
L’iscrizione ha efficacia costitutiva: la qualifica di ETS si acquisisce dal momento in cui il provvedimento diventa efficace, non da quando viene presentata la domanda.
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Cosa succede a chi non si iscrive al RUNTS
Le conseguenze della mancata iscrizione cambiano molto in base al tipo di ente coinvolto. Un’organizzazione di volontariato, un’associazione di promozione sociale o un’impresa sociale che non si iscrive al RUNTS non acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore.
Ne deriva che non può:
- utilizzare le sigle ETS, ODV o APS, né le denominazioni corrispondenti, per riferirsi a se stessa;
- accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, come l’esenzione IRES sulle attività istituzionali o la riduzione IVA al 5% per le prestazioni socio-sanitarie ed educative delle imprese sociali;
- partecipare a bandi, contributi pubblici e convenzioni riservati agli ETS;
- accedere al riparto del cinque per mille.
L’utilizzo indebito delle sigle ETS, ODV o APS da parte di chi non è iscritto costituisce un illecito sanzionato dall’art. 91, comma 3, del Codice del Terzo Settore: la sanzione amministrativa va da 2.500 a 10.000 euro, raddoppiata se l’uso illegittimo serve a ottenere denaro o altre utilità da terzi.
Per gli enti non obbligati, come le associazioni culturali o le Pro Loco, la mancata iscrizione non comporta sanzioni. Restano però enti non commerciali “ordinari”, senza accesso ai vantaggi fiscali e finanziari riservati al Terzo Settore.
Il caso delle ex Onlus
Le organizzazioni già iscritte all’anagrafe delle Onlus che non hanno presentato domanda al RUNTS entro il 31 marzo 2026 perdono automaticamente la qualifica di Onlus, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.
Se l’ente si iscrive in tempo e la domanda viene accolta, acquisisce la qualifica di ETS con effetto retroattivo dall’inizio del periodo d’imposta, senza soluzione di continuità con lo status di Onlus. Se invece non presenta domanda, si trova davanti a due scenari:
- se si sciogliesse, dovrebbe devolvere l’intero patrimonio a un altro ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS, previo parere vincolante del Ministero del Lavoro;
- se continuasse a operare come ente ordinario, senza qualifica ETS, l’obbligo di devoluzione riguarderebbe solo l’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente era iscritto all’anagrafe delle Onlus.
Una domanda di iscrizione presentata dopo il 31 marzo 2026 resta comunque ammissibile: la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’eventuale obbligo di devoluzione non condiziona l’accoglimento dell’istanza da parte dell’ufficio del RUNTS, perché i due adempimenti seguono percorsi distinti.
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RUNTS – Domande frequenti
È operativo dal 23 novembre 2021, data fissata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021.
Non in senso assoluto, ma diventa necessaria per ODV, APS, imprese sociali, enti filantropici e fondazioni che vogliono ottenere la qualifica di ETS.
Perde le agevolazioni fiscali del Terzo Settore, l’accesso a bandi e cinque per mille, e non può usare le sigle ETS, ODV o APS.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), artt. 5, 11, 45-54, 83, 91, 101;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 settembre 2020, n. 106, art. 34, comma 3;
- Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 (avvio operativo del RUNTS);
- Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 e Decreto legislativo n. 186/2025 (autorizzazione UE al regime fiscale ETS, soppressione anagrafe Onlus);
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 gennaio 2026, n. 2 (proroga tecnica termine ex Onlus);
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026.
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