Decreto ingiuntivo europeo: guida al procedimento di ingiunzione
Il decreto ingiuntivo europeo facilita la riscossione di crediti transfrontalieri e garantisce l'esecutività del decreto in tutti i Paesi dell'UE. Analizziamo i vantaggi, la procedura e i costi di questo strumento giuridico per la garanzia del credito.
- Il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento si applica a tutte le controversie in materia civile e commerciale in cui almeno una delle parti risiede in un paese dell’UE diverso da quello in cui è presentata la domanda d’ingiunzione.
- Il decreto ingiuntivo europeo è riconosciuto ed esecutivo in tutti i paesi dell’UE, ad eccezione della Danimarca.
- L’ingiunzione di pagamento può essere richiesta con un modulo standard (modello A) per crediti certi, liquidi ed esigibili.
Il decreto ingiuntivo europeo è una procedura civile semplificata, finalizzata all’ottenimento di un’ingiunzione di pagamento per crediti non contestati di natura civile e commerciale.
Tale procedura si caratterizza per la natura transfrontaliera: almeno una delle parti coinvolte deve avere domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito.
Il procedimento si distingue per efficienza e semplicità, svolgendosi interamente per iscritto, il che elimina la necessità di udienze fisiche e non richiede l’assistenza di un avvocato. Questo procedimento è simbolo dell’impegno dell’UE verso un sistema giuridico integrato e ottimizzato. Il decreto ingiuntivo europeo è uno strumento facoltativo e alternativo per il creditore, che può scegliere di avvalersi di esso parallelamente alle vie legali previste dalle normative nazionali.
- 1. Cos’è il decreto ingiuntivo europeo
- 2. Decreto ingiuntivo europeo: presupposti
- 3. Decreto ingiuntivo europeo: competenza
- 4. Decreto ingiuntivo europeo: notifica
- 5. Procedimento ingiuntivo europeo: come si articola
- 6. Contenuto dell’IPE
- 7. Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
- 8. Decreto ingiuntivo europeo: costi
- 9. Differenza tra IPE e TEE
1. Cos’è il decreto ingiuntivo europeo
Il decreto ingiuntivo europeo, detto anche ingiunzione di pagamento europea (IPE), è stato istituito per semplificare e rendere più economici e celeri i processi legati alle controversie transfrontaliere riguardanti crediti di denaro all’interno dell’Unione Europea (art. 1 Regolamento CE 1896/2006).
Il procedimento europeo garantisce la libera circolazione dell’ingiunzione tra gli Stati membri dell’Unione, eliminando la necessità di procedimenti intermedi che ne confermino la forza esecutiva, noti come exequatur. Quindi, il decreto ingiuntivo europeo è un titolo esecutivo valido ed eseguibile in ogni stato membro dell’UE, ad eccezione della Danimarca.
Per quanto riguarda i riferimenti normativi, il Regolamento CE 861/2007, modificato dal Regolamento UE 2421/2015, si applica alle controversie civili e commerciali di minore entità, il cui valore non supera i 5.000 euro. Il Regolamento CE 1896/2006, anch’esso modificato dal Regolamento UE 2421/2015, stabilisce le norme per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.
Il Regolamento UE 805/2004 introduce il concetto di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, facilitando l’esecuzione in qualsiasi Stato membro senza la necessità di una procedura exequatur. Inoltre, il Regolamento UE 655/2014 istituisce il quadro per il sequestro conservativo dei conti bancari, permettendo ai creditori di congelare i fondi nei conti bancari dei debitori in altri Paesi dell’Unione Europea, aumentando così la sicurezza nella riscossione dei crediti.
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2. Decreto ingiuntivo europeo: presupposti
Per la garanzia del credito, l’ordinamento italiano prevede un procedimento monitorio: il ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile. La procedura europea, alternativa e facoltativa rispetto a quella nazionale, è consigliabile per le controversie transfrontaliere, ovvero quelle situazioni in cui almeno una delle parti coinvolte ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito (art. 3 Reg. CE 1896/2006). La normativa stabilisce specifici presupposti per l’esercizio della procedura d’ingiunzione europea.
Il credito oggetto dell’ingiunzione deve essere:
- liquido, ovvero determinato nella sua esatta quantità;
- esigibile, concernente un debito già scaduto per cui il creditore può richiedere il pagamento;
- certo, cioè non contestato dal debitore nella sua esistenza.
Inoltre, il credito deve essere di natura civile o commerciale. Sono esclusi i crediti derivanti da obbligazioni extracontrattuali, a meno che non siano stati oggetto di un accordo tra le parti, o vi sia stato un riconoscimento del debito, o che si tratti di crediti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.
Inoltre, sono escluse dalla procedura le controversie relative a questioni fiscali, doganali o amministrative, la responsabilità statale per azioni od omissioni nell’esercizio di poteri pubblici, le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, questioni di sicurezza sociale, e i casi di fallimento e concordati.
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3. Decreto ingiuntivo europeo: competenza
La procedura relativa all’IPE si svolge dinanzi all’autorità giudiziaria competente. La competenza è disciplinata dal Regolamento 44/2001 (conosciuto come Bruxelles I), poi modificato dal Regolamento 1215/2012 (noto come Bruxelles I bis). Quest’ultimo determina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale (art. 6 Reg. 1896/2006).
In Italia, il giudice competente è il tribunale o il giudice di pace, a seconda del valore della controversia. Un’eccezione è costituita dall’Ungheria, dove la competenza è affidata ai notai.
In materia contrattuale, il giudice competente è quello del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta nel contratto. In caso di compravendita di beni, invece, la competenza è dell’autorità giurisdizionale del luogo dove i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati.
In caso di prestazione di servizi, il procedimento avviene dinanzi all’autorità giurisdizionale del luogo dove i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere erogati. In caso di contratti con i consumatori, la competenza giurisdizionale è dello Stato membro in cui il consumatore è domiciliato.
Il “Modulo A” (sezione 3) del Regolamento, che puoi scaricare di seguito, specifica ulteriori criteri per l’identificazione della giurisdizione competente, ovvero:
- domicilio del convenuto o coimputato;
- luogo di esecuzione dell’obbligazione contestata;
- luogo dell’evento dannoso;
- in caso di controversie legate a una succursale, agenzia o altra sede d’attività: il luogo in cui questa è situata;
- domicilio del trust;
- in controversie relative al pagamento per l’assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo: la giurisdizione dove il carico o il nolo è o avrebbe potuto essere sequestrato;
- domicilio del contraente, dell’assicurato o del beneficiario in questioni di assicurazioni;
- domicilio del consumatore;
- luogo dove il lavoratore svolge abitualmente la sua attività;
- luogo della sede d’attività dove il lavoratore è stato assunto;
- luogo dove è situato il bene immobile;
- organo giurisdizionale concordato dalle parti;
- domicilio del creditore di alimenti.
4. Decreto ingiuntivo europeo: notifica
La notifica al convenuto è disciplinata dalle norme dello Stato membro in cui deve essere effettuata. Questa procedura garantisce che il convenuto sia formalmente reso edotto del procedimento IPE a suo carico, tutelando così il suo diritto di difesa.
I documenti notificati al debitore sono:
- l’ingiunzione di pagamento europea, che delinea la richiesta del creditore;
- copia della domanda, contenente la pretesa del creditore;
- modulo per l’opposizione al decreto ingiuntivo, per la contestazione delle pretese creditorie.
Le modalità di notifica, definite dall’art. 13 del Regolamento, comprendono la notifica diretta, in cui l’atto è consegnato personalmente al convenuto, che deve firmare una dichiarazione di ricevimento. In alternativa, la ricezione può essere certificata da un documento firmato dall’incaricato della notifica, che attesta la consegna o il rifiuto ingiustificato dell’accettazione, indicando la data della notifica.
È possibile anche effettuare la notifica per posta, con la necessità per il convenuto di firmare e restituire una dichiarazione di ricevimento, o tramite posta elettronica, tramite fax o email, con la stessa esigenza di conferma di ricevimento.
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5. Procedimento ingiuntivo europeo: come si articola
Il creditore, per ottenere l’ingiunzione di pagamento europea, deve compilare un modello standard, il Modulo A. Ricevuta la domanda, il giudice può indicare al creditore di completare o modificare la domanda entro un termine perentorio. Una volta completata la domanda, il giudice può rigettarla o accoglierla.
L’esito della domanda, sia l’accoglimento che il rigetto, deve essere deciso entro 30 giorni. Se il giudice accoglie la domanda, l’ingiunzione di pagamento può essere notificata al convenuto. Ricevuta l’ingiunzione di pagamento, il convenuto ha facoltà di saldare l’importo dovuto al ricorrente come specificato nell’ingiunzione oppure opporsi entro 30 giorni dalla notifica.
L’opposizione al decreto ingiuntivo europeo può comportare l’avvio di un giudizio a cognizione ordinaria in base alle norme di procedura interne, oppure il procedimento può continuare secondo le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Se il convenuto non si oppone entro il termine di 30 giorni dalla notifica, il decreto diverrà esecutivo.
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6. Contenuto dell’IPE
Il creditore deve compilare il modulo online o scaricare e compilare il modulo come PDF editabile. La domanda può essere presentata su supporto cartaceo o tramite mezzi elettronici accettati dallo Stato membro di origine, indicando:
- nomi e indirizzi delle parti e dei loro rappresentanti, se presenti;
- il giudice a cui è presentata la domanda;
- l’importo del credito, incluso capitale, interessi e spese aggiuntive;
- il tasso e il periodo degli interessi, se applicabile;
- le ragioni del credito e le circostanze che supportano la richiesta;
- le prove a supporto della domanda;
- il carattere transfrontaliero della controversia.
A differenza del ricorso per decreto ingiuntivo nazionale, l’IPE non richiede l’allegazione di documentazione dettagliata.
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Il Regolamento stabilisce criteri specifici che, se non soddisfatti, possono portare al rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento europea (IPE). Tali criteri sono elencati negli articoli 2, 3, 4, 6, 7 del Regolamento e comprendono le seguenti circostanze:
- natura non transfrontaliera del credito (art. 3), che deve coinvolgere parti residenti o domiciliate in diversi Stati membri per essere considerato transfrontaliero;
- materia esclusa dall’applicazione (art. 2): il credito non deve rientrare in settori esclusi dal Regolamento, come controversie relative a diritto di famiglia, fallimenti, e altre materie specificate;
- natura del credito (art. 4): il credito deve essere pecuniario, certo, liquido e esigibile;
- incompetenza giurisdizionale (art. 6): la giurisdizione per la domanda deve essere correttamente stabilita secondo i criteri del Regolamento;
- fondamento del credito (art. 11 lett. b): il credito non deve apparire manifestamente infondato;
- completezza e correttezza della domanda: errori o omissioni significative nella domanda possono portare al suo rigetto.
È importante notare che il provvedimento di rigetto emesso dal giudice non è soggetto a impugnazione. Tuttavia, il ricorrente ha la possibilità di presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea.
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7. Opposizione al decreto ingiuntivo europeo
Se il debitore non formula opposizione, l’ingiunzione di pagamento europea ha forza esecutiva. Invece, se il debitore si oppone, si apre una nuova fase processuale.
Il debitore può fare opposizione al giudice che ha emesso l’ingiunzione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notifica. Nell’atto di opposizione, il convenuto deve impugnare il credito, ma non è obbligato a fornire dettagliate motivazioni del suo dissenso.
L’articolo 17 del Regolamento 1896/2006, come modificato dal Reg. 2421/2015, prevede due possibili sviluppi del procedimento in caso di opposizione:
- può seguire le norme del procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Regolamento 861/2007), se applicabile;
- può seguire il procedimento ordinario nazionale.
Il creditore, al momento della presentazione della domanda, deve specificare quale delle due alternative preferisce per il seguito del procedimento in caso di opposizione, oppure può decidere di richiedere l’estinzione del procedimento se si verifica l’opposizione.
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8. Decreto ingiuntivo europeo: costi
Le spese per l’introduzione del procedimento per decreto ingiuntivo europeo sono determinate in base alle tariffe applicate da ciascun Stato membro per le procedure nazionali equivalenti. In Italia, queste spese prevedono il pagamento di un contributo unificato, ridotto della metà.
Di seguito, è prevista la misura del contributo unificato ridotto in base al valore della causa:
- per cause fino a 1.100 euro, il contributo ridotto è di 21,50 euro;
- per cause da 1.100 a 5.200 euro, il contributo ridotto è di 49 euro;
- per cause da 5.200 a 26.000 euro, il contributo ridotto è di 118,50 euro;
- per cause da 26.000 a 52.000 euro, il contributo ridotto è di 259 euro.
- per cause da 52.000 a 260.000 euro, il contributo ridotto è di 379,50 euro;
- per cause da 260.000 a 520.000 euro, il contributo ridotto è di 607 euro.
- per cause superiori a 520.000 euro, il contributo ridotto è di 843 euro.
Oltre al contributo unificato, è prevista un’anticipazione forfettaria per la marca da bollo di 27,00 euro.
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9. Differenza tra IPE e TEE
Il Titolo Esecutivo Europeo (TEE) consiste in una semplificazione nel panorama giuridico europeo perché elimina il bisogno di exequatur, ovvero la procedura di riconoscimento e conferma delle sentenze in materia civile. Quindi, l’exequatur consente l’esecuzione di una sentenza in un altro Stato membro dell’Unione Europea, purché confermata tramite un certificato rilasciato dall’autorità competente.
D’altra parte, l’ingiunzione di pagamento europea (IPE) è una decisione giudiziaria che si basa su un procedimento standardizzato comune a tutti gli Stati membri.
Il TEE è applicato se un provvedimento nazionale, già emesso, necessita di essere eseguito in un altro Stato membro. Per esempio, un creditore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo in Italia potrebbe aver bisogno di eseguirlo contro un debitore che si è trasferito in un altro paese dell’UE. In questo caso, il creditore deve richiedere il rilascio di un titolo esecutivo europeo per ottenere il riconoscimento della decisione italiana nell’altro Stato membro, facilitando così l’esecuzione del decreto all’estero.
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Decreto ingiuntivo europeo – Domande frequenti
Dopo l’emissione, il decreto ingiuntivo europeo deve essere notificato al debitore, e quest’ultimo ha la possibilità di pagare il debito o presentare opposizione al decreto ingiuntivo entro un termine stabilito.
La notifica del decreto ingiuntivo europeo viene effettuata secondo le procedure di notifica vigenti nello Stato membro in cui deve essere notificato il decreto.
La notifica del decreto ingiuntivo europeo è generalmente compito delle autorità giudiziarie dello Stato membro UE in cui il decreto deve essere notificato, seguendo le procedure locali per la notifica di atti giuridici.
L’assistenza legale non è obbligatoria per la compilazione e l’inoltro del Modulo A tramite il portale europeo di giustizia. Tuttavia, se vi è opposizione all’ingiunzione di pagamento europea, è necessaria l’assistenza di un avvocato.
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