Da quando non esistono più le Onlus?
Tutto quello che serve sapere su nascita, attività e fine del regime Onlus, con la differenza rispetto alle ONG e le regole attuali sulle donazioni detraibili.
- Quella di Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) era una qualifica fiscale nata con il decreto legislativo 460/1997, oggi superata dalla riforma del Terzo Settore.
- Dal 1° gennaio 2026 il vecchio regime Onlus è abrogato e l’Anagrafe unica delle Onlus è stata soppressa: gli enti sono passati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- La Onlus si distingueva dalla ONG, che opera nella cooperazione internazionale allo sviluppo secondo la legge 125/2014, e dall’Ente del Terzo Settore (ETS), categoria più ampia introdotta dal Codice del Terzo Settore.
Onlus è una sigla che quasi tutti hanno incontrato almeno una volta: sulla ricevuta di una donazione, nel modulo del 5 per mille, oppure nello statuto dell’associazione del proprio quartiere. Dietro quella parola c’è però una storia normativa complessa, che nel 2026 è arrivata a un punto di svolta decisivo. Chi lavora nel non profit probabilmente lo sa già, ma chi ha donato almeno una volta nella vita a una onlus o vuole capire a chi ha affidato il proprio contributo, deve sapere che il regime Onlus, dopo quasi trent’anni, non esiste più. Vediamo cosa era, cosa resta e cosa sono, invece, le ONG.
Cos’erano le Onlus
Le Onlus nacquero con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che introducesse questa qualifica fiscale per gli enti privati – associazioni, fondazioni, comitati, società cooperative – che perseguivano finalità di solidarietà sociale senza scopo di lucro.
Non si trattava di una forma giuridica autonoma, ma di uno status fiscale agevolato: un’associazione o una fondazione già esistente poteva richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, se rispettava requisiti precisi.
I requisiti in questione sono:
- assenza di scopo di lucro, con divieto assoluto di distribuire utili e avanzi di gestione tra i soci;
- svolgimento di attività in settori tassativi individuati dalla legge, come assistenza sociale, sanitaria, tutela dell’ambiente, promozione della cultura, cooperazione allo sviluppo;
- devoluzione del patrimonio ad altri enti non profit in caso di scioglimento;
- obbligo di redigere bilancio e rispettare vincoli di trasparenza e democraticità interna.
In cambio di questi vincoli, la Onlus otteneva un regime fiscale di favore: esenzioni Ires e Irap in molti casi, aliquote Iva ridotte per alcune prestazioni, e la possibilità per chi donava di ottenere detrazioni o deduzioni fiscali.
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Cosa facevano le Onlus
Le attività ammesse dal D.Lgs. 460/1997 riguardavano ambiti molto diversi tra loro, quali:
- assistenza sociale e sociosanitaria a persone in condizione di fragilità, come anziani, persone con disabilità o famiglie in difficoltà economica;
- ricerca scientifica, in particolare quella di interesse sociale come la ricerca oncologica o quella sulle malattie rare;
- tutela e valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio artistico e culturale;
- formazione, istruzione e promozione della cultura;
- cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, settore che sovrapponeva in parte l’attività di alcune Onlus a quella delle Ong.
L’attività non doveva essere necessariamente gratuita: una Onlus poteva vendere beni o servizi, ma i proventi restavano vincolati al perseguimento delle finalità statutarie e non potevano in nessun caso arricchire soci o amministratori.
Cosa è cambiato con la riforma del Terzo settore?
Con il Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), il legislatore ha avviato un riordino complessivo del non profit italiano, con l’obiettivo di superare la frammentazione tra Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e le altre categorie esistenti, riunendole nella qualifica unica di Ente del Terzo Settore (ETS).
Il passaggio non è stato immediato. La fiscalità del Terzo Settore prevista dal Codice si applica infatti agli enti iscritti al Registro unico a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 104, comma 2, Codice del Terzo Settore). Questo significa che il 2025 è stato l’ultimo anno fiscale delle Onlus, mentre dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus è soppressa e la qualifica cessa di produrre effetti.
In assenza di un passaggio automatico, gli enti ancora iscritti all’Anagrafe hanno potuto presentare domanda di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 31 marzo 2026, adeguando lo statuto alle clausole del Codice: attività di interesse generale, divieto di distribuzione degli utili, regole di governance e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.
Gli enti che hanno completato l’iscrizione, anche nel corso del 2026, assumono la qualifica di ETS con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. Chi invece non si è iscritto ha perso la qualifica Onlus e i relativi benefici fiscali, diventando un ente non commerciale ordinario, soggetto alle regole generali del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Quali erano le Onlus più famose in Italia?
Molte delle realtà che il pubblico continua a chiamare “Onlus” per abitudine hanno già completato il passaggio a ETS. Tra gli esempi più noti:
- la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, che finanzia la ricerca oncologica in Italia e ha assunto la nuova denominazione nel 2022, dopo l’iscrizione al Registro unico;
- Save the Children Italia ETS, attiva dal 1998 nella protezione dell’infanzia in Italia e nel mondo;
- Telefono Azzurro, storica realtà nata nel 1987 per la prevenzione dell’abuso sui minori, oggi anch’essa transitata al nuovo regime;
- numerose fondazioni legate alla ricerca medica e all’assistenza sociale territoriale, che hanno mantenuto lo stesso oggetto sociale cambiando solo la qualifica formale.
Il cambio di denominazione, da Onlus a ETS, non incide sull’attività concreta svolta da questi enti: cambia il quadro normativo e fiscale di riferimento, non la missione.
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Qual è la differenza tra Onlus e ONG?
La ONG (organizzazione non governativa) è una qualifica riconosciuta storicamente dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 per gli enti attivi nella cooperazione internazionale allo sviluppo e nell’aiuto umanitario. Con la legge 11 agosto 2014, n. 125, che ha riformato la disciplina della cooperazione, le ONG sono confluite nella più ampia categoria delle Organizzazioni della Società Civile (OSC), iscritte in un elenco tenuto dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), presso il Ministero degli Affari Esteri.
Le differenze principali sono queste:
- la Onlus era una qualifica fiscale interna, riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate e utilizzabile in molteplici settori di attività;
- la ONG resta una qualifica specialistica, riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, riservata a chi opera nella cooperazione allo sviluppo e nell’aiuto umanitario all’estero;
- una stessa organizzazione poteva in passato essere contemporaneamente Onlus di diritto, in base all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 460/1997, e ONG riconosciuta idonea ai sensi della legge 49/1987;
- con il Codice del Terzo Settore, le Ong storiche confluiscono anch’esse nel RUNTS, mantenendo la propria specificità nel settore della cooperazione internazionale.
Nella pratica, quindi, ogni ONG attiva in Italia poteva rientrare tra le Onlus, ma non ogni Onlus si occupava di cooperazione internazionale.
Onlus ed Ente del Terzo Settore sono la stessa cosa?
No. La Onlus era una delle tante qualifiche del non profit italiano, insieme a organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps). L’ETS è invece la categoria generale introdotta dal Codice del Terzo Settore, che comprende al suo interno diverse sezioni del RUNTS: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative e altri enti del Terzo Settore non rientranti nelle sezioni precedenti. Le ex Onlus, dopo l’iscrizione, si collocano in una di queste sezioni a seconda della propria attività prevalente.
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Onlus – Domande frequenti
Le Onlus godevano di esenzioni e agevolazioni su Ires, Irap e Iva, ma non di un’esenzione fiscale totale. Restavano soggette a imposte sulle attività non direttamente connesse alle finalità statutarie.
Erano enti di diritto privato: associazioni, fondazioni, comitati o cooperative costituiti da cittadini, mai enti pubblici o articolazioni dello Stato.
Perde la qualifica e i benefici fiscali collegati, diventando un ente non commerciale ordinario soggetto alle regole fiscali generali.
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, disciplina delle Onlus (abrogato dal 1° gennaio 2026);
- decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo Settore, artt. 5, 79, 83 e 104;
- legge 6 giugno 2016, n. 106, delega per la riforma del Terzo Settore;
- legge 26 febbraio 1987, n. 49, disciplina storica delle organizzazioni non governative;
- legge 11 agosto 2014, n. 125, disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e sulle Organizzazioni della Società Civile;
- decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106, regolamento operativo del RUNTS.
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