Associazione non riconosciuta: cos’è, personalità giuridica e responsabilità patrimoniale
Una guida completa dedicata agli enti non riconosciuti: definizione, esempi, storia, questioni patrimoniali e altro ancora.
- L’associazione non riconosciuta nasce dalla libera aggregazione di più persone e non ottiene (o non richiede) il riconoscimento statale della personalità giuridica.
- Gode comunque di capacità giuridica e può stipulare contratti, assumere obbligazioni e stare in giudizio, ma la sua autonomia patrimoniale è imperfetta;
- per le obbligazioni assunte risponde il fondo comune e, in solido, chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, secondo l’articolo 38 del Codice civile.
Pensa a un gruppo di genitori che organizza un torneo di calcio del quartiere, oppure a un comitato che raccoglie fondi per restaurare la chiesa del paese: nella maggior parte dei casi si tratta di associazioni non riconosciute, realtà diffusissime nella vita sociale italiana. Non hanno sportelli in prefettura, né iscrizioni in registri della personalità giuridica, eppure firmano contratti, aprono conti correnti e assumono impegni verso terzi.
La disciplina delle associazioni non riconosciute nasce con il Codice civile del 1942, che dedica loro poche norme rispetto alle associazioni riconosciute, riflesso di una scarsa considerazione dell’epoca verso gli enti privi di riconoscimento statale. Con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948 la prospettiva cambia.
L’articolo 18 Cost. riconosce il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, purché per fini non vietati dalla legge penale. L’articolo 39 Cost. tutela la libertà sindacale e l’articolo 49 Cost. il diritto di associarsi in partiti politici. Su queste basi, dottrina e giurisprudenza sono arrivate a considerare gli enti di fatto come soggetti di diritto autonomi, titolari di capacità giuridica al pari degli enti riconosciuti, pur senza personalità giuridica. Analizziamole più nel dettaglio.
Cos’è un’associazione non riconosciuta
L’associazione non riconosciuta è disciplinata dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile e nasce dall’accordo di più persone che decidono di perseguire insieme uno scopo comune, senza scopo di lucro.
Rientrano in questa categoria, tra gli altri:
- le associazioni culturali, sportive dilettantistiche e ricreative che non hanno chiesto il riconoscimento;
- i comitati, disciplinati dagli articoli 39 e seguenti del Codice civile;
- i partiti politici e i sindacati, che per scelta storica restano enti di fatto;
- le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato prive di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore con personalità giuridica.
L’ordinamento delle associazioni non riconosciute e la loro amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati: lo statuto e l’atto costitutivo, anche in forma libera, stabiliscono organi, cariche e regole di funzionamento (art. 36 c.c.).
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L’associazione non riconosciuta ha personalità giuridica o capacità giuridica?
L’associazione non riconosciuta non acquista personalità giuridica, perché non ha ottenuto (o non ha richiesto) il riconoscimento statale previsto per gli enti di tipo associativo. Questo non significa però che sia priva di rilevanza per il diritto.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’associazione non riconosciuta gode di soggettività giuridica autonoma: costituisce un centro di imputazione di diritti e doveri distinto dalle singole persone fisiche che la compongono, ha capacità di agire e può quindi compiere atti di autonomia negoziale, assumere obbligazioni e stare in giudizio nella persona di chi, secondo l’accordo tra gli associati, ne ha la rappresentanza. Manca solo l’autonomia patrimoniale perfetta, che è invece propria delle associazioni riconosciute e delle fondazioni.
Che differenza c’è tra associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta?
La differenza principale riguarda proprio il regime patrimoniale e il percorso per ottenere il riconoscimento. Un’associazione riconosciuta acquista la personalità giuridica attraverso l’iscrizione nei registri delle persone giuridiche tenuti dalle prefetture o dalle Regioni, secondo la procedura del DPR n. 361/2000, previa verifica di un patrimonio minimo (oggi fissato in 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni). Una volta ottenuto il riconoscimento, l’ente risponde delle proprie obbligazioni solo con il proprio patrimonio: gli associati e gli amministratori non rischiano il patrimonio personale.
Un’associazione non riconosciuta, al contrario, non ha completato questo iter. Può comunque operare, contrattare e ricevere donazioni, ma chi la rappresenta resta esposto in prima persona per i debiti contratti in suo nome.
Dal 2021 esiste una terza via, riservata agli enti del Terzo settore: l’articolo 22 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) consente alle associazioni e fondazioni che si iscrivono al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di acquistare la personalità giuridica direttamente con l’iscrizione, senza passare dalla procedura prefettizia del DPR 361/2000. Anche in questo caso resta fermo il requisito del patrimonio minimo di 15.000 euro.
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L’autonomia patrimoniale imperfetta e la responsabilità ex articolo 38 del Codice civile
L’elemento che più distingue l’associazione non riconosciuta è la sua autonomia patrimoniale imperfetta. L’ente ha un patrimonio proprio, il cosiddetto fondo comune, formato dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi. I creditori possono rivalersi su questo fondo.
L’articolo 38 del Codice civile aggiunge però una tutela ulteriore per i terzi: le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono personalmente e solidalmente, insieme al fondo comune, delle obbligazioni assunte. Non basta ricoprire una carica sociale per essere chiamati a rispondere: la Cassazione ribadisce da anni che la responsabilità solidale non deriva dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dall’attività negoziale concretamente svolta in nome dell’ente e dalla creazione di rapporti obbligatori con i terzi (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 11869/2024; Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 10490/2024).
Questa responsabilità viene equiparata dalla giurisprudenza a una garanzia ex lege assimilabile alla fideiussione: chi agisce come fideiussore di fatto risponde con tutto il proprio patrimonio, e chi invoca questa responsabilità in giudizio deve provare l’attività negoziale in concreto svolta, non essendo sufficiente dimostrare la carica ricoperta (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 9980/2024). Il subentro di un nuovo rappresentante legale, inoltre, non trasferisce automaticamente su di lui i debiti contratti dal predecessore (Cass. civ., sez. V, ordinanza n. 4636/2024).
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Cosa può fare un’associazione non riconosciuta
Nella pratica, un’associazione non riconosciuta:
- stipula contratti, apre conti correnti e acquista beni intestati al fondo comune;
- assume personale e collabora con liberi professionisti;
- riceve donazioni, quote associative e contributi pubblici o privati;
- sta in giudizio, sia come attrice, sia come convenuta, nella persona di chi la rappresenta secondo lo statuto;
- può svolgere anche attività d’impresa, purché resti strumentale al perseguimento dello scopo associativo e non generi distribuzione di utili tra gli associati.
Ciò che non può fare, salvo trasformarsi o iscriversi al RUNTS con le modalità viste sopra, è limitare la responsabilità di chi la amministra al solo patrimonio associativo: resta sempre esposta la responsabilità solidale di chi ha agito per suo conto.
Le associazioni non riconosciute possono fallire?
Sì, se svolgono attività d’impresa commerciale possono essere assoggettate alla liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale che dal 15 luglio 2022 ha sostituito il fallimento con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019, CCII).
Perché questo accada devono ricorrere due condizioni: la qualifica di imprenditore commerciale (l’attività economica deve essere svolta in modo stabile e organizzato, non necessariamente a scopo di lucro soggettivo) e uno stato di insolvenza conclamato, oltre al superamento delle soglie dimensionali previste per le imprese minori, cioè un attivo patrimoniale annuo superiore a 300.000 euro, ricavi annui superiori a 200.000 euro o debiti complessivi superiori a 500.000 euro (art. 2, comma 1, lett. d, CCII).
Su un punto la disciplina si è di recente evoluta. In passato la giurisprudenza distingueva nettamente due piani: il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) colpiva l’associazione insolvente, ma non si estendeva automaticamente a chi aveva agito in suo nome ex art. 38 c.c., perché la loro responsabilità patrimoniale resta circoscritta alle singole obbligazioni negoziali assunte, non a tutti i debiti dell’ente (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 23896/2023).
L’articolo 259 del CCII, dedicato proprio alla liquidazione giudiziale degli enti collettivi non societari, ha invece introdotto la possibilità di estendere la procedura anche agli associati illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 38 c.c., superando l’orientamento restrittivo formatosi sotto la vecchia legge fallimentare. Si tratta di una materia in evoluzione, sulla quale conviene sempre verificare l’orientamento più recente dei tribunali competenti prima di trarre conclusioni operative.
Diverso il discorso per le associazioni non riconosciute che non svolgono attività d’impresa: in caso di crisi non sono soggette a liquidazione giudiziale né, secondo l’orientamento di merito più recente, alla liquidazione controllata da sovraindebitamento, restando piuttosto disciplinate dalla procedura di devoluzione patrimoniale prevista dall’articolo 30 del Codice civile.
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Associazione non riconosciuta – Domande frequenti
A differenza degli enti non riconosciuti, quelli riconosciuti hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento.
Gli enti riconosciuti sono le persone giuridiche alle quali la Regione o la prefettura ha concesso il riconoscimento,
Le associazioni non riconosciute dallo Stato sono gli enti del terzo settore.
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