Bonus alberghi FRI-Tur 2026: proroga al 31 agosto per completare gli investimenti
Il Fondo rotativo imprese per il turismo (FRI-Tur) guadagna due mesi in più per la chiusura dei cantieri. Ecco chi ne beneficia, come funziona il bonus e cosa cambia con il nuovo decreto.
- Il termine per completare gli investimenti finanziati dal FRI-Tur slitta dal 30 giugno al 31 agosto 2026, per effetto del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107.
- Il bonus “hotel e strutture ricettive” combina un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa e un finanziamento agevolato di Cassa Depositi e Prestiti allo 0,5%.
- La proroga non è automatica: le imprese beneficiarie devono presentare un’istanza specifica tramite la piattaforma di Invitalia.
Chi gestisce un albergo, un agriturismo o uno stabilimento balneare e ha ottenuto il finanziamento FRI-Tur per rifare gli impianti o digitalizzare la struttura conosce bene la pressione dei cantieri che si allungano. Materiali che arrivano in ritardo, imprese edili sovraccariche, autorizzazioni che richiedono più tempo del previsto: la scadenza del 30 giugno rischiava di lasciare fuori diversi progetti già avviati. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107 interviene proprio su questo punto, spostando in avanti il termine di conclusione degli interventi. La misura riguarda le imprese che hanno già ottenuto il finanziamento nelle precedenti edizioni del bando, non l’apertura di nuove domande.
Cos’è il FRI-Tur
Il FRI-Tur (Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e agli investimenti di sviluppo nel turismo) è una misura del PNRR (Missione 1, Componente 3, investimento 4.2.5), promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia. Sostiene le imprese del comparto turistico che realizzano investimenti di media e grande entità per riqualificare le proprie strutture.
Non si tratta di un semplice sconto fiscale, ma di due forme di sostegno che si sommano, cioè:
- un contributo diretto alla spesa, a fondo perduto, fino al 35% dei costi ammissibili;
- un finanziamento agevolato, erogato da Cassa Depositi e Prestiti a un tasso fisso annuo dello 0,5%, con durata tra 4 e 15 anni, a cui va abbinato obbligatoriamente un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca aderente alla convenzione tra Ministero del Turismo, ABI e CDP.
Gli investimenti ammissibili hanno un valore compreso tra 500.000 euro e 10 milioni di euro. Il 40% delle risorse destinate al contributo a fondo perduto è riservato alle imprese con sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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Chi può accedere al bonus
La misura si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione del comparto turistico, ovvero:
- alberghi, agriturismi e strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari e complessi termali;
- porti turistici e parchi tematici, inclusi quelli acquatici e faunistici.
L’impresa deve gestire l’attività in un immobile di proprietà o di terzi, tramite un contratto regolarmente registrato, e trovarsi in regola con la normativa edilizia, urbanistica, del lavoro, della sicurezza sul lavoro e degli obblighi contributivi. È richiesta inoltre una valutazione positiva del merito di credito da parte della banca finanziatrice, con relativa delibera di finanziamento.
Quali sono le spese ammissibili
Il bando finanzia interventi mirati alla sostenibilità ambientale e alla digitalizzazione delle strutture ricettive. Tra le spese ammesse rientrano:
- la riqualificazione energetica, a cui è riservato il 50% delle risorse complessive;
- la riqualificazione antisismica e l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia;
- la realizzazione di piscine termali, per gli stabilimenti termali;
- la digitalizzazione e l’acquisto di arredi.
Quando scade il bonus “alberghi e strutture ricettive”?
Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026, interviene sulla disciplina prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233). L’articolo 4 del nuovo decreto sposta il termine per la realizzazione degli investimenti dal 30 giugno al 31 agosto 2026.
Il termine era già stato prorogato in precedenza, dal 31 marzo al 30 giugno 2026, con il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200. Il nuovo differimento concede quindi due mesi aggiuntivi alle imprese per completare i cantieri e le implementazioni tecnologiche già finanziate.
La proroga non è automatica: le imprese interessate devono presentare un’apposita istanza attraverso la piattaforma telematica di Invitalia, secondo le indicazioni pubblicate sul portale del gestore e sul sito del Ministero del Turismo.
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Come si richiede
Le imprese beneficiarie del finanziamento devono rendicontare le spese sostenute tramite fatture elettroniche, riportando sempre i codici CUP e COR assegnati con il provvedimento di concessione. Chi emette fatture o effettua bonifici privi di questi codici deve presentare un’integrazione elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate.
Per accedere all’area riservata e gestire la pratica, l’impresa deve disporre di:
- firma digitale del legale rappresentante;
- indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attiva e risultante dal Registro delle imprese.
Le domande di accesso al bando, nelle passate edizioni, sono state valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
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Bonus alberghi e strutture ricettive – Domande frequenti
No. La proroga di agosto 2026 riguarda il termine per completare gli investimenti già finanziati, non l’apertura di nuove domande.
Le imprese che hanno già ottenuto il finanziamento FRI-Tur e non hanno ancora concluso i lavori entro il 30 giugno 2026
Fino al 35% dei costi e delle spese ammissibili, in base alla dimensione dell’impresa e alla sua localizzazione
Riferimenti normativi
- decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 – articolo 4;
- decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 – articolo 3, comma 1;
- decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, articolo 16, comma 3-bis;
- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 3, investimento 4.2.5;
- avviso pubblico del Ministero del Turismo del 28 gennaio 2023, prot. n. 1693/23;
- convenzione tra Ministero del Turismo, ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 29 agosto 2022.
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