Scoperta una rete internazionale di uomini drogavano le mogli e le violentavano: cosa rischiano?
L'Europol ha smantellato un'organizzazione di uomini che sedavano le proprie compagne per farle stuprare da altri: vediamo meglio cosa è successo e quali saranno le conseguenze legali.
- L’Europol (agenzia di polizia dell’Unione Europea) ha smantellato una rete internazionale di uomini che drogavano le mogli e le violentavano, con 57 arresti e 156 persone identificate.
- In Italia fatti simili configurano più reati insieme: violenza sessuale aggravata (art. 609-bis e 609-ter c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.);
- le pene arrivano fino a 14 anni di reclusione per la violenza di gruppo, con la possibilità di procedere anche tramite mandato d’arresto europeo quando gli autori si trovano in Stati diversi.
C’è una parte della violenza sessuale che non fa rumore. Non ha un aggressore sconosciuto in un vicolo buio, ma un marito, un compagno, qualcuno che dovrebbe proteggerti. È quello che è emerso dall’operazione coordinata dall’Europol, che ha svelato una rete internazionale di uomini che sedavano e violentavano personalmente le proprie mogli, filmando le violenze e scambiandosi poi online racconti e consigli su come farlo. Un caso che riporta alla mente la vicenda di Gisèle Pelicot, la donna francese drogata per anni dal marito. In Italia, fatti di questo tipo non restano impuniti: la legge li inquadra con precisione, e le conseguenze penali sono severe.
Cosa è emerso dall’indagine dell’Europol
L’indagine, condotta soprattutto da Germania e Regno Unito ma con il coinvolgimento di autorità di Brasile, Canada, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Spagna e Stati Uniti, fa parte di un’operazione più ampia chiamata “Progetto Medusa”.
Ogni uomo drogava e violentava personalmente la propria moglie o compagna, filmando gli abusi; gli autori si scambiavano poi in chat e forum crittografati i racconti delle proprie esperienze, consigli su come procurarsi illegalmente farmaci e narcotici, e indicazioni su come filmare e diffondere i video. Secondo l’Europol, queste comunicazioni dimostrano una pianificazione organizzata, non episodi isolati.
Le vittime, quasi sempre donne, venivano sedate con alcol e sostanze stupefacenti e spesso non ricordavano nulla di quanto subito. È un elemento centrale anche per il diritto italiano: la capacità di prestare un consenso valido a un rapporto sessuale viene meno proprio quando la vittima è resa incapace di intendere e di volere.
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Come inquadra questi fatti la legge italiana?
Il reato base è la violenza sessuale, disciplinata dall’articolo 609-bis del Codice penale: chi costringe una persona a compiere o subire atti sessuali con violenza, minaccia o abuso di autorità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi induce la vittima abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito un punto essenziale: rientra tra le condizioni di inferiorità anche l’alterazione conseguente all’assunzione di alcolici o stupefacenti, a prescindere da chi l’abbia provocata (tra le altre, Cass. pen. n. 23111/2025 e Cass. pen. n. 16046/2018). Quando però è l’aggressore stesso a somministrare o agevolare l’assunzione della sostanza per compiere la violenza, scatta l’aggravante specifica dell’art. 609-ter c.p., che porta la pena da sei a dodici anni con un aumento di un terzo.
La Cassazione ha precisato che questa aggravante richiede un nesso funzionale tra la somministrazione e l’atto sessuale, e non basta il semplice approfittamento di uno stato di alterazione già esistente (Cass. pen. n. 29944/2025).
Tra le aggravanti dell’art. 609-ter rientra anche il fatto di essere commesso ai danni del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona legata da relazione affettiva: una circostanza che riguarda in pieno i casi in cui la violenza avviene all’interno del matrimonio.
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Il ruolo della rete tra concorso morale e associazione per delinquere
In un caso come questo, ogni uomo risponde in primo luogo della violenza sessuale commessa personalmente ai danni della propria moglie o compagna. La rete, però, non è penalmente irrilevante. Se i consigli scambiati online – su come drogare la vittima, come vincere le sue resistenze, come filmare l’abuso – hanno concretamente rafforzato o determinato il proposito criminoso di un altro membro del gruppo, chi li ha forniti risponde anche a titolo di concorso morale nel reato commesso da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 110 c.p.
Se la rete presenta una struttura stabile, con ruoli definiti e una finalità organizzata di scambio di metodi ed esperienze per la commissione di più reati, può configurarsi anche il reato autonomo di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), che punisce chi promuove, organizza o comunque partecipa a un sodalizio finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti.
Diverso è il caso in cui più uomini partecipino fisicamente, insieme, agli atti di violenza sessuale sulla stessa vittima: in quell’ipotesi si applica il più grave reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.), punito con la reclusione da otto a quattordici anni – per il quale la Cassazione ritiene sufficiente anche la sola presenza sul luogo del fatto se rafforza la determinazione criminosa degli altri partecipanti.
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La diffusione dei video: art. 612-ter c.p.
Filmare e condividere le violenze integra un reato distinto e autonomo: la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, introdotta dal cosiddetto Codice rosso (legge n. 69/2019). L’art. 612-ter c.p. punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro chi diffonde contenuti sessualmente espliciti destinati a restare privati, senza il consenso della persona ritratta. La pena aumenta se il fatto è commesso dal coniuge o da un ex partner, o attraverso strumenti informatici e telematici – come nel caso di chat e forum online.
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Altri reati configurabili
A seconda delle modalità concrete dei fatti, possono aggiungersi ulteriori ipotesi di reato, quali:
- stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c.p.), quando la somministrazione della sostanza avviene con modalità che non assorbono già la fattispecie di violenza sessuale aggravata;
- sequestro di persona (art. 605 c.p.), se la privazione della libertà della vittima si prolunga oltre il tempo necessario a compiere l’atto sessuale, non essendo in tal caso assorbito nella violenza sessuale.
In caso di concorso tra più reati, le pene si sommano secondo le regole generali del Codice penale sul cumulo giuridico, portando la pena complessiva a livelli molto elevati.
Perché è intervenuta l’Europol?
In situazioni che coinvolgono cittadini di più Stati, richiedono strumenti di cooperazione giudiziaria transnazionale. Quando gli indagati si trovano in un altro paese dell’Unione Europea, l’autorità giudiziaria italiana può ricorrere al mandato d’arresto europeo, che consente di ottenere la consegna della persona ricercata senza passare per una procedura di estradizione ordinaria. L’Europol, in casi come questo, svolge un ruolo di coordinamento investigativo tra le polizie nazionali, facilitando lo scambio di informazioni e prove digitali raccolte nelle chat crittografate.
Chi si trova, o sospetta di essersi trovato, in una situazione simile può sporgere denuncia alle forze dell’ordine o direttamente in Procura. La violenza sessuale aggravata è procedibile d’ufficio nei casi più gravi, ma è comunque possibile attivare da subito le misure di protezione previste dal Codice rosso, che impongono tempi rapidi per l’ascolto della vittima e per l’eventuale allontanamento dell’indagato.
Riferimenti normativi
- art. 609-bis c.p. – violenza sessuale;
- art. 609-ter c.p. – circostanze aggravanti della violenza sessuale;
- art. 609-octies c.p. – violenza sessuale di gruppo;
- art. 612-ter c.p. – diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
- art. 613 c.p. – stato di incapacità procurato mediante violenza;
- art. 605 c.p. – sequestro di persona;
- art. 110 c.p. – concorso di persone nel reato;
- art. 416 c.p. – associazione per delinquere;
- legge 19 luglio 2019, n. 69 (Codice rosso).
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