In Italia si può girare con il burqa? Cosa dice davvero la legge
Non esiste una norma nazionale che vieti espressamente il burqa, ma la questione resta più complessa di quanto sembri: vediamo come stanno effettivamente le cose.
- In Italia non esiste una legge che vieta in modo specifico il burqa o il niqab: la norma di riferimento, l’articolo 5 della legge 152/1975, punisce chi copre il volto senza un “giustificato motivo”, e la giurisprudenza ha incluso il motivo religioso e culturale tra quelli legittimi.
- Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3076/2008, ha chiarito che le ordinanze comunali anti-velo sono illegittime, perché il velo integrale non è equiparabile a una maschera usata per eludere i controlli.
- Esistono però eccezioni concrete: in occasione di manifestazioni pubbliche il volto coperto è sempre vietato, alcuni enti locali (come la Lombardia) hanno introdotto divieti settoriali, e in determinati contesti (scuole, uffici pubblici, identificazione) resta l’obbligo di mostrare il volto su richiesta.
Se segui il dibattito pubblico, avrai sentito posizioni opposte: chi sostiene che il velo integrale sia “comunque vietato” e chi, al contrario, parla di un vuoto normativo assoluto. La realtà giuridica sta nel mezzo, e dipende da una norma scritta mezzo secolo fa per ragioni di ordine pubblico, non per disciplinare l’abbigliamento religioso. In questo articolo ti spieghiamo cosa dice effettivamente la legge, come l’hanno interpretata i giudici e quali sono i casi in cui rischi davvero una sanzione.
Cosa dice la legge italiana sul velo integrale
Il punto di partenza è l’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (la cosiddetta legge Reale, varata per fronteggiare il terrorismo degli anni di piombo). La norma stabilisce che è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.
Il testo non menziona mai burqa, niqab o hijab. La legge nasce per impedire l’uso di caschi, passamontagna o maschere da parte di chi vuole sottrarsi all’identificazione, non per disciplinare l’abbigliamento religioso o culturale.
A questa norma si affianca l’articolo 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS, R.D. 773/1931), che vieta di comparire mascherati in luogo pubblico. Anche in questo caso, però, lo spirito della norma riguarda la sicurezza, non l’abbigliamento religioso.
Il punto centrale della questione è proprio questo: rientra il motivo religioso o culturale tra i “giustificati motivi” che escludono il reato? Su questo si sono confrontati per anni sindaci, prefetti e giudici amministrativi.
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Cosa dice la sentenza del Consiglio di Stato n. 3076/2008
La pronuncia più importante in materia resta la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3076 del 19 giugno 2008. La vicenda riguardava un’ordinanza del sindaco di Azzano Decimo (Pordenone), che nel 2004 aveva incluso espressamente burqa e niqab tra i “mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”, vietandone l’uso. Il prefetto aveva annullato il provvedimento e il Comune aveva fatto ricorso, prima al Tar e poi al Consiglio di Stato.
I giudici hanno respinto il ricorso, affermando alcuni principi chiave, ovvero che:
- il velo che copre il volto non è di per sé un mezzo per eludere il riconoscimento, ma può costituire attuazione di una tradizione religiosa o culturale;
- al giudice amministrativo non spetta esprimere giudizi di merito sul significato religioso o simbolico del velo;
- l’articolo 5 della legge 152/1975 “consente nel nostro ordinamento che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali”;
- il sindaco non ha competenza per dare un’interpretazione autentica della legge tramite ordinanza, perché si tratta di una materia che spetta allo Stato.
Il Consiglio di Stato ha quindi stabilito che le esigenze di sicurezza pubblica restano comunque garantite da altri due strumenti: il divieto assoluto di coprire il volto durante manifestazioni pubbliche, e l’obbligo di mostrare il volto quando un pubblico ufficiale lo richiede per l’identificazione.
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Quando il velo integrale è davvero vietato
Anche se non esiste un divieto generale, ci sono situazioni in cui indossare burqa o niqab espone a conseguenze concrete. Per esempio:
- durante le manifestazioni pubbliche: l’articolo 5, comma 1, della legge 152/1975 prevede un divieto assoluto (senza eccezioni per motivi religiosi) di comparire con il volto coperto durante manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, salvo quelle di carattere sportivo che richiedono protezioni per il viso;
- quando un pubblico ufficiale chiede l’identificazione. Forze dell’ordine e incaricati di pubblico servizio possono sempre chiedere di mostrare il volto per motivi di pubblica sicurezza: in quel momento, non mostrarsi integra comunque una violazione;
- negli enti e nelle situazioni con regole specifiche. Il Consiglio di Stato ha precisato che restano legittime regole comportamentali diverse, adottate in via amministrativa da specifici enti, purché sorrette da esigenze settoriali ragionevoli (per esempio, identificazione negli uffici pubblici, negli sportelli bancari o in ambito scolastico).
La Regione Lombardia ha introdotto, con il DGR n. X/4553 del 10 dicembre 2015, un divieto regionale di accesso con il volto coperto in edifici pubblici regionali e strutture sanitarie, anche in questo caso applicato in modo disomogeneo sul territorio.
Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione?
Chi viola l’articolo 5 della legge 152/1975 rischia l’arresto da uno a due anni e un’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Si tratta di una sanzione penale piuttosto severa, pensata però per contesti di ordine pubblico (manifestazioni, rifiuto di identificazione), non per il semplice fatto di indossare il velo in strada.
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Il dibattito politico e i tentativi di riforma
Negli anni, in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge per modificare l’articolo 5 e vietare espressamente burqa e niqab (tra queste, la proposta Sbai – A.C. 2422 e la proposta Cota – A.C. 2769, esaminate dalla Camera a partire dal 2009). Nessuna di queste proposte è mai diventata legge.
Il dibattito si è riacceso più volte, ultimamente con il caso della scuola di Monfalcone, dove alcune studentesse sono state autorizzate a indossare il niqab dopo essere state identificate in una stanza separata. L’episodio ha riportato al centro la richiesta, soprattutto da parte di Lega e centrodestra, di una norma nazionale esplicita, mentre altre forze politiche ritengono che la disciplina attuale, basata sul “giustificato motivo”, sia già sufficiente a bilanciare sicurezza e libertà religiosa.
Al momento, Francia (legge dell’ottobre 2010) e Belgio (legge del giugno 2011) restano gli unici due Paesi europei ad aver introdotto un divieto generale di “occultamento del viso” in luogo pubblico, sanzionato penalmente.
La materia tocca diritti costituzionali che si intrecciano tra loro: la libertà di religione (articolo 19 della Costituzione), la sicurezza pubblica e, secondo alcuni osservatori, anche la tutela della dignità della donna. Il Comitato per l’Islam italiano, istituito presso il Ministero dell’Interno, ha chiarito in un parere che indossare burqa o niqab non costituisce un obbligo religioso previsto dal testo sacro dell’Islam, pur riconoscendo la rilevanza culturale dell’usanza per alcune comunità.
Proprio per questa complessità, ogni caso concreto – un’ordinanza comunale, un regolamento scolastico, un controllo di polizia – va valutato singolarmente, perché la linea di confine tra legittimo esercizio di un diritto e violazione amministrativa o penale non è sempre netta.
Se ti trovi in una situazione concreta legata a un’ordinanza locale, a un controllo delle forze dell’ordine o a un regolamento interno che limita l’uso del velo o pensi che sia stata applicata una norma illegittima nei tuoi confronti, ti suggeriamo di rivolgerti a un avvocato esperto in diritto amministrativo o penale.
Burqa in Italia – Domande frequenti
No, di regola no. La giurisprudenza riconosce il motivo religioso o culturale come “giustificato motivo” ai sensi dell’articolo 5 della legge 152/1975.
Durante manifestazioni pubbliche, quando un pubblico ufficiale chiede l’identificazione, e in alcuni contesti specifici regolati a livello locale o regionale.
L’arresto da uno a due anni e un’ammenda da 1.000 a 2.000 euro, secondo l’articolo 5 della legge 152/1975.
No. Diverse proposte parlamentari sono state presentate dal 2009 in avanti, ma nessuna è stata approvata
Riferimenti normativi
- articolo 5, legge 22 maggio 1975, n. 152 (legge Reale);
- articolo 85, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS);
- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3076 del 19 giugno 2008;
- articolo 19 della Costituzione italiana;
- proposte di legge A.C. 2422 (Sbai) e A.C. 2769 (Cota), Camera dei Deputati.
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