Il datore di lavoro può obbligarmi a tagliare la barba?
Una regola sul look può essere legittima se strettamente collegata a esigenze di sicurezza, igiene o immagine professionale documentabili. Il datore di lavoro non può imporre arbitrariamente tagliarsi la barba solo perché non gli “piace”. Partendo da questa premessa, vediamo cosa puoi fare se ti chiedono di tagliarti la barba, senza una motivazione oggettiva.
- Il datore di lavoro può imporre la rasatura se la barba in particolari situazioni e per specifiche motivazioni.
- Nei ruoli a contatto con il pubblico, l’obbligo è legittimo solo se proporzionato e previsto dal Regolamento Aziendale o dal CCNL di riferimento (art. 2104 c.c.).
- Il rifiuto da parte del lavoratore non porta in automatico al licenziamento per giusta causa.
In Italia non esiste una norma di legge che dica esplicitamente “il datore di lavoro può o non può obbligare un lavoratore a tagliare la barba per motivi estetici”. Non può chiederlo solo perché non gli piacciono le barbe lunghe, se non ci sono dei motivi ragionevoli per farlo.
La questione va dunque inquadrata in più principi costituzionali, legislativi e giurisprudenziali, ovvero:
- il dovere di diligenza e buona fede del lavoratore (art. 2104 c.c.);
- il potere direttivo dell’imprenditore;
- il divieto di discriminazione sul lavoro.
Se ti hai una bella barba, ti hanno chiesto di tagliarla, ma non ti hanno spiegato il perché, questo articolo potrebbe essere di tuo interesse.
Quando il datore di lavoro può chiedere di tagliare la barba
Un datore di lavoro può imporre regole di comportamento, abbigliamento e cura della persona ai dipendenti se tali regole sono:
- collegate alle mansioni e alla sicurezza (es. uso di dispositivi di protezione individuale – DPI – che non funzionano correttamente in presenza di barba lunga, come respiratori o maschere) e quindi necessarie per la tutela della salute e dell’integrità fisica;
- motivate da esigenze di igiene, in particolare nei settori alimentari, sanitari e ospedalieri, dove l’igiene è normativa e non solo estetica;
- legate alla rappresentanza aziendale verso l’esterno (lavoratori a diretto contatto con clienti/utenza) se ritenuti congrui all’esercizio dell’attività.
In questi casi, il datore può inserire tali prescrizioni nel regolamento interno o nel contratto di lavoro, e il lavoratore ha l’obbligo di ottemperare a disposizione delle regole coerenti con l’adempimento delle prestazioni richieste (diligenza e collaborazione), pena l’apertura di un procedimento disciplinare.
Essenzialmente, la richiesta non può essere basata su motivi personali o puramente estetici: deve essere giustificata e proporzionata rispetto alla finalità di tutela dell’attività aziendale.

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Quali sono i limiti decisionali del datore di lavoro?
Nel diritto italiano, il datore di lavoro ha un potere direttivo (art. 2094 e ss. c.c.) che gli consente di impartire ordini e direttive, ma questo potere non è illimitato. Le “regole sull’aspetto personale” devono essere giustificate da esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza, igiene o di immagine aziendale, e non possono violare diritti fondamentali del lavoratore.
Una regola aziendale che imponga di tagliare la barba senza alcun motivo tecnico/professionale reale potrebbe essere considerata arbitraria o discriminatoria. La dottrina giuslavoristica ritiene che il potere di controllo del datore sull’aspetto personale del dipendente non possa estendersi senza una valida giustificazione di interesse dell’azienda.
Cos’è il divieto di discriminazione
La legge italiana proibisce qualsiasi discriminazione sul luogo di lavoro basata su: sesso, religione, convinzioni personali, età, orientamento sessuale, disabilità, ecc. Se una regola sul look ha l’effetto di penalizzare determinati lavoratori senza motivo oggettivo (in questo caso vietare la barba), questa potrebbe configurare una forma di discriminazione indiretta, contestabile davanti a un giudice.
Un altro esempio di discriminazione basata sull’aspetto è la presenza di piercing o tatuaggi visibili. Non esiste un divieto generale in Italia. Le aziende possono limitarli se vi sono esigenze di sicurezza, igiene o immagine istituzionale (es. forze dell’ordine, compagnie aeree). Un divieto assoluto e non motivato può essere sproporzionato.
In pratica, il “look” può essere regolato dall’azienda solo se la regola è generale, proporzionata, coerente con le mansioni e non colpisce in modo ingiustificato i lavoratori. Se il giudice accerta la discriminazione, può ordinare la cessazione del comportamento, la rimozione degli effetti, il risarcimento del danno e, nei casi di licenziamento, la reintegrazione.
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Se il lavoratore si rifiuta può essere licenziato?
Il semplice rifiuto a tagliare la barba non costituisce in automatico una causa di licenziamento per giusta causa. Perché un licenziamento disciplinare sia legittimo, occorre che il comportamento del lavoratore costituisca:
- una violazione disciplinare grave rilevante ai sensi del contratto collettivo e del regolamento interno;
- una condotta che rompa irreversibilmente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente (giusta causa, art. 2119 c.c.).
La giurisprudenza italiana accetta il licenziamento per giusta causa per comportamenti che ledono gravemente l’attività aziendale o il rapporto, come offese gravi ai superiori, molestie, violenze fisiche o violazioni delle norme di sicurezza.
Nonostante alcune sentenze abbiano ritenuto legittimo il licenziamento in casi di infrazioni alle regole di abbigliamento e aspetto, queste sono condizionate alla sussistenza di un regolamento interno legittimo e di una violazione grave, ripetuta e non giustificata – non semplicemente alla sola presenza di una barba che a qualcuno “non piace”.
Approfondisci leggendo Avvocato per mobbing: cosa fa, come si dimostra e perché è fondamentale farsi assistere
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