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Si può cambiare nome senza cambiare sesso? Ecco come funziona la procedura in Italia

Come sono cambiati i diritti delle persone transgender a proposito del cambio di nome, che può avvenire tramite una rettifica anagrafica senza che debba esserci anche l'operazione per il cambio di sesso (MtF o FtM).

cambiare nome senza cambiare sesso
  • In Italia la rettificazione anagrafica di nome e genere è regolata dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 e la procedura passa attraverso il Tribunale civile, che si conclude con un decreto del giudice con cui si aggiorna l’atto di nascita e, a cascata, tutti i documenti personali.
  • Dal 2015 l’intervento chirurgico non è più obbligatorio: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015, ha stabilito che ciò che conta è l’identità di genere della persona, dimostrabile anche attraverso un percorso psicologico o una terapia ormonale.
  • La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha confermato che il nome scelto non deve necessariamente riflettere il nuovo genere con una semplice variazione di desinenza, e che gli atti giuridici compiuti prima della rettifica restano comunque validi.

Mario ha 34 anni, vive a Bologna e da quando ne ha 16 sa di essere una donna. Negli ultimi anni ha intrapreso un percorso con una psicologa, ha iniziato una terapia ormonale e ha cambiato il modo in cui si presenta al mondo. Tutti la chiamano Marta. Tutti, tranne i suoi documenti, per i quali continua a essere Mario, un uomo.

Come fa Marta a cambiare il proprio nome e il genere sui documenti? Deve necessariamente operarsi? Ci vuole molto tempo? E soprattutto: cosa dice la legge italiana?

Non parliamo di percorsi medici – quello è un capitolo separato e strettamente personale – ma della procedura legale che permette a una persona di aggiornare nome genere sui propri documenti ufficiali. Una procedura che esiste dal 1982 e che negli ultimi anni, grazie a sentenze importanti, è diventata più accessibile di quanto molti credano.

Cambio nome persona transgender: la legge di riferimento

Il punto di partenza è la legge 14 aprile 1982, n. 164, che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di ottenere la rettificazione dell’attribuzione di sesso. È una legge datata, nata in un contesto culturale molto diverso da quello attuale, ma che è stata aggiornata nel suo significato pratico grazie all’intervento dei giudici.

La procedura è disciplinata anche dal D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che ha semplificato e razionalizzato diversi procedimenti civili, compreso quello per la rettificazione anagrafica. Analizziamo più nel dettaglio i cambiamenti che ci sono stati nel tempo.

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L’intervento chirurgico non è più obbligatorio

Per anni la prassi – e spesso anche la giurisprudenza di merito – ha richiesto che la persona avesse effettuato un percorso di adeguamento chirurgico del corpo prima di poter ottenere la rettifica sui documenti. Questo orientamento è stato definitivamente superato.

Con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima un’interpretazione della legge n. 164/1982 che rendesse l’intervento chirurgico un presupposto necessario. Ciò che conta, secondo i giudici, è l’identità di genere della persona, che può essere dimostrata anche attraverso altri elementi: un percorso psicologico, una terapia ormonale o, più in generale, un vissuto consolidato e documentato.

Nello stesso anno, anche la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha ribadito lo stesso principio, precisando che il giudice deve valutare il caso concreto e non può limitarsi a verificare se c’è stato o meno un intervento chirurgico. Tornando a Marta: il suo percorso psicologico e la terapia ormonale sono esattamente il tipo di documentazione su cui può fare leva. Non dovrà operarsi per vedere il suo nome sui documenti.

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Come funziona la procedura passo per passo

La rettifica del nome e del genere non avviene in modo automatico o amministrativo: richiede sempre un passaggio davanti al Tribunale civile del luogo di residenza. Vediamo quali son o le fasi principali.

1. Il ricorso al Tribunale

Si presenta un ricorso – di solito con l’assistenza di un avvocato – al Tribunale competente. Nel ricorso si espone la propria situazione e si chiede la rettificazione dell’atto di nascita. A supporto della domanda si allegano documenti medici, relazioni psicologiche o altri elementi che attestino il percorso di identità di genere del richiedente. Nel caso di Marta: le relazioni della sua psicologa e la documentazione della terapia ormonale sono un buon punto di partenza.

2. L’udienza e la valutazione del giudice

Il Tribunale fissa un’udienza. In alcuni casi può essere disposta una perizia medico-psicologica, ma non è sempre necessaria: dipende dal giudice e dalla completezza del materiale già prodotto. L’obiettivo è accertare che la richiesta sia seria e stabile.

3. Il decreto di rettificazione

Se il ricorso viene accolto, il Tribunale emette un decreto con cui ordina all’ufficiale di stato civile di rettificare l’atto di nascita, modificando il nome e l’indicazione del sesso. Per Marta, significherebbe passare da “Mario, M” a “Marta, F”.

4. L’aggiornamento dei documenti

Con il decreto in mano, si va all’ufficio di stato civile del Comune per aggiornare l’atto di nascita. Da lì partono, a cascata, tutte le altre modifiche: carta d’identità, passaporto, patente di guida, tessera sanitaria e codice fiscale (quest’ultimo aggiornato tramite l’Agenzia delle Entrate).

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Il nome si può scegliere liberamente?

La Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha chiarito un aspetto interessante: chi ottiene la rettifica del genere non è obbligato a scegliere un nome che “corrisponda” al nuovo sesso con la semplice modifica di una desinenza. Può scegliere il nome che preferisce, purché sia conforme alla normativa italiana sui nomi propri.

Marta, quindi, non è obbligata a chiamarsi “Maria” solo perché prima si chiamava “Mario”. Può scegliere qualsiasi nome femminile, anche del tutto diverso da quello precedente.

Quanto tempo ci vuole per cambiare nome sui documenti?

I tempi variano in modo sensibile da Tribunale a Tribunale e dipendono dal carico di lavoro, dalla complessità del caso e dalla completezza della documentazione presentata. Non esiste un termine fisso previsto dalla legge per questo tipo di procedimento.

Cosa succede ai documenti e agli atti precedenti

La rettifica modifica l’atto di nascita, ma non cancella la storia giuridica precedente. Gli atti compiuti prima della rettifica – contratti, sentenze, atti notarili – restano validi e producono i loro effetti. Il nuovo nome vale per il futuro, non riscrive retroattivamente ogni documento mai firmato.

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Maria Saia
Esperta di diritti delle donne
Ha respirato per più di 20 anni la stessa aria di Falcone e Borsellino e ne condivide, ancora oggi, il sogno utopico di un mondo senza mafie e ingiustizie. Non a caso, “È la giustizia, non la carità, che manca nel mondo” è una delle sue citazioni preferite. Su deQuo, scrive di bonus e agevolazioni statali e di diritti della persona - in particolare, di diritti delle donne.
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