Cambiare nome senza cambiare sesso
Dalla sentenza n. 15138/2015 della Cassazione all'intervento della Corte europea sui diritti dell'uomo: come sono cambiati i diritti dei transgender a proposito del cambio di nome senza che si verifichi anche il cambio di sesso.
- La normativa a sostegno dei transgender ha compiuto grandi passi avanti nel corso degli ultimi anni: sono state introdotte, per esempio, alcune novità riguardanti il cambio anagrafico nel caso di soggetti con disforia di genere.
- Come funziona oggi in Italia il cambio di genere sui documenti? Se si vuole cambiare nome all’anagrafe è necessaria la riattribuzione chirurgica che dimostri anche un cambio di sessualità?
- Ecco qual è il quadro legislativo attuale a proposito del cambio anagrafico del nome per i transgender.
Il caso
Due cittadine rumene transgender, iscritte all’anagrafe con nomi femminili, si sono rivolte alle autorità amministrative locali al fine di modificare i propri documenti identificativi con dei nomi maschili.
In Romania tale richiesta può essere accolta solo in seguito a un intervento chirurgico con il quale viene riassegnato il sesso biologico: le due cittadine hanno dunque ricevuto un rifiuto.
Le due si sono quindi rivolte alle autorità giudiziarie che hanno nuovamente respinto la loro richiesta, confermando la posizione delle autorità amministrative, ovvero che il cambio del nome sui documenti sarebbe stato accolto soltanto in seguito a un intervento di assegnazione chirurgica del sesso.
Nella pratica, riuscì a ottenere il cambio del nome sui documenti e il rilascio di un nuovo certificato di nascita soltanto la ricorrente che ricorse effettivamente all’intervento di chirurgia per la costruzione dei genitali maschili.
Leggi anche: “Si può cambiare cognome ai figli?“
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo
Le ricorrenti decisero di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo perché la necessità che ci sia una corrispondenza tra il sesso indicato sui documenti e quello effettivo:
- ha rappresentato una lesione della loro vita privata;
- è antidemocratica e non persegue alcun fine legittimo.
La sentenza della CEDU del 19 gennaio 2021 ha chiarito che imporre a due transgender di dover ricorrere all’intervento chirurgico per poter ottenere una correzione anagrafica sui propri documenti è una violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani, la quale tutela il rispetto della vita altrui.
La Corte europea ha definito il quadro giuridico rumeno poco chiaro, precisando inoltre che i singoli Stati sono “chiamati ad adottare procedure che consentano alle persone di far cambiare il proprio nome e il proprio sesso in sede ufficiale nei documenti in modo rapido, trasparente e accessibile“.
Secondo la Corte, la richiesta di dover ricorrere necessariamente alla riassegnazione di genere tramite intervento chirurgico aveva, inoltre, provocato sentimenti di umiliazione, ansia e vulnerabilità nelle due ricorrenti.
Leggi anche: “Transessualismo in Italia e legge 164”.
La sentenza n. 15138/2015 della Cassazione
In Italia, a confermare la non necessità del cambio di sesso tramite intervento chirurgico per poter ottenere un nuovo nome all’anagrafe è stata confermata dalla sentenza n. 15138/2015 della Corte di Cassazione.
I giudici di merito, in primo e in secondo grado, avevano respinto la richiesta da parte di un transessuale che aveva rinunciato all’operazione chirurgica, ma aveva comunque richiesto la modifica del proprio nome all’anagrafe.
La Cassazione ha invece precisato che “il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e psiche è il risultato di un’elaborazione sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale”.
In aggiunta, è stato stabilito che chi si sottopone a un intervento di riassegnazione chirurgica del sesso può scegliere il nome che preferisce all’anagrafe e non è obbligato a modificare (al maschile o al femminile) il nome posseduto in precedenza con un semplice cambio di desinenza.
A questo proposito la Cassazione ha ribadito che il cambio del nome “non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato“.
Leggi anche: “Come funzionano le adozioni gay in Italia”.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere