Transessualismo in Italia: com’è cambiata la legge 164 sulla transizione di genere
Come si può fare la transizione di genere in Italia? Ecco qual è stata l'evoluzione giuridica della legge sul cambio di genere in Italia e come funziona oggi.
- Le persone che non si riconoscono nel sesso che è stato assegnato loro alla nascita – si parla di “transessualismo” – hanno la possibilità di iniziare un percorso di transizione di genere.
- A livello normativo, i riferimenti sono la legge n. 164 del 1982 e il decreto legislativo 150/2011.
- È possibile modificare i propri dati anagrafici sui documenti anche senza aver effettuato un’operazione chirurgica per il cambio di sesso.
Transizione è il termine utilizzato per indicare il percorso di un individuo che si sente di non appartenere al genere biologico di appartenenza e inizia a vivere quella che percepisce essere la sua vera identità di genere. Si tratta delle persone transgender, che si differenziano da quelle cisgender, la cui identità di genere combacia con il sesso assegnato loro alla nascita.
Il processo di transizione può fare riferimento agli interventi ormonali o chirurgici che vengono effettuati per adeguare il proprio corpo alla percezione che si ha di sé (vaginoplastica o falloplastica, per intenderci), ma anche al percorso burocratico e legale che porta al riconoscimento della nuova identità, con il cambio di nome e il rilascio di nuovi documenti.
Ripercorriamo l’iter normativo che ha portato in Italia a riconoscere la condizione delle persona transessuali, con l’introduzione della legge 164 del 1982.
Cos’è la legge 164 del 14 aprile 1982 sul transessualismo
La legge 164 del 1982 nasce dopo un’accesa mobilitazione da parte del Movimento Italiano Transessuali e dei Radicali: la legge ha riconosciuto la possibilità alle persone transessuali di ottenere la modifica del sesso ricevuto alla nascita e registrato all’anagrafe.
Inizialmente, la legge prevedeva che la modifica dell’attribuzione sessuale richiedesse:
- da un lato l’autorizzazione all’intervento medico-chirurgico, dopo una fase psichiatrica e una endocrinologica;
- solo in un secondo momento, quella alla modifica dei documenti di identità.
Era dunque necessario fare ricorso in Tribunale e attendere l’emanazione di una sentenza per poter effettuare la transizione vera e propria e di una seconda sentenza per poter rettificare il sesso anagrafico.
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Disforia di genere: le modifiche del D. Lgs 150/2011
La legge 164/1982 è stata modificata dall’introduzione del decreto n. 150 del 1° settembre 2011 sulla riduzione e semplificazione dei riti civili. Il cittadino che vuole sottoporsi a un intervento chirurgico per il cambio di sesso, deve presentare un’istanza al Tribunale per ottenere la relativa autorizzazione.
L’atto di citazione viene notificato:
- al Pubblico Ministero;
- ai figli e al coniuge del richiedente, se presenti.
Tale richiesta deve comunque essere preceduta da:
- il ricorso a uno psichiatra che permetta di diagnosticare l’incongruenza tra genere biologico e identità di genere;
- l’inizio di una terapia ormonale sostituiva, che ha la funzione di allineare l’identità di genere con le caratteristiche sessuali secondarie (es. barba).
Il Tribunale può richiedere l’intervento di un consulente tecnico-d’ufficio per esaminare nel dettaglio la richiesta ricevuta. Il cambiamento anagrafico avverrà solo in seguito all’avvenuto trattamento medico-chirurgico, che può consistere in uno dei seguenti interventi: penectomia, orchiectomia e vaginoplastica, mastectomia, isterectomia, falloplastica o clitoridoplastica.
Quali documenti possono essere modificati?
Potranno quindi essere rettificati documenti quali la patente, i titoli di studio, le licenze possedute, che saranno dunque modificati nel nome e nel sesso. Non è tuttavia possibile modificare tutti i documenti: per esempio, l’estratto integrale del certificato di nascita o il casellario giudiziale, così come i curricula scolastici non sono ascrivibili.
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Transizione di genere e sentenza n. 15138/2015
Una storica sentenza della Corte di Cassazione ha introdotto il diritto all’integrità psicofisica della persona transessuale. In altre parole, è stato affermato che il trattamento chirurgico di demolizione degli organi sessuali non è indispensabile per rettificare l’attribuzione di sesso.
Se l’interessato ha già assunto l’identità di genere nella quale si riconosce, allora potrà fare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, anche senza aver effettuato l’intervento chirurgico.
La Corte Costituzionale ha successivamente ribadito questo concetto con la sentenza n. 221 del 2015: il giudice ha un ruolo centrale nel valutare l’opportunità di un intervento chirurgico, ma l’assenza di tale condizione non preclude la rettifica dei documenti di identità.
Può essere soltanto un mezzo per tutelare il diritto alla salute della persona transessuale che il giudice deve autorizzare se si rende conto che la discrepanza tra sesso anatomico e attitudine psicosessuale possa essere un problema per il benessere psicofisico della persona.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 2020 ha, infine, stabilito che le persone che si sottopongono a un intervento chirurgico di riassegnazione del sesso hanno il diritto di scegliere all’anagrafe il nome che preferiscono e non sono obbligati a modificare al maschile o al femminile il loro nome originario.
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Quali sono i farmaci ormonali gratuiti in Italia
Nel corso degli anni molto è stato fatto per i diritti delle persone transessuali in Italia: l’ultimo traguardo raggiunto riguarda la gratuità, a livello nazionale, dei farmaci che permettono alle persone con una disforia di genere – ovvero quelle che non si riconoscono nel sesso biologico attribuito loro alla nascita – di cambiare sesso.
La terapia ormonale gratuita in tutta Italia è stata approvata con una Determina della Gazzetta Ufficiale del 23 Settembre 2020. I farmaci vengono erogati dalle farmacie ospedaliere e sono a carico del sistema sanitario nazionale.
Si tratta, per esempio, di testosterone, triptorelina, spironolattone, leuprolide, estradiolo, estradiolo emiidrato, estradiolo valerato, ciproterone.
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