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Danno da occupazione senza titolo

Il danno da occupazione senza titolo è in re ipsa? I chiarimenti delle Sezioni Unite sul risarcimento dovuto, tra profili probatori e onere della prova.

occupazione senza titolo

Il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la sua naturale destinazione, per cui qualsiasi intervento di terzi diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni. 

Sulla base di questo presupposto si è giunti spesso alla conclusione che, in tale ipotesi, il danno è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del valore della proprietà, senza neppure che vi sia necessità di una specifica attività probatoria, salva concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa. 

In tal senso, l’azione risarcitoria sarebbe diretta a porre rimedio all’imposizione di una servitù di fatto, causa di un’inevitabile perdita di valore del fondo che si produce per l’intero periodo di tempo anteriore all’eliminazione dell’abuso. 

Anche nelle pronunce che hanno negato la configurabilità di un danno in re ipsa subìto dal proprietario per l’indisponibilità della cosa, si è comunque riconosciuta all’interessato la facoltà di darne prova mediante ricorso a presunzioni semplici o al fatto notorio. 

Occupazione senza titolo di un immobile e liquidazione danni

Di recente è stato rilevato che nel caso di occupazione senza titolo dì un immobile il danno subito dal proprietario non potrebbe ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con la ritenuta incompatibilità del danno punitivo con l’ordinamento, salvo nei casi di espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 Cost.. 

Da ciò dovrebbe conseguire che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici; ma che un alleggerimento di tale natura dell’onere probatorio non potrebbe comunque includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto, dovendosi comunque escludere che il pregiudizio da occupazione abusiva possa assumere la connotazione di “danno punitivo”. 

occupazione illegittima immobile in re ipsa
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Danno da occupazione senza titolo: Sezioni Unite

Con ordinanza dell’8.2.2022 n. 3946, la Suprema Corte ha sottoposto  all’attenzione del massimo consesso nomofilattico il quesito  se il danno patrimoniale da occupazione senza titolo debba qualificarsi come “perdita” o come “mancato guadagno”. 

Il prevalente orientamento in materia sembra muovere dall’implicito presupposto che il danno risarcibile consista nel danno da mancato guadagno, ossia il lucro cessante conseguente alla impossibilità di impiegare il bene secondo la sua vocazione fruttifera. 

Si osserva, però, che il riferimento alla naturale vocazione fruttifera del bene risulterebbe priva di rilevanza, giacché il danno conseguenza sarebbe non l’impedimento a ritrarre dal bene occupato i frutti che esso può generare, ma l’impedimento a ricavare dal bene occupato l’utilità diretta che il medesimo offre. 

E tale impedimento non dovrebbe richiedere alcuna prova diversa ed ulteriore rispetto alla prova del fatto generatore del danno, potendo il godimento diretto esaurirsi anche in una fruizione meramente saltuaria o occasionale o anche nella utilitas derivante dalla mera potenzialità di una fruizione. 

In altri termini, il valore di utilizzazione diretta o indiretta di un bene – ossia il valore d’uso che si può ritrarre dal suo godimento diretto, o il valore di scambio che si può ricavare dalla cessione di tale godimento a terzi – costituisce di per sé un valore patrimoniale, ossia un valore attivo del patrimonio di chi dispone del bene. 

Non si dubita, del resto, che la titolarità attiva di un rapporto personale o reale di godimento costituisca una componente economicamente valutabile del patrimonio del titolare. E, in sintonia con questa premessa, risulta consequenziale affermare che la privazione, anche temporanea, della disponibilità di un bene rappresenti di per sé stessa una lesione patrimoniale, ossia un danno del titolare del bene stesso. 

occupazione senza titolo immobile

Occupazione illegittima immobile e risarcimento

La quantificazione di tale danno potrà eventualmente essere sviluppata con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. Ma non sembrerebbero esserci ragioni per negare la risarcibilità della perdita della disponibilità temporanea del bene nei casi in cui non sia provato in qual modo il suo titolare avrebbe usato di tale disponibilità. 

Va, infatti, evidenziato che, secondo nozioni di comune esperienza, il valore patrimoniale di un immobile libero è più alto del valore patrimoniale di un immobile occupato, ragion per cui l’occupazione di un immobile causa ex se, una deminutio patrimonii del proprietario, indipendentemente dalla circostanza se, in concreto, tale immobile venga o non venga offerto in vendita o venduto. 

Da ciò consegue che il proprietario che agisca per il risarcimento del danno da occupazione senza titolo, ove chieda il risarcimento di un concreto danno da mancato guadagno, deve – oltre ad allegarlo – offrire la prova specifica delle occasioni di guadagno perse. 

Ma, ove si limiti a chiedere il risarcimento del danno da perdita di godimento del bene, potrebbe ritenersi che sia sufficiente allegare e provare solo la durata dell’occupazione, competendo poi al giudice la liquidazione equitativa di tale danno secondo criteri adeguati alla peculiarità della fattispecie, tra i quali non sembrerebbe irragionevole includere l’ancoraggio al valore locativo di mercato.

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Iacopo Squillante
Avvocato Tributarista
Avvocato Cassazionista e patrocinante avanti le Giurisdizioni Superiori. Custode Giudiziario e professionista delegato alle vendite presso il Tribunale di Roma.
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