Scommesse sportive: quando sono illegali?

Il fallimento è un istituto disciplinato in Italia dal Regio Decreto n. 267 del 1942, conosciuto anche come Legge Fallimentare.
La procedura fallimentare si attiva nel momento in cui c’è una situazione di crisi di impresa che presenta presupposti soggettivi e oggettivi ben precisi.
In alternativa alla procedura fallimentare, è possibile optare per un accordo con i creditori oppure, prima che si verifichino i presupposti del fallimento, con un accordo di ristrutturazione dei debiti.
La procedura fallimentare è riservata agli imprenditori medio-piccoli in quanto per aziende di grandi dimensioni sono state pensate forme differenti di regolazione della crisi, come l’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa.
Analizziamo di seguito come funziona il fallimento dal punto di vista giuridico, partendo dai presupposti e analizzandone le varie fasi.
Quando si parla di fallimento, bisogna distinguere tra:
I presupposti soggettivi sono discplinati dall’articolo 1 della legge fallimentare, in cui vengono individuati i soggetti che possono fallire. Si tratta degli imprenditori commerciali, tra i quali non rientrano gli enti pubblici.
Ai sensi dell’articolo 2195 c.c., gli imprenditori commerciali sono quei soggetti che si occupano delle attività:
Non ne fanno parte gli imprenditori agricoli né i soggetti che sono impiegati in una professione intellettuale.
Quando un imprenditore commerciale fallisce viene inteso nella sua accezione giuridica e non economica. A fallire è, dunque, la società, ovvero la persona giuridica. Può essere dichiarato fallito, nel momento in cui avviene la cancellazione dal Registro delle imprese.
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Un imprenditore commerciale non sarà invece dichiarato fallito nell’ipotesi in cui abbia posseduto, nei 3 anni precedenti l’istanza di fallimento, tutti i 3 i requisiti presentati di seguito:
In base all’articolo 5 della Legge Fallimentare, il presupposto oggettivo del fallimento è lo stato di insolvenza, ovvero una condizione nella quale il debitore non è più in grado di rispettare le proprie obbligazioni.
Il concetto di insolvenza è piuttosto lasco. Si ritiene comunque che:
Il D.Lgs n. 169 del 2007 ha inoltre stabilito che il totale dei debiti scaduti e insoluti non possa essere inferiore a 30.000 euro.
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Il fallimento potrà essere richiesto:
Quest’ultimo può presentare istanza di fallimento al fine di esercitare l’azione penale nel corso di un procedimento penale, mentre a richiederla in un procedimento civile è il giudice.
Avviene nella forma del ricorso al tribunale competente, ovvero quello in cui si trova la sede principale dell’impresa. Alla domanda segue una procedura propedeutica alla dichiarazione di fallimento, che prende il nome di istruttoria fallimentare.
Le parti – debitori, creditori e PM – vengono convocate in udienza entro 45 giorni dal deposito del ricorso. Dovrà trascorrere un minimo di 15 giorni tra l’udienza e la data di notificazione del ricorso.
Entro 7 giorni dall’udienza sarà possibile presentare memorie, documenti e relazioni tecniche. L’imprenditore commerciale dovrà depositare obbligatoriamente:
In questa fase, si potranno adottare eventuali provvedimenti cautelari, per esempio al fine di preservare il patrimonio aziendale, che potranno essere revocati o confermati con la sentenza di fallimento o il decreto di rigetto.
Casistiche | Esito procedura fallimentare |
Ipotesi 1 | sentenza di fallimento |
Ipotesi 2 | decreto di rigetto |
Ipotesi 3 | archiviazione del procedimento |
Ipotesi 4 | dichiarazione di incompetenza: gli atti vengono trasmessi al Tribunale competente |
La sentenza di fallimento, oltre a essere comunicata al debitore fallito, ai creditore e al Pubblico Ministero, viene annotata nel Registro delle imprese e anche nei Registri pubblici immobiliari qualora coinvolga i beni mobili e immobili registrati al suo interno.
La dichiarazione di fallimento potrà avere conseguenze di tipo:
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Il fallimento potrà l’imprenditore a perdere la disponibilità e l’amministrazione dei diritti di cui è titolare. Questa condizione prende il nome di spossessamento.
I suoi atti perdono efficacia nei confronti dei creditori, anche in relazione a eventuali nuovi debiti contratti. Il patrimonio riservato ai creditori non potrà essere vincolato in alcun modo.
L’imprenditore fallito viene sostituito da una figura che prende il nome di curatore fallimentare, il quale si occuperà dell’amministrazione del patrimonio e dei rapporti processuali.
Il fallito dovrà consegnare al curatore fallimentare:
Il fallito, per l’articolo 43 della Legge Fallimentare, perde la sua capacità processuale in merito ai rapporti oggetto del fallimento, che passa in mano al curatore fallimentare.
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Nel caso di fallimento di una società, i debiti saranno pagati con il suo capitale, ovvero con il valore degli immobili, gli utili in riserva, e così via.
In caso di fallimento, è la persona che amministra il patrimonio e i rapporti processuali del soggetto fallito.