Mancata emissione dello scontrino fiscale: qual è la multa? Come regolarizzare la tua posizione
Emettere uno scontrino con un corrispettivo inferiore a quello effettivo è considerato una violazione grave ed è sanzionato esattamente come la mancata emissione totale: vediamo quali sono le sanzioni previste dalla legge e come si può rimediare.
- L’obbligo di emissione dello scontrino elettronico (o fattura) sorge non appena l’operazione è conclusa.
- Il momento non è discrezionale, ma coincide con il pagamento del corrispettivo o, al più tardi, con l’inizio del trasporto/spedizione del bene.
- La mancata o non tempestiva emissione dello scontrino comporta una sanzione amministrativa pari al 90% dell’IVA evasa.
La normativa italiana in materia di certificazione dei corrispettivi è estremamente rigida e non prevede margini di tempo successivi alla transazione. L’obbligo di emissione del documento fiscale (lo scontrino elettronico tramite registratore telematico o la fattura) deve avvenire in modo immediato e contestuale alla conclusione dell’operazione.
Il momento di esigibilità dell’imposta (e dunque l’obbligo di certificazione) è fissato in modo preciso in quanto:
- la cessione di beni si considera conclusa al momento della consegna o spedizione del bene. Se il cliente paga l’intero importo prima della consegna, l’emissione deve avvenire al momento del pagamento;
- la prestazione di servizi si considera invece conclusa all’atto del pagamento del corrispettivo.
La normative in materia non tollera un ritardo che possa anche solo potenzialmente ostacolare l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria. La giurisprudenza prevalente equipara il ritardo di pochi minuti all’omissione totale, poiché viene violato il principio di contestualità del documento al flusso di cassa.

Quali sono le sanzioni previste per la mancata emissione dello scontrino?
L’omessa, non tempestiva o infedele emissione del documento fiscale espone l’operatore a sanzioni amministrative molto pesanti. Il principio cardine, come stabilito dall’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/97, prevede una sanzione che è commisurata all’imposta evasa:
In particolare:
- la mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale prevede una sanzione pari al 90% dell’IVA oggetto dell’evasione, con un minimo da versare di 500 euro;
- ai sensi delle modifiche che sono state apportate dal D.Lgs. n. 87/24, sulle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, si applica una sanzione del 70%, con un minimo di 300 euro.
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Quando scatta la sospensione dell’attività commerciale?
Oltre alle sanzioni pecuniarie, la reiterazione delle violazioni comporta l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura (o sospensione) dell’attività.
L’Amministrazione Finanziaria dispone la sospensione della licenza di esercizio per un periodo:
- da 3 giorni a 1 mese, se nell’arco di cinque anni vengono contestate almeno quattro distinte violazioni relative all’obbligo di documentazione dei corrispettivi;
- da 1 mese a 6 mesi, se l’ammontare complessivo delle violazioni accertate in questo periodo supera l’importo di 50.000 euro.
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Come regolarizzare la tua posizione con il Fisco
Un operatore che si accorge di non aver emesso uno scontrino può sanare la violazione in modo autonomo e ottenere una significativa riduzione delle sanzioni ricorrendo al ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 472/97.
L’accesso al ravvedimento è consentito solo se la violazione non è stata ancora constatata formalmente (per esempio, tramite verbale) dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate, e se non sono state avviate ispezioni di cui l’operatore sia già a conoscenza.
La sanzione di base (il 90% dell’IVA non documentata) viene ridotta applicando una frazione fissa in base alla tempestività della regolarizzazione, partendo da una riduzione pari a 1/10 se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni da quando la violazione è stata commessa.
| Tempo trascorso dalla violazione | Percentuale di riduzione |
| entro 90 giorni | 1/9 |
| entro 1 anno | 1/8 |
| entro 2 anni | 1/7 |
| oltre 2 anni | 1/6 |
| dopo la contestazione, prima della notifica | 1/5 |
| dopo la comunicazione dello schema di atto | 1/4 |
Come avviene la regolarizzazione
La procedura standard di regolarizzazione prevede:
- il versamento dell’imposta: l’IVA relativa all’operazione non documentata deve essere versata immediatamente con gli interessi legali maturati;
- il versamento della sanzione ridotta: il versamento della sanzione calcolata sulla base del coefficiente di riduzione deve essere eseguito tramite Modello F24, utilizzando l’apposito codice tributo previsto per le violazioni sui corrispettivi;
- registrazione contabile: l’operazione deve essere annotata nel registro dei corrispettivi o nel registro IVA vendite, specificando che l’adempimento è eseguito a titolo di Ravvedimento Operoso.
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