Mancata emissione dello scontrino fiscale: quando scatta la sospensione dell’attività?
Qualora non venga emesso lo scontrino fiscale, per i commercianti scattano la sospensione dell'attività commerciale e altre sanzioni. Ecco una guida dettagliata che illustra quali sono e come si rimedia a questa omissione.
- Chi ha un’attività commerciale ha l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale.
- Se ciò non si verifica, si rischiano alcune sanzioni, fra cui la sospensione dell’attività commerciale.
- Si può rimediare alla mancata omissione dello scontrino ricorrendo ad alcuni strumenti, come il ravvedimento operoso.
Chi esercita un’attività commerciale in Italia è tenuto ad emettere lo scontrino fiscale per tutte le transazioni, indipendentemente dal loro importo. Quest’onere è stato introdotto non solo per combattere l’evasione fiscale, ma anche per assicurare una maggiore tracciabilità delle operazioni commerciali.
Nonostante questo, vi sono esercenti, i quali, non rispettando quest’obbligo, vanno incontro alle seguenti sanzioni:
- sanzione amministrativa;
- sanzione accessoria, ovvero la sospensione dell’attività commerciale;
- aggravante della sanzione accessoria (aumento dei tempi di sospensione).
La mancata emissione dello scontrino è contestata dalla Guardia di Finanza; quando i finanzieri eseguono un controllo e il commerciante non è in grado di provare di aver emesso lo scontrino al cliente, questi redigono il PVC, documento che viene poi inoltrato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
Se sei un commerciante e non sei completamente in regola con l’emissione degli scontrini fiscali, ti invito a leggere le righe che seguono, che, oltre a spiegarti le sanzioni a cui potresti andare incontro, ti chiariscono come puoi rimediare a questa tua leggerezza.
Qual è la multa per la mancata emissione di uno scontrino fiscale?
Partiamo dall’analisi della prima sanzione, cioè quella amministrativa (ex art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/97). La mancata emissione dello scontrino fiscale implica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 90% dell’imposta relativa all’operazione non documentata, con un minimo sanzionatorio stabilito nella misura di 500 euro.
Dopo le modifiche al D.Lgs. n. 87/24, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, a sanzione è scesa al 70%, con un minimo di 300 euro. Queste sanzioni si applicano a ogni singola operazione irregolare e non rileva il fatto che l’importo sia stato comunque registrato nei corrispettivi.
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La sospensione dell’attività commerciale come sanzione accessoria
La sanzione accessoria (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97) trova applicazione quando siano contestate quattro violazioni, compiute in giorni diversi, nell’arco di 5 anni. Presupposto di tale sanzione è che le violazioni siano riscontrate presso lo stesso esercizio commerciale.
La sanzione accessoria prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero la sospensione dell’attività per un periodo previsto tra 3 giorni e 1 mese. Fino al 2007, la sospensione scattava al terzo episodio; è stata la Legge n. 244/2007 ad innalzare il limite a quattro violazioni in un quinquennio.
Relativamente all’applicazione della sanzione accessoria occorre considerare che:
- la sospensione è eseguita con provvedimento della Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale del contribuente;
- l’atto di sospensione va notificato, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla contestazione della quarta violazione;
- l’esecuzione della sanzione e la verifica dell’effettivo adempimento sono rimessi all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza;
- l’esecuzione della sospensione è assicurata con sigillo dell’organo procedente e sottoscrizione del personale incaricato.
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L’aggravante della sanzione accessoria
In ordine alla sanzione accessoria, è contemplata un’aggravante, nel senso che l’attività commerciale viene sospesa da 1 a 6 mesi nel caso in cui l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione (considerati come sommatoria delle differenti quattro violazioni nei 5 anni) sia superiore a 50.000 euro.
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Come rimediare alla mancata emissione dello scontrino fiscale
In caso di mancata emissione dello scontrino fiscale, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare le eventuali omissioni attraverso i seguenti strumenti:
- ravvedimento operoso;
- definizione agevolata;
- lettere di compliance.
Di seguito vediamo come funzionano questi rimedi.
1. Ravvedimento operoso
Il ravvedimento operoso è quello strumento al quale si può ricorrere qualora ci si accorga dell’omissione prima della notifica dell’accertamento. Con il ravvedimento operoso il contribuente integra volontariamente i presunti importi evasi, pagando le imposte e gli interessi dovuti, nonché pagando una sanzione ridotta (scala dal 1/10 al 1/6 del minimo) proporzionata al ritardo. Per esempio, una sanzione originaria del 90% può scendere al 15% o meno a seconda del tempo trascorso.
Il pagamento estingue la violazione, ma occorre agire prima che l’Ufficio avvii ufficialmente il controllo, previo verbale della Guardia di Finanza.
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2. Definizione agevolata
Scegliendo il rimedio della definizione agevolata, si paga 1/4 della sanzione (art. 16 D.Lgs. 472/97). In tal modo si estingue il contenzioso con una forte riduzione della sanzione pecuniaria. Tuttavia, ciò non annulla la sospensione nel caso in cui sia già stata raggiunta la quarta violazione.
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3. Lettere di compliance
Dal 2019/2020m il Fisco ha introdotto lo strumento delle lettere di compliance, le quali avvisano il contribuente di incongruenze fra incassi elettronici (POS) e corrispettivi dichiarati. In sostanza, l’Agenzia delle Entrate invia ai titolari di partita IVA una comunicazione bonaria che informa di eventuali incassi non fiscalizzati (omessa certificazione).
La comunicazione, che si trasmette tramite PEC, contiene i dati giornalieri e mensili di incassi riscontrati, invitando a dare spiegazioni o a sanare gli errori (anche attraverso ravvedimento). Nel caso in cui il contribuente ignori l’avviso, l’Agenzia può in seguito emettere un avviso di accertamento formale con piena inflizione di imposte e sanzioni.
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