Mantenimento del figlio maggiorenne: quando cessa l’obbligo?
Fin quando i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli che abbiano raggiunto la maggiore età? La legge prevede un limite? In quali casi interviene il giudice? Ecco tutto quello che devi sapere.
- L’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non viene meno al raggiungimento della maggiore età, ma è obbligatorio fino a quando il giovane non diviene economicamente autonomo.
- Il figlio deve, tuttavia, dimostrare di impegnarsi nel suo percorso di studi e a cercare un lavoro.
- Qualora il figlio maggiorenne si mostri indifferente a ciò, il genitore può chiedere al giudice la revoca dell’assegno di mantenimento.
L’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non cessa automaticamente al compimento del 18° anno di età. Il versamento è dovuto finché il figlio non raggiunge l’indipendenza economica, purché si impegni negli studi o nella ricerca di un’occupazione.
La cessazione dell’obbligo viene valutata caso per caso considerando l’età del figlio, il percorso di studi, le concrete opportunità lavorative e l’impegno profuso nella ricerca di un lavoro. Una volta accertata l’autosufficienza economica o l’ingiustificata mancanza di iniziativa del figlio, il genitore può domandare al giudice la revoca dell’assegno di mantenimento. In tale contesto, il tema assume particolare rilevanza nei procedimenti di separazione e divorzio, in cui il giudice è chiamato a bilanciare il dovere di solidarietà familiare con il principio di responsabilizzazione del figlio ormai adulto.
Nelle righe che seguono ti spiego nel dettaglio come funziona la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, anche alla luce degli ultimi interventi giurisprudenziali. Qualora desiderassi una consulenza legale per approfondire l’argomento, ti ricordo che puoi contattare uno degli avvocati esperti in diritto di famiglia presenti su deQuo, disponibili in qualsiasi momento.
Cos’è e come funziona l’obbligo di mantenimento
L’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli trova fondamento nella Costituzione e nel Codice civile e non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. I genitori sono tenuti a garantire ai figli non soltanto quanto necessario per vivere, ma anche le condizioni per completare il proprio percorso formativo e professionale.
Per tale motivo, il figlio maggiorenne che frequenta l’università, un corso di specializzazione o un percorso di formazione coerente con le proprie aspirazioni può continuare a beneficiare del mantenimento, a condizione che dimostri serietà, impegno e continuità nel percorso intrapreso.
La giurisprudenza ha in più occasioni precisato che il prolungamento del mantenimento trova giustificazione nell’esigenza di consentire al giovane di acquisire una preparazione adeguata per inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro.
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Quando cessa l’obbligo di mantenimento?
Il presupposto che determina il venir meno dell’obbligo di mantenimento è il raggiungimento di una concreta autosufficienza economica. Non basta percepire occasionalmente un reddito o svolgere attività lavorative saltuarie, ma è necessario che il figlio abbia un’occupazione stabile e un reddito congruo che gli assicuri un’esistenza indipendente.
La valutazione viene effettuata caso per caso, tenendo conto della continuità del rapporto di lavoro, dell’entità della retribuzione e della reale capacità del ragazzo di mantenersi autonomamente.
Un ulteriore fattore che concorre alla cessazione del mantenimento è la cosiddetta inerzia colpevole, cioè il figlio maggiorenne non può pretendere di essere mantenuto indefinitamente se, nonostante si trovi nelle condizioni di lavorare, non si attiva concretamente per cercare un lavoro o rifiuta senza validi motivi opportunità lavorative compatibili con il suo percorso formativo.
Il diritto al mantenimento, infatti, presuppone un comportamento responsabile e collaborativo da parte del figlio, il quale deve dimostrare di impegnarsi attivamente per il raggiungimento della sua indipendenza economica.
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Il ruolo dell’età e gli orientamenti giurisprudenziali
Anche se non vi è un limite anagrafico oltre il quale il mantenimento debba cessare automaticamente, l’età assume un’importanza rilevante nella valutazione del giudice. Con il trascorrere degli anni aumenta, infatti, l’aspettativa che il figlio abbia completato il suo percorso di studi e maturato le competenze occorrenti per inserirsi nel mondo del lavoro.
Per tale ragione, nei confronti dei figli che hanno superato da tempo l’età normalmente dedicata agli studi universitari, la giurisprudenza adotta criteri più severi. La Suprema Corte ha in più occasioni precisato che il mantenimento non può trasformarsi in una forma di assistenza economica permanente.
Quando il figlio adulto continua a dipendere dai genitori, spetta a lui dimostrare che il mancato raggiungimento dell’autonomia economica dipende da circostanze oggettive e non da una scelta personale o da un comportamento negligente. Una volta raggiunta una stabile indipendenza economica, poi, il successivo venir meno dell’occupazione non fa riprendere automaticamente il diritto al mantenimento.
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Quando è necessario l’intervento del giudice?
Quando l’assegno di mantenimento è stato stabilito con una sentenza di separazione, divorzio o nell’ambito di un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio, il genitore obbligato non può sospendere autonomamente i pagamenti.
In tali casi, è necessario rivolgersi al giudice e richiedere la modifica delle condizioni precedentemente stabilite, dimostrando che il figlio ha raggiunto l’autonomia economica oppure che versa in una situazione di colpevole inerzia tale da giustificare la cessazione del mantenimento.
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Mantenimento del figlio maggiorenne – Domande frequenti
Il figlio è ritenuto economicamente autosufficiente quando dispone di un reddito stabile e adeguato a garantirgli il proprio sostentamento. Non sono sufficienti lavori occasionali, saltuari o precari che non permettano una reale indipendenza economica.
Può perderlo. Se il figlio rifiuta senza validi motivi opportunità di lavoro adeguate alla sua formazione e alle sue competenze, il giudice può ritenere cessato il diritto al mantenimento. Ogni situazione deve comunque essere valutata caso per caso.
No, se l’assegno di mantenimento è stato disposto da un provvedimento giudiziario, il genitore non può interrompere unilateralmente i versamenti. Occorre chiedere al giudice la modifica delle condizioni e ottenere una decisione che accerti la cessazione dell’obbligo.
Normalmente il genitore che chiede la cessazione dell’assegno deve dimostrare che il figlio ha raggiunto l’autonomia economica oppure che non si impegna seriamente nella ricerca di un lavoro. Tuttavia, quando il figlio ha raggiunto un’età particolarmente avanzata, può essere chiamato a dimostrare le ragioni della sua mancata indipendenza.
No, il mantenimento ha una funzione più ampia e comprende tutte le esigenze di vita, istruzione e formazione del figlio. Gli alimenti, invece, rappresentano una forma di assistenza limitata ai bisogni essenziali della persona che versa in stato di necessità.
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