Assegno di mantenimento figlio naturale: cosa spetta ai figli di genitori non coniugati
I figli nati fuori dal matrimonio godono oggi degli stessi diritti e privilegi dei figli c.d. legittimi, soprattutto in merito all'assegno di mantenimento. A sancirlo è la Costituzione stessa, che all'art. 30 sottintende questa equiparazione, nel momento in cui impone l'obbligo di mantenimento in capo ad entrambi i genitori, non specificando se coniugati o meno.
- Il figlio nato fuori dal matrimonio è stato a tutti gli effetti equiparato al figlio nato all’interno del matrimonio.
- Dunque, allo stesso deve essere garantito il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
- Tendenzialmente si applica la disciplina prevista per i genitori separati o divorziati.
L’evoluzione storica e sociale ha posto spesso importanti quesiti giuridici. Il concetto di famiglia, in particolare, è molto cambiato nel tempo. Da istituzione unica fondata solo sul matrimonio, oggi si riconoscono diverse forme nascenti dalle convivenze di fatto o unioni civili.
Anche il concetto di genitorialità è radicalmente diverso dal passato. Si pensi alla riforma del diritto di famiglia, che simbolicamente ha sostituito la c.d. potestà genitoriale con la disciplina della responsabilità. Ancora più determinante in tal senso è la nascita di forme di genitorialità intenzionale o sociale.
Molte incertezza, quindi, si annidano intorno alla disciplina delle c.d. famiglie di fatto. Nel presente articolo cercheremo di risolvere alcuni dubbi per quel che riguarda l’assegno di mantenimento da versare al minore nato fuori dal matrimonio, quindi in tutti i casi in cui i genitori non siano coniugati.
- Obbligo mantenimento figlio naturale
- Rimborso per il mantenimento del figlio naturale
- Assegno di mantenimento figli naturali: come funziona
- Ricorso al giudice per l’assegno mantenimento del figlio naturale
- Accordo di mantenimento figli genitori non sposati
- Riduzione assegno mantenimento figli
- Ricorso modifica condizioni affidamento figli naturali
Obbligo mantenimento figlio naturale
Con l’evoluzione del concetto di famiglia, non più espressamente fondata sul matrimonio, ma che si realizza anche mediante convivenza di fatto o unioni civili, si sono rese necessarie una serie di modifiche legislative. Molti interventi sono stati realizzati anche tramite una reinterpretazione giurisprudenziale degli istituti già esistenti.
Tra i principali riferimenti normativi per questa evoluzione vi è l’art. 30 della Costituzione, il quale sancisce un dovere generalizzato dei genitori di mantenere i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati o meno all’interno del matrimonio.
Il dovere è ribadito anche all’art. 315 bis c.c. dove si esplicitano una serie di diritti che sono riconosciuti al minore:
- in primo luogo è ribadito il diritto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori;
- il diritto di crescere nella famiglia e a mantenere i rapporti affettivi con parenti, fratelli, nonni e zii;
- il diritto ad essere ascoltato in sede giudiziaria, sulle procedure a lui relative, se ha compiuto almeno 12 anni di età, in casi eccezionali anche sotto suddetto limite di età, in base alle sue capacità cognitive.
Quindi, la giurisprudenza ha riconosciuto un dovere di mantenimento anche in capo ai genitori di figli nati fuori dal matrimonio. Se le parti non si accordano in via stragiudiziale, possono ricorrere al giudice.
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Rimborso per il mantenimento del figlio naturale
L’obbligo di mantenere il minore grava in parti uguali su entrambi i genitori, anche se non sposati e dopo l’interruzione della convivenza. Peraltro, la giurisprudenza ha anche evidenziato che, se uno dei genitori sopporta le spese di mantenimento integralmente, ha diritto di rimborso a titolo indennitario.
La questione si era posta in un caso particolare, cioè in sede di riconoscimento del figlio. Infatti, fino a quel momento la madre, che aveva già riconosciuto il bambino, aveva integralmente sopportato le spese.
La Cassazione ha affermato che è possibile chiedere il rimborso nello stesso giudizio in cui si chiede l’accertamento del rapporto di filiazione. Poi, quando il rapporto è riconosciuto, la sentenza diventa titolo esecutivo del rimborso quando passa in giudicato. Tale diritto di credito non inizia a prescriversi prima del passaggio in giudicato.
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Assegno di mantenimento figli naturali: come funziona
Quindi, come sottolineato nei paragrafi precedenti, ciascun genitore è tenuto a mantenere il figlio. Il genitore che non è convivente con il figlio è chiamato a versare l’assegno di mantenimento.
Il giudice forfettizza un importo che deve essere versato a titolo di assegno di mantenimento. Questo, non solo è disposto in sede di separazione o divorzio, ma in caso di genitori ex conviventi, non uniti in matrimonio, comunque può essere richiesto in sede di regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali con la prole.
Il giudice ha il potere di imporre al genitore l’assegno anche in assenza di richiesta espressa. Infatti, l’ordinamento gli riconosce la possibilità di adottare tutti i provvedimenti a tutela dell’interesse del minore.
Proprio al fine di tutelare i minori, l’assegno si ritiene indisponibile, cioè le parti non possono rinunciarci, non è pignorabile e non compensabile con altri rapporti di credito. Inoltre, ove versato, non può essere oggetto di ripetizione. Deve essere versato sia in caso di figli minorenni, sia di figli maggiorenni privi di mezzi di sussistenza.
Calcolo mantenimento figli genitori non sposati
L’importo dell’assegno è commisurato al reddito di ciascuno dei genitori. Possono essere fatte delle riduzioni in considerazione del periodo che il figlio passa con l’altro genitore, non sono però considerati i giorni di vacanza o i periodi che per accordo sono trascorsi con il genitore non convivente.
Tra gli altri criteri che si prendono in considerazione ricordiamo:
- esigenze di vita del figlio;
- tenore di vita del figlio in costanza della convivenza;
- risorse di entrambi i genitori;
- valenza economica dei compiti domestici assunti.
Ricorso al giudice per l’assegno mantenimento del figlio naturale
Il ricorso da presentare al giudice per ottenere la determinazione dell’assegno di mantenimento segue le regole previste per i genitori coniugati, quindi la determinazione dell’assegno in sede di separazione e divorzio.
Si rammenta a tal proposito che la procedura è stata di recente oggetto di revisione, con la Riforma Cartabia. Quindi anche in questa sede si applica la disciplina del rito unico.
Le novità più interessanti rispetto alla tutela dei figli riguardano:
- la previsione di un piano genitoriale, da cui emergano abitudini ed esigenze di vita del minore;
- la competenza, che deve essere individuata in base alla residenza del minore.
Tra gli obiettivi principali della Riforma vi è proprio quello di tutelare maggiormente il minore.
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Accordo di mantenimento figli genitori non sposati
Uno dei temi più discussi in giurisprudenza è legato proprio alla possibilità per i genitori di procedere alla redazione di un accordo sulla gestione dei figli e il loro mantenimento.
In realtà, sulla questione si è di recente pronunciata la giurisprudenza della Cassazione. Sul punto si è detto che la legge non preclude suddetto accordo, ma che anzi consente ai soggetti conviventi di stabilire tramite accordo in completa autonomia come gestire i figli.
Nel caso di inadempimento agli obblighi economici nascenti da esso, la Corte ha stabilito anche la possibilità di ricorrere al decreto ingiuntivo.
Ovviamente, nell’accordo bisognerà tenere in considerazione l’interesse della prole e quali siano le sue esigenze di vita, quindi anche il relativo fabbisogno. L’accordo potrebbe anche essere impugnato da uno degli ex conviventi, o eventualmente dal figlio stesso, se ad esempio si prevede il mantenimento fino alla maggiore età – raggiunti i 18 anni potrebbe essere oggetto di ricorso.
Leggi anche: Precetto e decreto ingiuntivo: quali le differenze?
Riduzione assegno mantenimento figli
La modifica dell’assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio può avvenire anche in via giudiziale. Per i figli naturali valgono le stesse regole che operano per i figli nati all’interno del matrimonio, quindi per l’assegno disposto in sede di separazione o divorzio.
Le motivazioni che conducono ad una modifica dell’assegno di mantenimento sono molteplici. Devono tuttavia essere sopravvenute, ossia non devono essere situazioni che preesistevano alla separazione, divorzio o interruzione del rapporto di convivenza.
In primo luogo, si applica una rivalutazione degli indici ISTAT, ma sono in genere determinanti le relative sopravvenienze che incidono sulla vita degli ex conviventi. Una delle ragioni più comuni è il cambiamento della situazione patrimoniale dell’ex convivente che riceve l’assegno per il mantenimento del figlio.
La giurisprudenza ha riconosciuto la riduzione se:
- l’ex convivente ha trovato un impiego, prima non posseduto;
- percepisce redditi anche se in nero.
Ovviamente, questo dovrà essere provato dal convivente che chiede la riduzione. Si segnala, tuttavia, per dovizia di particolari, che la Cassazione ha anche riconosciuto l’aumento dell’assegno, laddove sia perso l’impiego precedente. Ciò si spiega alla luce della circostanza che l’assegno è versato non in beneficio dell’ex convivente, ma del minore. Quindi, deve sempre essere garantito il suo sostentamento, soprattutto se il genitore convivente perde l’impiego.
Un altro fattore che può comportare la riduzione dell’assegno di mantenimento è la costituzione di una nuova famiglia. Ovviamente, la nascita del nucleo familiare non comporta l’automatica riduzione o sospensione dell’assegno. A ciò si giunge solo dove sia dimostrato che, a causa di ciò, siano migliorate le condizioni economiche del precedente partner.
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Ricorso modifica condizioni affidamento figli naturali
Sulla base di quanto detto, è quindi possibile ricorrere al giudice per richiedere la modifica della condizioni di affidamento, sia sotto l’aspetto economico sia organizzativo-relazionale, cioè relativo a come è gestito il rapporto parentale (per esempio, per quanto riguarda i giorni che devono essere trascorsi con l’altro genitore, o anche la richiesta di affidamento esclusivo).
Presupposto indispensabile è che le condizioni siano state disposte dal Tribunale. Da un punto di vista processuale, l’art. 337 quinquies cc prevede che i genitori possano ricorrere alla revisione di queste condizioni. Tuttavia, nulla è disciplinato per quanto riguarda il rito da adottare.
Quindi si applica la relativa disciplina che è stata recentemente oggetto della Riforma Cattabia. Infatti, è stato abrogato l’art. 710 cpc, che in precedenza regolava la fattispecie e vengono applicate le disposizioni del rito unico, di cui all’art. 473 bis cpc.
La norma presenta un particolare pregio, cioè accoglie la giurisprudenza che abbiamo esaminato. Infatti, il ricorso per la modifica è subordinato espressamente alla condizione che siano sopravvenute giuste motivazioni che consentano di rivedere le condizioni.
Non trattandosi più di un giudizio camerale puro, questo deve concludersi con una sentenza. Ciò incide aumentando le garanzie per le parti, ma dall’altro lato comporta il rischio di allungare i tempi della giustizia.
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Quali elementi deve contenere il ricorso?
La domanda deve contenere i seguenti elementi:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza, il domicilio o la dimora, e il codice fiscale dell‘attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la determinazione dell‘oggetto della domanda;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
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Assegno mantenimento figli naturali – Domande frequenti
I figli naturali godono degli stessi diritti del figlio legittimo, nato nel matrimonio, quindi sì, ne hanno diritto.
L’assegno di mantenimento può essere modificato a seguito di sopravvenienza, che implica una modifica delle condizioni economiche del genitore affidatario.
No, è possibile accordarsi anche in via stragiudiziale con scrittura privata.
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