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Scioglimento dell’unione civile: guida completa su come funziona, quanto costa e cosa fare

Sciogliere un'unione civile è più semplice e rapido che divorziare: non esiste la fase della separazione. Ecco tutto quello che devi sapere su procedure, costi e documenti necessari.

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Redazione deQuo
29 Aprile 2026
scioglimento unione civile
  • A differenza del matrimonio, l’unione civile si scioglie direttamente, senza passare per la separazione: questo rende i tempi complessivamente più brevi.
  • Esistono tre strade percorribili: davanti all’ufficiale di stato civile, con la negoziazione assistita o con il ricorso giudiziale – e la scelta dipende dalla situazione concreta della coppia.
  • Il primo passo è sempre la dichiarazione di volontà di scioglimento, che può essere fatta anche da uno solo dei partner, e segna il punto di partenza dei tre mesi necessari per procedere oltre.

Se hai costituito un’unione civile e stai pensando di scioglierla, la prima cosa da sapere è che il percorso è diverso – e in molti casi più veloce – rispetto a quello previsto per il matrimonio. La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha costruito un sistema pensato per valorizzare la volontà delle parti, riducendo il peso della procedura giudiziaria. In questo articolo trovi una guida pratica e aggiornata su come funziona lo scioglimento, quali sono le cause previste dalla legge, quanto costa e quali documenti ti servono.

Cos’è lo scioglimento dell’unione civile e come si differenzia dal divorzio

L’unione civile tra persone dello stesso sesso nasce con la dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile e si scioglie con una procedura distinta rispetto a quella del matrimonio. La differenza più rilevante è strutturale: non esiste la fase della separazione. Mentre per sciogliere un matrimonio è necessario passare prima per la separazione (personale o giudiziale) e poi attendere i relativi termini, per l’unione civile si procede direttamente allo scioglimento del vincolo.

Questo non significa che il percorso sia privo di fasi o di tempi tecnici: il legislatore ha comunque previsto un periodo minimo di riflessione di tre mesi dalla dichiarazione di volontà, prima che le parti possano presentare la domanda di scioglimento.

Per quanto riguarda gli effetti economici, l’art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016 richiama espressamente le disposizioni della Legge sul divorzio (L. 898/1970), applicandole in quanto compatibili. Questo significa che anche dopo lo scioglimento di un’unione civile il partner economicamente più debole può chiedere un assegno, che la giurisprudenza ha ormai equiparato a quello divorzile.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25495 del 17 settembre 2025, ha confermato che i criteri previsti per l’assegno divorzile nel matrimonio si applicano integralmente allo scioglimento dell’unione civile: si valuta lo squilibrio economico tra i partner, il contributo dato da ciascuno alla vita comune e le scelte fatte durante l’unione.

A questo proposito, leggi anche Eredità nelle unioni civili: come funziona?

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Quali sono le cause di scioglimento dell’unione civile

L’art. 1, commi 22-27, della Legge n. 76/2016 individua le cause che determinano lo scioglimento dell’unione civile. A differenza del matrimonio, non è richiesto un motivo specifico, né la dimostrazione di una crisi del rapporto: è sufficiente la manifestazione di volontà di uno o entrambi i partner.

Le cause di scioglimento previste dalla legge sono:

  • la manifestazione di volontà di scioglimento dichiarata da uno o entrambi i partner davanti all’ufficiale di stato civile – anche unilateralmente, senza necessità di motivazione né di consenso dell’altro;
  • la morte di uno dei partner;
  • la rettificazione di sesso di uno dei partner, che determina lo scioglimento automatico dell’unione civile al momento dell’emissione della sentenza di rettificazione;
  • nei casi in cui l’unione civile sia stata costituita in violazione delle condizioni previste dalla legge (cause di invalidità).

Il punto più rilevante nella pratica è il primo: anche uno solo dei partner può decidere di sciogliere l’unione, senza bisogno del consenso dell’altro. Basta comunicarlo preventivamente all’altro partner – tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento – e poi presentarsi davanti all’ufficiale di stato civile per formalizzare la volontà. La dichiarazione unilaterale, però, produce solo effetti anagrafici: per regolare i profili economici (assegno, casa comune, divisione dei beni) sarà necessario un accordo o un provvedimento del giudice.

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Come si scioglie l’unione civile

Qualunque sia la procedura che sceglierai, il punto di partenza è sempre lo stesso: la dichiarazione di volontà di scioglimento davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei partner (o del Comune di iscrizione o trascrizione dell’unione, nel caso di unione civile contratta all’estero). La dichiarazione può essere resa congiuntamente da entrambi i partner oppure unilateralmente da uno solo.

Da quel momento decorrono i tre mesi previsti dalla legge come periodo minimo di riflessione. Solo dopo la scadenza di questo termine è possibile presentare la domanda di scioglimento.

Se entrambi i partner sono d’accordo e la situazione è semplice, è possibile completare lo scioglimento direttamente davanti all’ufficiale di stato civile, senza ricorrere al Tribunale. Questa procedura è percorribile solo in assenza di:

  • figli minori comuni;
  • figli maggiorenni comuni che siano incapaci, portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992, o economicamente non autosufficienti;
  • patti di trasferimento patrimoniale nell’accordo (con l’eccezione di un assegno periodico di mantenimento).

In questi casi l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Dopo la prima dichiarazione di volontà e il decorso dei tre mesi, le parti sottoscrivono l’accordo di scioglimento e, trascorsi almeno trenta giorni, ne confermano la volontà. Il costo della procedura è di 16 euro, pagabili tramite avviso PagoPA.

Cos’è la negoziazione assistita

La negoziazione assistita, prevista dal D.L. n. 132/2014 e richiamata dalla Legge Cirinnà, è una procedura consensuale che consente ai partner di definire le condizioni economiche dello scioglimento – assegno, divisione dei beni, regolamentazione della casa comune – con l’assistenza dei rispettivi avvocati, senza passare direttamente dal Tribunale.

L’accordo raggiunto viene trasmesso alla Procura della Repubblica per il controllo di legalità e successivamente all’ufficiale di stato civile per la registrazione. È una strada più rapida e flessibile rispetto al giudizio ordinario, adatta quando c’è accordo di massima tra le parti ma si vuole regolare in modo preciso ogni aspetto della cessazione del vincolo.

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Quando ricorrere al procedimento giudiziale

Se i partner non trovano un accordo – sulle condizioni economiche, sull’assegno o su qualsiasi altra questione – la strada è il ricorso al Tribunale. Lo scioglimento giudiziale è necessario anche quando uno solo dei partner vuole lo scioglimento e l’altro si oppone alle condizioni richieste.

Il ricorso può essere presentato congiuntamente (quando c’è accordo) o da una sola delle parti (quando non c’è intesa). Per lo scioglimento dell’unione civile si applicano, per rinvio dell’art. 1, comma 25, della Legge n. 76/2016, le disposizioni della Legge n. 898/1970 e le norme del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile, introdotte dalla riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022). I tempi del procedimento giudiziale sono più difficili da prevedere e possono estendersi anche per anni nei casi più complessi.

scioglimento unione civile

Quanto costa sciogliere un’unione civile

I costi variano sensibilmente a seconda della procedura scelta. La procedura davanti all’ufficiale di stato civile è la meno costosa: come anticipato, il costo è di 16 euro (tramite PagoPA), più eventuali spese di bollo. L’assistenza di un avvocato non è obbligatoria, quindi non ci sono onorari legali necessari – anche se farsi assistere può essere utile in presenza di questioni patrimoniali da regolare.

La negoziazione assistita comporta i costi degli avvocati di entrambe le parti, che variano in base alla complessità della situazione e agli accordi presi. Non sono previsti contributi unificati per questa procedura.

Il procedimento giudiziale prevede il pagamento del contributo unificato: per i procedimenti di valore fino a 1.100 euro il contributo è ridotto, mentre per quelli di valore superiore – e per i procedimenti di volontaria giurisdizione – il contributo unificato è di 98 euro, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 115/2002. Si aggiungono i costi degli avvocati e le eventuali spese processuali.

In tutti i casi, gli atti relativi allo scioglimento dell’unione civile beneficiano delle esenzioni fiscali previste dall’art. 19 della Legge n. 74/1987, che esonera dal pagamento di imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi gli atti e i provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio – applicabili per rinvio anche all’unione civile.

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Quali documenti sono necessari per lo scioglimento dell’unione civile?

La documentazione richiesta varia a seconda della procedura. In generale, per la procedura davanti all’ufficiale di stato civile occorre presentare:

  • il documento di identità valido di entrambi i partner;
  • l’estratto dell’atto di unione civile, richiedibile al Comune in cui è stata costituita;
  • l’eventuale convenzione patrimoniale stipulata all’atto della costituzione dell’unione o successivamente;
  • il modulo di manifestazione di volontà di scioglimento, disponibile presso l’ufficio di stato civile del Comune di residenza;
  • tgli ati relativi alla casa comune (contratto di locazione o atto di proprietà), se rilevante.

Per la negoziazione assistita e il procedimento giudiziale, la documentazione si arricchisce di elementi patrimoniali e reddituali, che sono:

  1. la dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni di entrambi i partner;
  2. la documentazione relativa ai beni comuni (immobili, conti correnti, investimenti);
  3. l’eventuale certificato di residenza e documentazione anagrafica.

Per le questioni relative a figli comuni, serve anche la documentazione sull’affidamento, sulle spese e sulla situazione scolastica o sanitaria dei figli.

Qualunque sia la tua situazione, il consiglio è di farti assistere da un avvocato esperto in diritto di famiglia: anche nei casi più lineari, avere al tuo fianco un professionista ti aiuta a evitare errori procedurali e a tutelare i tuoi interessi economici nel modo più efficace.

Scioglimento unione civile – Domande frequenti

Come divorziare da un’unione civile?

Non si usa tecnicamente il termine “divorzio” per l’unione civile: si parla di scioglimento. Il percorso parte sempre dalla dichiarazione di volontà davanti all’ufficiale di stato civile, seguita dal decorso di tre mesi. Poi si sceglie tra tre strade: procedura semplificata davanti all’ufficiale di stato civile (se non ci sono figli o trasferimenti patrimoniali), negoziazione assistita con gli avvocati, oppure ricorso al Tribunale. La differenza rispetto al matrimonio è che non esiste la fase della separazione: si va direttamente allo scioglimento.

L’unione civile si può sciogliere senza accordo con l’altro partner?

Sì. La dichiarazione di volontà di scioglimento può essere presentata anche unilateralmente, senza il consenso dell’altro partner. Occorre però comunicare preventivamente la propria intenzione tramite raccomandata A/R. Dopo i tre mesi, se non si trova un accordo sulle condizioni economiche, si procede per via giudiziale.

Quanto tempo ci vuole per sciogliere un’unione civile? 

Con la procedura davanti all’ufficiale di stato civile i tempi minimi sono di circa quattro mesi (tre mesi di attesa dalla dichiarazione più almeno trenta giorni prima della conferma dell’accordo). Con la negoziazione assistita i tempi dipendono dalla rapidità con cui le parti raggiungono l’accordo. Con il procedimento giudiziale consensuale si aggiunge il tempo per la fissazione dell’udienza, in genere da uno a quattro mesi dal deposito del ricorso. Il giudiziale contenzioso può durare molto di più.

Dopo lo scioglimento ho diritto a un assegno?

 Dipende dalla situazione economica concreta. La Cassazione n. 25495/2025 ha confermato che anche dopo lo scioglimento dell’unione civile il partner economicamente più debole può chiedere un assegno, valutando lo squilibrio tra i due e il contributo dato alla vita comune. L’assegno si riduce o si revoca se cambia la situazione economica in modo stabile, e si estingue se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio.

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