Messa alla prova e UEPE: come funziona il procedimento
Dalla richiesta all'estinzione del reato: guida al procedimento di sospensione del processo con messa alla prova per adulti, con il ruolo dell'UEPE, le prescrizioni, i tempi e le conseguenze di un esito positivo o negativo.
- La messa alla prova consiste nella sospensione del procedimento penale e nell’affidamento dell’imputato all’UEPE per lo svolgimento di un programma che include lavori di pubblica utilità, riparazione del danno e, ove possibile, mediazione con la vittima.
- Possono accedervi gli imputati per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, o con la sola pena pecuniaria, oltre ai reati elencati all’art. 550, comma 2, del Codice di procedura penale.
- Se la prova ha esito positivo, il reato si estingue senza alcuna condanna; se ha esito negativo o viene revocata, il processo riprende dal punto in cui era stato sospeso.
Hai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini o sei già imputato in un procedimento penale e ti chiedono se vuoi accedere alla messa alla prova. Non sai da dove iniziare, cosa ti aspetta, chi è l’UEPE e cosa succede se qualcosa va storto. Questo istituto, introdotto in Italia dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, offre una via alternativa al processo ordinario: non è una scappatoia, ma un percorso impegnativo che richiede serietà, collaborazione e rispetto di precise prescrizioni. Vediamo come funziona.
Che cos’è la messa alla prova e come funziona
Con la messa alla prova, lo Stato rinuncia a esercitare la propria potestà sanzionatoria, a condizione che giunga a esito positivo un periodo di prova, durante il quale il beneficiario deve attenersi ad apposite prescrizioni, controllato dall’UEPE.
In concreto, l’imputato viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma che prevede, come attività obbligatorie, il lavoro di pubblica utilità – una prestazione lavorativa non retribuita a favore della collettività – e l’attuazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno e l’attività di mediazione con la vittima.
L’istituto persegue tre obiettivi:
- rendere utile per la collettività chi ha commesso un reato;
- predisporre un percorso di reinserimento alternativo alla pena detentiva;
- deflazionare le aule giudiziarie da procedimenti relativi a reati di minore allarme sociale.
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Chi può chiedere la messa alla prova?
Le condizioni che legittimano la richiesta sono previste dall’art. 168-bis c.p., che dispone che, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall’art. 550, comma 2, del c.p.p., l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
La richiesta può essere presentata dall’imputato, ma anche – dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) – su proposta del pubblico ministero. Il P.M., con l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p., può proporre all’indagato la sospensione del procedimento con messa alla prova, indicando la durata e i contenuti essenziali del programma. L’indagato ha venti giorni per aderire alla proposta, con dichiarazione resa personalmente o tramite procuratore speciale.
La messa alla prova non è concedibile una seconda volta per lo stesso tipo di reato: l’art. 168-bis, comma 4, c.p. introduce una preclusione specifica che la Cassazione ha confermato (cfr. Cass. pen., Sez. II, n. 25081/2024).
Qual è il ruolo dell’UEPE
L’UEPE – Ufficio di esecuzione penale esterna – è un organo periferico del Ministero della Giustizia, presente in ogni capoluogo di distretto di Corte d’Appello. È l’ente che costruisce il programma di trattamento con l’imputato e ne segue l’esecuzione dall’inizio alla fine.
L’ufficio avvia un’indagine socio-familiare per predisporre il programma di trattamento, che deve contenere indicazioni circa le modalità di coinvolgimento dell’imputato e dei familiari nel processo di reinserimento sociale, le prescrizioni comportamentali, le attività di riparazione o risarcimento del danno e il lavoro di pubblica utilità.
L’UEPE concorda il programma con l’imputato e chiede l’adesione degli enti territoriali coinvolti, poi trasmette al giudice l’indagine socio-familiare e il programma con le relative motivazioni. L’UEPE di riferimento è quello competente per il luogo di residenza o domicilio dell’imputato. Il primo passo pratico è proprio contattare questo ufficio, tramite il proprio difensore, per avviare la procedura.
Durante l’esecuzione della prova, l’UEPE informa il giudice dell’andamento della prova e della condotta dell’imputato con cadenza stabilita nel provvedimento, e comunque non superiore a tre mesi, e può proporre modifiche al programma, eventuali abbreviazioni o, in caso di grave e reiterata trasgressione, la revoca.
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Cos’è il programma di trattamento e cosa prevede
Il programma non è standard: viene costruito su misura, sulla base della situazione personale, familiare e lavorativa dell’imputato. Può prevedere, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con l’UEPE o con una struttura sociale e sanitaria, la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati locali. La prestazione lavorativa non può superare le otto ore giornaliere e si svolge con modalità che non pregiudicano le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato.
Il giudice non può modificare il programma senza il consenso dell’imputato: la Cassazione ha chiarito che il giudice può integrare il programma solo con il consenso dell’interessato e non può imporre prescrizioni più gravose rispetto a quelle già concordate (Cass. pen., Sez. II, n. 9966 del 8 marzo 2024).
Come si svolge il procedimento: le tre udienze
Il percorso tipico si articola in tre momenti principali davanti al giudice. Nella prima udienza, il difensore presenta al giudice l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando il programma elaborato con l’UEPE o – se non ancora pronto – la richiesta inoltrata all’UEPE di elaborarlo. In questa prima udienza il tribunale verifica l’ammissibilità dell’istanza, poi fissa una seconda udienza – normalmente dopo circa sei mesi – per la quale l’UEPE elabora il programma di trattamento da presentare al giudice.
Nel corso della seconda udienza, il giudice valuta, con le modalità indicate dall’art. 133 c.p., se ricorrono le condizioni per sospendere il processo e ammettere l’imputato alla prova, sentendo in aula l’imputato e la parte offesa e acquisendo le informazioni dall’UEPE e dagli organi di polizia.
Se il programma è giudicato idoneo e il giudice ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere altri reati, emette un’ordinanza di sospensione che stabilisce la durata della prova – massimo un anno per i reati puniti con pena pecuniaria, massimo due anni per i reati puniti con pena detentiva – le prescrizioni e i termini per l’adempimento. L’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova viene iscritta nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, lett. i-bis), del D.P.R. n. 313/2002.
Al termine della sospensione viene fissata una terza udienza nella quale il giudice, verificato l’esito positivo della prova anche tramite la relazione conclusiva dell’UEPE, dichiara estinto il reato. Se invece il programma non risulta positivamente concluso, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda dal momento antecedente a quello in cui era stato sospeso.
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Quando il reato si estingue (e quando no)
L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge. Si tratta di un effetto molto rilevante: non viene emessa nessuna sentenza di condanna, quindi non si registra una condanna penale nel casellario. La sentenza di estinzione viene comunque iscritta nel casellario giudiziale, ma i suoi effetti sono ben diversi da una condanna.
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, oppure in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
La Cassazione ha precisato che la revoca può essere disposta anche per una sola trasgressione, purché di gravità tale da escludere una prognosi positiva sull’evoluzione della personalità del soggetto (Cass. pen., Sez. IV, n. 19226/2020; Cass. pen., Sez. IV, n. 15978/2025). Non è quindi necessaria una reiterazione sistematica: conta la serietà della violazione.
Se la revoca viene disposta, il processo riprende il suo corso e il periodo già trascorso in prova può essere valutato ai fini della pena, secondo le modalità previste dall’art. 657-bis c.p.p.
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Messa alla prova e UEPE – Domande frequenti
Gli imputati per reati puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni nel massimo, o con sola pena pecuniaria, e per i reati elencati all’art. 550, comma 2, c.p.p. La richiesta può provenire dall’imputato o, dopo la riforma Cartabia, dal pubblico ministero.
Massimo un anno per reati puniti con pena pecuniaria, massimo due anni per reati puniti con pena detentiva. Il termine è prorogabile una sola volta su richiesta dell’imputato.
Sì. La revoca scatta per grave o reiterata trasgressione al programma, per rifiuto dei lavori di pubblica utilità o per la commissione di un nuovo reato non colposo durante il periodo di prova. Anche una sola grave trasgressione può essere sufficiente.
Riferimenti normativi
- art. 168-bis c.p. – sospensione del procedimento con messa alla prova: presupposti e condizioni;
- art. 168-ter c.p. – effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- art. 168-quater c.p. – revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- artt. 464-bis e ss. c.p.p. – procedimento per la richiesta e l’ammissione alla messa alla prova;
- art. 464-ter c.p.p. – proposta del pubblico ministero (introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022, riforma Cartabia);
- art. 464-quater c.p.p. – ordinanza di sospensione e valutazione del programma;
- art. 464-septies c.p.p. – udienza finale e dichiarazione di estinzione del reato;
- art. 657-bis c.p.p. – ragguaglio tra periodo di prova e pena in caso di revoca;
- artt. 141-bis e 141-ter disp. att. c.p.p. – attività dell’UEPE nella fase esecutiva;
- legge n. 67 del 28 aprile 2014 – introduzione della messa alla prova per adulti;
- D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (riforma Cartabia) – ampliamento dell’istituto e proposta del P.M.;
- D.P.R. n. 313/2002 – casellario giudiziale e iscrizione dell’ordinanza di sospensione.
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