Le spese straordinarie per i figli sono obbligatorie?
Le spese straordinarie per i figli sono obbligatorie per entrambi i genitori: vediamo meglio quando serve il consenso dell'altro genitore e cosa rischia chi non paga.
- Le spese straordinarie per i figli sono obbligatorie quando un provvedimento del giudice o un accordo tra i genitori ne stabilisce la ripartizione, di solito al 50%.
- Per alcune spese, il consenso preventivo dell’altro genitore non serve, per altre sì, ma la Cassazione esclude che il mancato accordo faccia perdere in automatico il diritto al rimborso.
- Chi non paga rischia il recupero forzato delle somme e, nei casi previsti, anche il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570-bis c.p.).
Le spese straordinarie per i figli sono tutti quei costi che escono dalla vita quotidiana della prole e che, per questo, non rientrano nell’assegno di mantenimento: un intervento dal dentista, una retta universitaria, un viaggio studio all’estero. Diventano obbligatorie nel momento in cui la sentenza di separazione o divorzio, il decreto di omologa o l’accordo tra i genitori le pone a carico di entrambi, in genere in parti uguali o in proporzione ai redditi. Il fondamento è l’art. 337-ter del Codice civile, che impone a ciascun genitore di mantenere i figli in misura proporzionale al proprio reddito. Analizziamo la questione più nel dettaglio.
Quando si prescrivono le spese straordinarie per i figli?
Il giudice stabilisce le spese straordinarie nel provvedimento che regola la crisi della coppia: separazione, divorzio, oppure il procedimento tra genitori non sposati. Accanto all’assegno periodico, che copre i bisogni ordinari, il provvedimento indica la percentuale con cui ciascun genitore partecipa alle spese extra.
Per la giurisprudenza sono straordinarie le spese che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli. Inserirle in modo forfettario nell’assegno rischierebbe di violare il principio di proporzionalità tra i genitori.
L’obbligo vale per i figli minorenni e anche per i figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti, ai quali l’art. 337-septies c.c. riconosce il diritto al mantenimento.
LEGGI ANCHE Recupero spese straordinarie figli: dal precetto al decreto ingiuntivo

Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Le spese straordinarie devono essere concordate con l’altro genitore?
La risposta dipende dal tipo di spesa. Le Linee guida del Consiglio Nazionale Forense del 2017, recepite da molti tribunali con protocolli locali, dividono le spese extra assegno in due gruppi:
- spese senza consenso preventivo;
- spese con consenso preventivo.
1. Spese straordinarie senza consenso preventivo
Sono le spese considerate necessarie o urgenti, per le quali non serve un accordo prima dell’esborso:
- libri scolastici;
- spese sanitarie urgenti e interventi chirurgici indifferibili;
- farmaci prescritti, esclusi quelli da banco;
- spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie tramite il Servizio sanitario nazionale;
- spese protesiche;
- bollo e assicurazione del mezzo di trasporto, se acquistato con l’accordo di entrambi.
2. Spese straordinarie con consenso preventivo
Richiedono invece l’accordo di entrambi i genitori le scelte che incidono sull’educazione e sullo stile di vita del figlio: scuole private e università, ripetizioni, attività sportive, corsi artistici, viaggi studio, centri estivi, cure mediche private non urgenti, psicoterapia e logopedia, l’acquisto di un motorino o di un’auto e il conseguimento della patente in autoscuola privata.
Ti potrebbe interessare pure Compensazione spese straordinarie figli con altri crediti: è legittima?
Cosa dice la Cassazione sul mancato accordo
Il mancato accordo non cancella in automatico il diritto al rimborso. Con l’ordinanza n. 2127/2016, la Cassazione ha escluso che il genitore con cui vivono i figli abbia un obbligo di concertazione preventiva che, se non rispettato, comporta la perdita del diritto al rimborso. Questo vale anche per le decisioni di maggiore interesse.
Se l’altro genitore rifiuta di pagare, decide il giudice. La valutazione riguarda tre elementi:
- la rispondenza della spesa all’interesse del figlio;
- il rapporto tra l’entità della spesa e l’utilità per il minore;
- la sostenibilità della spesa rispetto alle condizioni economiche dei genitori.
Nella pratica, i protocolli prevedono una richiesta scritta (anche via email o messaggio) e un termine per esprimere un dissenso motivato. Nel protocollo di Isernia, per esempio, il termine è di 20 giorni e il silenzio vale come consenso. Il genitore che non risponde, quindi, difficilmente può contestare la spesa in un secondo momento.
Un genitore vuole la spesa e l’altro no: chi paga?
Se l’altro genitore manifesta un dissenso chiaro, motivato e tempestivo, la spesa resta a carico di chi decide di sostenerla da solo. In questo caso il rimborso della quota non è automatico.
Il genitore che anticipa la spesa può comunque chiedere la quota in giudizio. Se il giudice riconosce la spesa come utile al figlio e sostenibile per la famiglia, anche l’altro genitore deve pagare la sua parte. Se, invece, la spesa appare superflua o sproporzionata, il costo resta interamente a chi l’ha voluta.
Per non anticipare somme a proprio rischio, la soluzione più sicura è rivolgersi al giudice prima di spendere. Per le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come istruzione, salute ed educazione, l’art. 337-ter c.c. prevede che sia il giudice a decidere in caso di disaccordo tra i genitori.
LEGGI ANCHE Detrazione spese sportive nel modello 730/2026: come funziona e quanto si può recuperare

Quali sono le conseguenze se non pago le spese straordinarie per i figli?
Le conseguenze sono di due tipi: civili e, nei casi più seri, penali. Sul piano civile, il genitore che ha anticipato la spesa può avviare il recupero forzato. Per le spese prevedibili e documentate, come molte spese mediche e scolastiche, basta il provvedimento di separazione o divorzio come titolo per notificare l’atto di precetto, purché le spese siano elencate e documentate. Per le spese imprevedibili serve invece un nuovo titolo, per esempio un decreto ingiuntivo.
Il giudice della famiglia può anche adottare i provvedimenti dell’art. 473-bis.39 del Codice di procedura civile contro il genitore inadempiente: ammonimento, condanna al risarcimento del danno e sanzione amministrativa pecuniaria.
Sul piano penale, invece, con la sentenza n. 19715/2025 la Cassazione (sez. VI penale) ha stabilito che il mancato pagamento delle spese straordinarie previste dal titolo giudiziario o dall’accordo integra il reato dell’art. 570-bis del Codice penale – Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Il principio vale per le spese destinate a bisogni dei figli prevedibili nel loro ripetersi e per quelle imprevedibili e rilevanti ma indispensabili per il loro interesse. La pena è la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro.
Una spesa non rimborsata o una richiesta che ritieni ingiusta possono trasformarsi presto in un contenzioso. Un avvocato esperto in diritto di famiglia può aiutarti a valutare il tuo provvedimento, capire se la spesa è dovuta e a recuperarla o a contestarla nel modo corretto. Trova il professionista più adatto alla tue esigenze su deQuo.
Obbligo spese straordinarie figli – Domande frequenti
Sì. Nelle linee guida CNF il corso in autoscuola privata è una spesa straordinaria che richiede il consenso preventivo di entrambi i genitori.
Solo i farmaci prescritti dal medico, che non richiedono accordo preventivo. I farmaci da banco rientrano nell’assegno di mantenimento.
L’altro genitore può recuperarle con precetto o decreto ingiuntivo. Nei casi previsti dall’art. 570-bis c.p. il mancato pagamento è anche reato.
Paga chi la sostiene da solo, a meno che il giudice non la riconosca come utile al figlio e sostenibile. In quel caso l’altro genitore deve versare la sua quota.
Riferimenti normativi
- art. 337-ter Codice civile;
- art. 337-septies Codice civile;
- art. 473-bis.39 Codice di procedura civile;
- art. 570-bis Codice penale;
- Cass. civ., ord. n. 2127/2016;
- Cass. pen., sez. VI, sent. n. 19715/2025.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Altro su Guide
Approfondimenti, novità e guide su Guide