Violazione degli obblighi di assistenza familiare: come viene punito il reato
Scopri di più sul reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: cosa prevede il codice penale, quali sono prescrizione e procedibilità, cosa dice la giurisprudenza in materia, quando è prevista l'assoluzione.
- La violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato.
- La fattispecie viene disciplinata da due articoli del codice penale: il 570 e il 570 bis.
- Il primo è procedibile a querela della persona offesa, mentre il secondo può essere denunciato.
Il capo IV del titolo XI del codice penale disciplina i cosiddetti delitti contro l’assistenza familiare, ovvero quelli che hanno la peculiarità di configurarsi all’interno di un gruppo familiare.
Tra questi, rientra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che può concretizzarsi non solo nel corso di un matrimonio, ma anche di una convivenza. L’elemento che deve essere presente è, infatti, un vincolo stabile e duraturo tra due partner.
Ne consegue che, in caso di divorzio, il reato non sussiste in quanto vengono meno gli obblighi di assistenza materiale e morale che si hanno nei confronti dell’altro coniuge, salvo che se ne potrebbero avere altri, quali il versamento dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile.
Ma quali sono i comportamenti sanzionati? Vediamo cosa rischia chi non assiste il proprio coniuge, ovvero cosa prevedono gli articoli 570 e 570 bis del codice penale, che non sono stati depenalizzati, e qual è la loro procedibilità e prescrizione.
Obblighi di assistenza familiari: quali sono?
Gli obblighi che due coniugi hanno l’uno nei confronti dell’altro, in caso di matrimonio, vengono elencati all’art. 143 del codice civile, e sono:
- la fedeltà;
- l’assistenza morale e materiale;
- la collaborazione nell’interesse della famiglia;
- la coabitazione.
Gli obblighi che si hanno nei confronti dei figli vengono invece citati all’art.147 cc. Nello specifico, si tratta dell’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, rispettando le loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315 bis.
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Obbligo assistenza familiari: art. 570 c.p.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare è disciplinata dall’art. 570 del codice penale, nel quale si prevede la reclusione fino a 1 anno o la multa da 103 a 1.032 euro per chi:
- abbandona il domicilio domestico;
- mette in atto una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia.
In pratica, viene punito chi si sottrae agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o al ruolo di coniuge. Ciò può manifestarsi con le seguenti condotte:
- malversando o dilapidando i beni del figlio minore o del coniuge;
- facendo mancare i mezzi di sussistenza al coniuge separato non per sua colpa, ai figli minori, o inabili al lavoro, oppure agli ascendenti.
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Violazione obblighi assistenza familiare: querela o denuncia?
Come fare denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare? In realtà, questo non è un reato perseguibile d’ufficio, ma procedibile a querela della persona offesa, quindi è necessario che la persona che lo ha subito presenti querela in prima persona alle Autorità competenti.
Si tratta di un reato proprio, nel senso che può essere commesso soltanto dai familiari che sono tenuti a rispettare gli obblighi che abbiamo menzionato in precedenza. La prescrizione di questo delitto è invece pari a 6 anni, mentre l’elemento soggettivo è il dolo.
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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: analisi reato
Abbiamo visto che questo reato può configurarsi nel momento in cui vengono commesse alcune condotte specifiche. La prima è l’allontanamento dalla casa familiare, che si traduce in un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale. Anche nell’ipotesi in cui si continuasse a fornire assistenza materiale, si commetterebbe comunque questo reato se venisse a mancare l’assistenza morale.
La seconda condotta, ovvero sperperare i beni del figlio minore o del coniuge, è di maggiore gravità, in quanto lede gli interessi patrimoniali. Su questo punto, bisogna distinguere tra:
- il regime della comunione dei beni: è previsto il reato nel caso in cui un coniuge scelga come disporre del patrimonio senza il consenso dell’altro;
- la separazione dei beni: in questa evenienza, si può configurare questo reato qualora venisse violato il mandato generico di amministrare i beni, ricevuto dall’altro coniuge.
La mancanza dei mezzi di sussistenza, invece, prende in considerazione l’effettiva capacità patrimoniale di adempiere a tale obbligo, in presenza della quale si potrebbe configurare questo delitto – salvo che l’altro coniuge deve comunque trovarsi in stato di bisogno.
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Qual è il bene giuridico tutelato?
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare tutela le esigenze economiche e assistenziali dei familiari. Secondo la giurisprudenza, la mancata somministrazione di mezzi di sussistenza verso più familiari configura una pluralità di reati. Il bene giuridico tutelato nell’ipotesi di abbandono della casa familiare è, invece, la famiglia, quindi non si verifica una pluralità di reati in tal caso.
Qualora un familiare venisse condannato per questo delitto, oltre alle conseguenze penali, potrebbero essere applicate altre sanzioni, come per esempio la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Pertanto, qualora fossi coinvolto in un processo penale, sia nel ruolo di vittima, sia per aver commesso questa fattispecie, potrebbe essere utile contare sulla professionalità di un bravo avvocato penalista. Trovane uno su deQuo.
Violazione obblighi assistenza familiare: giurisprudenza
Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare viene citato in diverse sentenze della Cassazione, come la n. 9065/2023 e la n. n. 20013/2022, in cui la condotta del genitore separato che fa mancare ai figli minori i mezzi di sussistenza, non versando l’assegno di mantenimento, integra il reato di cui all’art. 570, comma II, n. 2, c.p.
Violazione degli obblighi di assistenza familiare: art. 570 bis c.p.
Oltre al reato summenzionato, ovvero all’art. 570 bis c.p., bisogna fare riferimento all’art. 571 bis c.p., intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Le pene previste dal precedente articolo si applicano anche se l’ex coniuge dovesse essere inadempiente rispetto al pagamento:
- dell’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge o dei figli;
- dell’assegno divorzile.
Questo reato, a differenza del precedente, è procedibile d’ufficio, quindi può essere denunciato da chiunque sia a conoscenza dei fatti, mentre il termine di prescrizione è lo stesso, cioè 6 anni.
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Quando è prevista l’assoluzione?
In base a quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’assoluzione da questo reato può verificarsi nel caso in cui le difficoltà economiche del coniuge che non riesce a fornire assistenza economica all’altro siano assolute.
Di contro, il reato può essere integrato anche qualora gli alimenti non vengano versati interamente, quindi non consentano al beneficiario di soddisfare in toto le proprie esigenze fondamentali di vita (vitto, alloggio, educazione, indumenti).
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