Usurpazione di funzioni pubbliche vs rifiuto e omissione di atti d’ufficio

La prostituzione nel nostro Paese non costituisce reato: quello che viene punito è, invece, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.
Al contrario, la prostituzione minorile è un reato disciplinato dal Codice penale: chi paga un minorenne per fare sesso sta commettendo un delitto molto grave.
La normativa in vigore punisce non solo chi usufruisce di una prestazione sessuale con un minore, ma anche chi sfrutta e promuove la prostituzione minorile: vediamo di seguito quali sono le pene previste dalla legge per questo reato.
La prostituzione minorile è un reato nel quale non viene punito il minore che presta favori sessuali in cambio di soldi, ma tutti i soggetti che se ne approfittano.
Tale reato è punito dall’articolo 600 bis del Codice penale, nel quale viene stabilito che:
“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:
1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”.
Il reato di prostituzione minorile punisce anche la condonna di chi si occupa di reclutare minori per venderli ai soggetti che sono disposti a pagare per avere in cambio del sesso.
La pena è applicata non solo a coloro che reclutano, ma anche i casi nei quali si cerca di indurre un minore a prostituirsi in cambio di denaro, provocandogli dunque danni di diverso tipo.
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La pena prevista dal Codice penale, ovvero la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro, viene applicata anche a chiunque sia coinvolto in azioni di:
Nella pratica le pene sono previste in tutti i casi che sono stati raccolti di seguito.
Chi viene punito per il reato di prostituzione minorile |
Chiunque metta in contatto un minore con un cliente |
Chiunque gestisce gli incontri, anche se la prostituzione del minore avviene in modo volontario |
Chiunque accompagni il minore a prostituirsi |
Chi si mantenga grazie alla prostituzione del minore |
Chi favorisca gli incontri, per esempio mettendo in affitto la propria casa in modo tale da permettere agli incontri di verificarsi |
Chiunque commetta tutte le condotte sopra elencate, anche nei casi in cui non riceva alcuna utilità economica: starebbe, infatti, comunque favorendo la prostituzione di un minore |
La Corte di Cassazione ha precisato che le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile possono anche concorrere tra loro.
Questo significa che se una persona induce un minore a prostituirsi, gestisce gli incontri e ottiene dei compensi economici sta commettendo al contempo ben 3 reati diversi.
Abbiamo detto che nel caso della prostituzione minorile, il soggetto a essere punito è la persona che paga per ricevere la prestazione sessuale dal minore, oppure chi è coinvolto nel favoreggiamento e nello sfruttamento sessuale dello stesso.
Il minore non viene punito in quanto viene considerato la vittima delle condotte delittuose dei soggetti maggiorenni: il reato, infatti, si configura anche nei casi in cui il minore ha scelto di prostituirsi in modo volontario, senza essere indotto da un estraneo.
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