Quando si configura il reato induzione e sfruttamento della prostituzione minorile
La prostituzione minorile è reato? Qual è la pena prevista dal Codice penale e chi sono i soggetti che vengono puniti? Vediamo come stanno effettivamente le cose e cosa cambia rispetto alla prostituzione da parte di un soggetto maggiorenne.
- La prostituzione minorile è un reato disciplinato dall’articolo 600 bis del Codice penale.
- A essere punito non è solo chi paga per fare sesso con un minorenne, ma anche chi sfrutta e promuove la sua prostituzione.
- Il minore non viene punito in quanto considerato una vittima.
La prostituzione nel nostro Paese non costituisce reato: quello che viene punito è, invece, lo sfruttamento e il favoreggiamento della prostituzione.
Al contrario, la prostituzione minorile è un reato disciplinato dal Codice penale: chi paga un minorenne per fare sesso sta commettendo un delitto molto grave.
La normativa in vigore punisce non solo chi usufruisce di una prestazione sessuale con un minore, ma anche chi sfrutta e promuove la prostituzione minorile: vediamo di seguito quali sono le pene previste dalla legge per questo reato.
Reato di prostituzione minorile: Codice penale
La prostituzione minorile è un reato nel quale non viene punito il minore che presta favori sessuali in cambio di soldi, ma tutti i soggetti che se ne approfittano. Tale reato è punito dall’articolo 600 bis del Codice penale, che prevede la reclusione da sei a dodici anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro per chiunque:
- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.
La pena prevista invece per chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, corrisponde alla reclusione da uno a sei anni e con alla multa da 1.500 a 6.000 euro.
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Cosa si intende per reclutamento
Il reato di prostituzione minorile punisce anche la condonna di chi si occupa di reclutare minori per venderli ai soggetti che sono disposti a pagare per avere in cambio del sesso.
La pena è applicata non solo a coloro che reclutano, ma anche i casi nei quali si cerca di indurre un minore a prostituirsi in cambio di denaro, provocandogli dunque danni di diverso tipo.
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Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile
La pena prevista dal Codice penale, ovvero la reclusione da 6 a 12 anni e la multa da 15.000 a 150.000 euro, viene applicata anche a chiunque sia coinvolto in azioni di:
- favoreggiamento;
- sfruttamento;
- gestione;
- organizzazione e controllo della prostituzione minorile.
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Nella pratica le pene sono previste in tutti i casi che sono stati raccolti di seguito.
Chi viene punito per il reato di prostituzione minorile |
Chiunque metta in contatto un minore con un cliente |
Chiunque gestisca gli incontri, anche se la prostituzione del minore avviene in modo volontario |
Chiunque accompagni il minore a prostituirsi |
Chi si mantenga grazie alla prostituzione del minore |
Chi favorisca gli incontri, per esempio mettendo in affitto la propria casa in modo tale da permettere agli incontri di verificarsi |
Chiunque commetta tutte le condotte sopra elencate, anche nei casi in cui non riceva alcuna utilità economica: starebbe, infatti, comunque favorendo la prostituzione di un minore |
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Prostituzione minorile e Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha precisato che le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione minorile possono anche concorrere tra loro.
Questo significa che, se una persona induce un minore a prostituirsi, gestisce gli incontri e ottiene dei compensi economici sta commettendo al contempo ben 3 reati diversi.
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Perché il minore non viene punito?
Abbiamo detto che nel caso della prostituzione minorile, il soggetto a essere punito è la persona che paga per ricevere la prestazione sessuale dal minore, oppure chi è coinvolto nel favoreggiamento e nello sfruttamento sessuale dello stesso.
Il minore non viene punito in quanto viene considerato la vittima delle condotte delittuose dei soggetti maggiorenni: il reato, infatti, si configura anche nei casi in cui il minore abbia scelto di prostituirsi in modo volontario, senza essere indotto da un estraneo.
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Reato di prostituzione minorile – Domande frequenti
La prostituzione minorile è un reato disciplinato dall’art. 600 bis del Codice penale.
L’articolo 600 bis del Codice penale punisce l’induzione alla prostituzione minorile, ovvero porti un minore a vendere il proprio corpo compiendo atti sessuali al fine di ottenere soldi o altre utilità.
Il reato di prostituzione minorile prevede la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.000 a 150.000 euro.
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