Quali sono i diritti del minore?
Quali sono le leggi che regolano i diritti del minore, nazionali e internazionali, e quali atti possono essere compiuti dai minorenni senza il consenso dei genitori o di un tutore.
- I diritti del minori sono regolati da una serie di leggi e convenzioni.
- Al primo posto troviamo l’art. 30 della nostra Costituzione, il codice civile e quello penale.
- Ci sono poi convenzioni internazionali, come la la Convenzione sui diritti del fanciullo ONU.
Il termine minore indica tutti i soggetti che non hanno raggiunto la maggiore età, quindi comprende un insieme di individui che hanno età (e diritti) differenti. Crescendo possono pian piano fare una serie di cose non vietate dalle legge, come iscriversi a un social network o guidare un ciclomotore.
Se è vero che i minori non hanno modo di fare “cose da grandi”, come votare o sottoscrivere un contratto (come quello di affitto), i loro diritti sono garantiti dalla legge al fine di assicurare il rispetto della loro crescita e salute psicofisica.
Vediamo allora quali sono i diritti dei minori garantiti dalla Costituzione, dalla leggi italiane e dalle Convenzioni internazionali, prima tra tutte la Convenzione sui diritti del fanciullo dell’ONU, approvata nel 1989.
Diritti dei minori nella Costituzione
Come sancito dall’art. 30 della Costituzione, fino al compimento dei 18 anni, i genitori hanno il compito di mantenere, educare e istruire i figli, anche quelli nati fuori dal matrimonio, che hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, ovvero nati durante il matrimonio.
In assenza di genitori, la responsabilità genitoriale, quindi il compito di tutelare il minore, viene affidato a un tutore legale, in quanto nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
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Codice civile
Ai sensi dell’art. 315 bis del Codice civile (diritti e doveri del figlio), il minore ha il diritto di:
- essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
- essere ascoltato nelle questioni e procedure che lo riguardano, come quella relativa all’affido familiare, nel caso in cui abbia compiuto 12 anni o anche nei casi in cui sia di età inferiore, qualora abbia capacità di discernimento.
Il minore ha, dunque, diritto alla genitorialità, intesa come espressione del diritto all’identità personale. Nel caso di coppia separata o divorziata, il minore ha il diritto alla bigenitorialità, quindi il giudice deve fare in modo che, tramite l’affidamento congiunto, che il minore abbia la possibilità di frequentare entrambi i genitori – oggi l’affidamento esclusivo rappresenta infatti un’eccezione. Il minore ha anche il diritto a mantenere rapporti significativi con altri parenti, in particolare con i nonni.
Il genitore che viola i diritti del minore, per trascuratezza o abuso, procurandogli un grave pregiudizio, può andare incontro alla decadenza della responsabilità genitoriale. In questo caso, il giudice potrà disporre l’allontanamento del minore dalla casa del genitore maltrattante o abusante o l’allontanamento del genitore.
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Minori e diritto penale
In base a quanto previsto dall’art. 97 del Codice penale, il minore di 14 anni non è imputabile per eventuali reati commessi, quindi non può essere condannato. Il discorso cambia se il minore abbia tra i 14 e i 18 anni.
In tale ipotesi si valuta la capacità di intendere e di volere del minore, che dovrà essere accertata per ogni singolo caso. Qualora vi fosse, il minore sarebbe imputabile ma:
- la pena sarebbe diminuita;
- non potrebbe essere condannato all’ergastolo, anche in considerazione della funzione rieducativa della pena.
In presenza di un evento dannoso causato da un minore che sia incapace di intendere e di volere, dovranno rispondere i genitori, oppure i precettori o i sorveglianti, tranne nel caso in cui riescano a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto. Se, invece, il minore commette un illecito sul posto di lavoro, ai sensi dell’art. 2049 cc, la responsabilità ricade sul datore di lavoro.
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Diritti del minore e Convenzioni internazionali
Nel 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo ONU, un trattato internazionale che ha valore di legge, che tutela i diritti di ogni essere umano al di sotto del 18° anno di età.
I diritti vengono riconosciuti ai minori indipendentemente dal loro grado di maturità e si possono riassumere in tre parole, le tre P negli Stati Uniti (Protection, Provision, Participation):
- protezione;
- assistenza;
- partecipazione sociale.
Alcuni dei diritti che elencheremo potrebbero sembrare scontati se li rapportiamo al mondo occidentale, ma ci sono diversi Paesi in giro per il mondo nel quale i bambini non godono di diritti fondamentali quali il diritto alla vita, all’identità personale, al nome, alla nazionalità, alla cittadinanza.
Ci sono poi altri diritti in un certo senso più elaborati, che rischiano di non essere rispettati a causa di situazioni di disagio familiare, violenza, maltrattamenti, razzismo o bullismo. Si tratta del diritto:
- a non essere discriminati per motivi di razza, colore della pelle, sesso, religione, lingua, disabilità, povertà della famiglia;
- a vivere con i genitori, a meno che ciò non sia dannoso per la crescita, e a essere cresciuto ed educato da essi;
- a non essere allontanato dalla famiglia e a non subire trasferimenti illegali all’estero;
- a essere aiutato e consigliato dai genitori e dagli altri membri della famiglia e di essere istruito dagli insegnanti;
- a esprimere liberamente la propria opinione, che deve essere ascoltata e presa in considerazione dagli adulti;
- di avere una propria vita privata, frequentare gli amici, fare sport e attività ricreative, ricevere informazioni attraverso i media (e di essere eventualmente protetto da materiali dannosi che circolano in TV o in rete);
- essere protetto da maltrattamenti, abusi e da qualsiasi forma di sfruttamento.
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Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
A tutela dei diritti dei minori troviamo anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, conosciuta anche come Carta di Nizza, per il fatto di essere stata proclamata per la prima volta a Nizza, il 7 dicembre 2000.
Tale carta ribadisce che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, oltre che a esprimere liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardino.
Negli atti relativi ai minori, il loro interesse deve essere considerato preminente e, in relazione al diritto alla bigenitorialità sopra citato, il minore:
ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Quali atti può compiere il minore
Analizzando invece gli atti che possono essere compiuti dal minore, ricordiamo che:
- a 12 anni deve essere ascoltato nell’ipotesi di adozione;
- a 14 anni, su autorizzazione del giudice, può riconoscere il figlio naturale;
- a 16 anni può sposarsi, sempre previa autorizzazione del Tribunale, che dovrà valutare i fondati motivi alla base del matrimonio e accertarne la maturità psicofisica.
Per quanto riguarda l’interruzione di gravidanza, se questa avviene entro i 90 giorni in presenza dei motivi previsti dalla legge 194, ci deve essere il consenso dei genitori o del tutore legale, oppure l’autorizzazione del Giudice tutelare. L’assenso e l’autorizzazione possono essere sostituiti, in presenza di motivi urgenti, da una certificazione medica. Dopo i 90 giorni, invece, il minore ha piena capacità di agire. Ha piena capacità anche per quel che riguarda eventuali terapie legate all’uso di stupefacenti (legge n. 685/1975).
Secondo alcune leggi speciali, i minori possono lavorare se hanno un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, previo consenso dei genitori, mentre non possono compiere altri atti personali e personalissimi, come la redazione di un testamento – che sarebbero nel caso annullabili e impugnabili.
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Atti patrimoniali
I minori possono infine aprire un conto corrente bancario, se hanno più di 14 anni. In questo caso, si dovrà firmare una dichiarazione di esonero di responsabilità della banca. Tutti gli atti giuridici di tipo patrimoniale che non rientrano tra gli atti della vita quotidiana devono invece essere sottoscritti dal rappresentante legale, in nome e nell’interesse del minore. Tutti gli atti compiuti dal minore senza l’assistenza del curatore o l’autorizzazione del Tribunale o del Giudice tutelare sono annullabili.
Il patrimonio del minore viene gestito dai genitori in modo:
- individuale, quindi disgiunto, per gli atti di ordinaria amministrazione;
- congiunto, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Il minore che ha contratto il matrimonio acquisisce invece lo status di minore emancipato, e avrà piena capacità di agire per gli atti personali e patrimoniali di ordinaria amministrazione – mentre per quelli di straordinaria amministrazione è sempre necessaria l’assistenza di un curatore.
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