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Il passaggio dalla semidetenzione alle misure sostitutive dopo la riforma Cartabia: dalla semilibertà alla pena pecuniaria

La riforma Cartabia ha sostituito la semidetenzione con pene più flessibili e più mirate a contrastare il fenomeno del sovraffollamento carcerario. Ecco quali sono e come funzionano.

Le misure sostitutive della semidetenzione
  • La semidetenzione, abolita dalla riforma Cartabia, è stata sostituita da altre pene più flessibili, quali la semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare.
  • L’obiettivo della riforma è stato quello di ridurre la centralità del carcere, favorendo il reinserimento sociale del condannato.
  • La semidetenzione veniva attuata con la prescrizione di alcuni obblighi e divieti, come la sospensione della patente di guida.

La riforma Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022) ha abrogato la semidetenzione e la libertà controllata, sostituendole con misure più incisive per pene brevi. La vecchia semidetenzione (art. 55 L. 689/1981) era, infatti, considerata poco flessibile e scarsamente utilizzata dai giudici, dal momento che non era in grado di incidere significativamente sulla riduzione del sovraffollamento carcerario.

La riforma ha voluto introdurre sanzioni più mirate alla rieducazione e alla risocializzazione consentendo, nello stesso tempo, al giudice di cognizione di applicare direttamente una pena sostitutiva, così da rendere l’esecuzione più immediata e meno dipendente dalla magistratura di sorveglianza.

Le nuove pene sostitutive sono:

  • la semilibertà sostitutiva;
  • la detenzione domiciliare sostitutiva;
  • il lavoro di pubblica utilità;
  • la pena pecuniaria sostitutiva.

Le analizziamo più nel dettaglio nelle righe che seguono, dopo aver fatto qualche accenno a quella che era la vecchia semidetenzione.

La semidetenzione prima della riforma Cartabia

La semidetenzione, introdotta in Italia dalla Legge n. 689/1981, era una sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi (generalmente fino a due anni), che comportava l’obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in appositi istituti penitenziari, solitamente vicino alla residenza.

La finalità della misura in questione era consentire il reinserimento sociale del condannato, pur mantenendo una restrizione della libertà. Un giorno di pena detentiva equivaleva a un giorno di semidetenzione.

La semidetenzione veniva attuata con la prescrizione di specifici obblighi e divieti, cioè:

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Cos’è la semilibertà sostitutiva

La semilibertà sostitutiva, introdotta dalla riforma Cartabia, è una sanzione sostitutiva alle pene detentive brevi (fino a 4 anni). Comporta l’obbligo di trascorrere almeno 8 ore al giorno in istituto, con la restante parte dedicata a lavoro, studio o attività utili al reinserimento, monitorata dall’UEPE.

I condannati alla semilibertà sostitutiva vengono assegnati ad appositi istituti di pena o ad apposite sezioni autonome di istituti ordinari di pena, che si trovano nel comune di residenza, domicilio, lavoro o studio del condannato, ovvero in un comune vicino.

La durata della semilibertà sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. Per ogni effetto giuridico, la semilibertà sostitutiva si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita e un giorno di pena detentiva corrisponde a un giorno di semilibertà sostitutiva.

Potresti essere interessato anche a Decreto penale di condanna: cosa comporta, quali sono i presupposti alla base, cosa succede dopo

Come funziona la detenzione domiciliare sostitutiva

Il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva è obbligato a rimanere per non meno di 12 ore al giorno in uno dei seguenti luoghi, stabiliti dal programma di trattamento.

Possono essere:

  • la propria abitazione;
  • altro luogo di privata dimora;
  • luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza;
  • comunità o case famiglia protette.

Nel caso in cui il condannato non abbia la disponibilità di un adeguato domicilio, l’UEPE sceglie ulteriori soluzioni abitative adatte alla detenzione domiciliare.

Per evitare che il condannato commetta altri reati o per tutelare la persona offesa, il giudice, se lo ritiene opportuno, può prescrivere ulteriori procedure di controllo con strumenti elettronici/tecnici, come il braccialetto elettronico.

La durata della detenzione domiciliare sostitutiva è pari a quella della pena detentiva sostituita. Per ogni effetto giuridico, la detenzione domiciliare sostitutiva si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita e un giorno di pena detentiva corrisponde a un giorno di detenzione domiciliare sostitutiva.

LEGGI ANCHE: Cosa succede se evado dai domiciliari?

Cosa si intende per lavoro di pubblica utilità

Per lavoro di pubblica utilità si intende lo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, presso

  • Stato, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni;
  • enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Normalmente, il lavoro di pubblica utilità viene svolto nella regione in cui il condannato ha la residenza, con le seguenti tempistiche:

  1. non meno di 6 ore settimanali;
  2. non più di 15 ore settimanali;
  3. non più di 8 ore al giorno.

Qualora la condanna sia stata inflitta a seguito di procedimento per decreto o di patteggiamento, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità accompagnato dal risarcimento del danno o dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato (ove possibili), comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, eccezion fatta per i casi di confisca obbligatoria

La durata del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è pari a quello della pena detentiva sostituita. Per ogni effetto giuridico, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella sostituita e un giorno di pena detentiva corrisponde a un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo.

Scopri di più su Patteggiamento: requisiti, esempio, pena, calcolo

Cosa si intende per pena pecuniaria sostitutiva

La pena pecuniaria sostitutiva viene stabilita dal giudice individuando il valore giornaliero cui può essere assoggettato l’imputato, moltiplicandolo per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero è determinato in base alle condizioni economiche del condannato, con un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro al giorno.

In caso di mancato pagamento, la pena pecuniaria può essere convertita in detenzione domiciliare sostitutiva. La misura in questione si differenzia dalle altre pene sostitutive per il fatto che incide direttamente sul patrimonio del condannato piuttosto che sulla sua libertà personale, pur sostituendo una pena detentiva.

LEGGI pure Messa alla prova: cosa è cambiato con la Riforma Cartabia

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