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Protezione internazionale: cos’è, che permesso di soggiorno dà e le differenze con asilo e protezione speciale

La protezione internazionale è la tutela riconosciuta dallo Stato italiano a chi rischia persecuzioni o danni gravi nel proprio paese: scopri come funziona, quali permessi di soggiorno comporta e in cosa si distingue dalla protezione speciale.

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Redazione deQuo
22 Settembre 2026
protezione internazionale
  • La protezione internazionale comprende due status distinti, rifugiato e protezione sussidiaria, disciplinati dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
  • Durante l’esame della domanda lo straniero è un richiedente asilo e riceve un permesso di soggiorno provvisorio, diverso da quello definitivo che segue il riconoscimento dello status.
  • La protezione speciale non fa parte della protezione internazionale in senso stretto: è una tutela nazionale prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), profondamente riformata dal decreto Cutro nel 2023.

Prendiamo il caso di una persona che arriva in Italia dopo aver lasciato il proprio Paese per timore di essere perseguitata, o perché lì la sua vita sarebbe in pericolo. Il primo passo che compie in Questura – la presentazione della domanda di protezione internazionale – apre un percorso fatto di permessi diversi, scadenze e organi decisionali che spesso vengono confusi tra loro. In questa guida ti spieghiamo la differenza tra richiesta di asilo, protezione internazionale e protezione speciale: da questa distinzione dipendono il tipo di permesso di soggiorno rilasciato, la sua durata e la possibilità di lavorare o restare in Italia.

Cos’è la protezione internazionale

La protezione internazionale è l’istituto che l’Italia, in attuazione delle direttive dell’Unione europea, riserva a chi fugge da persecuzioni, guerre o violenze gravi.

Il decreto legislativo n. 251/2007 individua due forme di tutela:

  1. lo status di rifugiato, riconosciuto a chi ha un fondato timore di essere perseguitato nel proprio Paese per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale;
  2. la protezione sussidiaria, riconosciuta a chi, pur non rientrando nella definizione di rifugiato, rischierebbe di subire un danno grave se tornasse nel paese di origine – condanna a morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti, oppure minaccia grave alla vita per effetto di un conflitto armato (articolo 14, decreto legislativo n. 251/2007).

La domanda si presenta alla Questura competente per il luogo di dimora, che la trasmette alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Le Commissioni territoriali sono organi del Ministero dell’Interno, composte da un funzionario della carriera prefettizia con funzione di presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale e un rappresentante dell’UNHCR, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (articolo 4, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25).

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protezione internazionale e asilo
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Che tipo di permesso di soggiorno comporta?

Il legame tra protezione internazionale e permesso di soggiorno passa attraverso fasi diverse, ciascuna con un proprio documento. La fase istruttoria è stata recentemente ridisegnata dal decreto legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito senza modifiche dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (in vigore dal 9 agosto 2026), che ha attuato il Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo e ha riscritto sul punto il decreto legislativo n. 142/2015.

Alla manifestazione della volontà di chiedere protezione, la Questura o la Polizia di frontiera rilasciano un documento provvisorio con un codice identificativo unico, una foto e i dati dichiarati; se lo straniero è trattenuto, la Questura rilascia invece un attestato nominativo che certifica lo status di richiedente. Solo con la formalizzazione della domanda la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo emette il documento di identità definitivo, valido fino alla decisione sulla domanda. Questo documento non è convertibile in permesso per motivi di lavoro.

Se la Commissione territoriale riconosce lo status di rifugiato, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per asilo, della durata di cinque anni e rinnovabile senza una nuova valutazione del caso. Se invece riconosce la protezione sussidiaria, viene rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, sempre quinquennale, ma rinnovabile solo dopo la verifica che le condizioni di rischio nel paese di origine permangano ancora (articolo 23, decreto legislativo n. 251/2007, come modificato dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18).

Entrambi i permessi, una volta ottenuti, consentono di lavorare, di accedere all’assistenza sanitaria, all’istruzione e alle prestazioni INPS, e – nel caso dell’asilo – di iscriversi all’anagrafe dei residenti e di ottenere un titolo di viaggio equivalente al passaporto, dato che il rifugiato non può rivolgersi alle autorità del proprio Paese.

Che differenza c’è tra protezione internazionale e richiesta di asilo

Nel linguaggio comune “asilo” e “protezione internazionale” vengono spesso usati come sinonimi, ma tecnicamente non coincidono. La richiesta di asilo è l’atto con cui una persona manifesta la volontà di ottenere protezione: da quel momento diventa formalmente richiedente protezione internazionale e acquisisce alcuni diritti provvisori, tra cui il permesso descritto sopra e il diritto a rimanere in Italia fino alla conclusione della procedura, senza poter essere espulso.

La protezione internazionale, invece, è l’esito – positivo – di quella richiesta: è il riconoscimento formale, da parte della Commissione territoriale o, in caso di ricorso, del Tribunale ordinario, dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. In altre parole, tutti i titolari di protezione internazionale sono stati richiedenti asilo, ma non tutti i richiedenti asilo diventano titolari di protezione internazionale: la domanda può anche essere respinta.

Quali sono i requisiti per ottenere la protezione internazionale?

Per ottenere lo status di rifugiato, il richiedente deve dimostrare un fondato timore di persecuzione personale, riconducibile a uno dei motivi elencati dalla Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722. Non basta descrivere una situazione generale di instabilità nel paese di origine: la Commissione valuta la credibilità del racconto personale, la coerenza delle dichiarazioni e il contesto documentato nel Paese di provenienza.

Per la protezione sussidiaria il parametro cambia: non serve provare una persecuzione individuale, ma un rischio effettivo di danno grave in caso di rimpatrio, secondo le tre ipotesi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 251/2007. È una soglia diversa, pensata per chi non rientra nella definizione di rifugiato ma si trova comunque in una condizione di pericolo concreto.

In entrambi i casi, la domanda si presenta senza necessità del passaporto: il racconto orale davanti alla Commissione territoriale, insieme a ogni documento disponibile, costituisce la base della valutazione.

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protezione internazionale requisiti

Protezione internazionale e protezione speciale: cosa cambia?

La protezione speciale non è una terza forma di protezione internazionale: è un istituto di diritto nazionale, previsto dall’articolo 19 del Testo unico immigrazione, che opera quando la Commissione territoriale, pur non riconoscendo né lo status di rifugiato, né la protezione sussidiaria, ritiene che l’allontanamento dello straniero dal territorio italiano violerebbe il divieto di respingimento verso paesi dove rischierebbe trattamenti inumani o degradanti.

La disciplina della protezione speciale ha subito riforme importanti negli ultimi anni:

  • il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, aveva ampliato i presupposti, includendo anche il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare;
  • il decreto legge 10 marzo 2023, n. 20 (il cosiddetto decreto Cutro), convertito con modifiche dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, ha eliminato quell’ampliamento, restringendo l’ambito applicativo della protezione speciale e limitando la possibilità di convertirla in permesso per motivi di lavoro.

Sul regime transitorio dei permessi già rilasciati prima dell’entrata in vigore del decreto Cutro si è pronunciata più volte la giustizia amministrativa. Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, con la sentenza n. 618/2025, ha confermato che la disciplina transitoria dell’articolo 7, comma 3, del decreto legge n. 20/2023 consente la conversione in permesso di lavoro di tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto, l’11 marzo 2023. Nello stesso senso si è espresso il TAR Toscana, sezione II, con la sentenza n. 114/2025.

Oggi il permesso per protezione speciale ha durata biennale ed è rinnovabile previo parere della Commissione territoriale, ma la sua convertibilità in permesso di lavoro dipende dalla data della domanda originaria e dal regime applicabile in base a queste riforme.

Cosa fare se la domanda viene respinta?

Contro il diniego della Commissione territoriale è possibile presentare ricorso al Tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea. Durante il procedimento il richiedente ha diritto, in linea generale, a rimanere sul territorio italiano e a vedersi rinnovato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.

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Protezione internazionale – Domande frequenti

Cosa succede dopo una richiesta di protezione internazionale?

Ne conseguono diritti provvisori: il permesso di soggiorno per richiesta asilo, il diritto a rimanere in Italia fino alla decisione e l’accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione.

Un richiedente protezione internazionale può lavorare?

Sì e dal 9 agosto 2026 il termine è di novanta giorni dalla formalizzazione della domanda (prima erano sessanta), sempre che il procedimento non si sia concluso per ritardo non imputabile al richiedente.

Quali sono i tipi di protezione internazionale?

Sono due: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, entrambi disciplinati dal decreto legislativo n. 251/2007. La protezione speciale, invece, è un istituto nazionale distinto.

Riferimenti normativi

  • decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva qualifiche;
  • decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, procedure per il riconoscimento della protezione internazionale;
  • decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, come modificato dal decreto legge n. 100/2026;
  • decreto legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145, attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo;
  • decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico immigrazione, articolo 19;
  • decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
  • decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modifiche dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;
  • legge 24 luglio 1954, n. 722, ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951;
  • TAR Lombardia, sezione di Brescia, sentenza n. 618/2025;
  • TAR Toscana, sezione II, sentenza n. 114/2025.
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