Quante leggi elettorali ci sono state in Italia?
Le leggi elettorali in Italia dal 1948 a oggi: dal proporzionale della Prima Repubblica al Mattarellum, dal Porcellum all'Italicum e al Rosatellum, fino al nuovo Stabilicum. Ecco come funzionano, quali sono state dichiarate incostituzionali e cosa cambia con la legge n. 180 del 2026.
- Le leggi elettorali in Italia sono state sette dal 1948 a oggi: cinque sono arrivate solo negli ultimi trent’anni e due, il Porcellum e l’Italicum, sono state bocciate in parte dalla Corte costituzionale.
- Lo Stabilicum (legge 9 ottobre 2026, n. 180) è la legge elettorale appena approvata al Governo in carica: torna al proporzionale con un premio di maggioranza per chi supera il 42% sia alla Camera sia al Senato.
- La nuova legge reintroduce le preferenze con il capolista bloccato, alza le firme per i nuovi partiti e rende stabile il voto dei fuorisede alle elezioni politiche.
Una legge elettorale è l’insieme delle regole che trasforma i voti in seggi. Decide chi entra in Parlamento, quanto pesa ogni croce e quanto spazio hai per scegliere le persone. In Italia queste regole sono cambiate spesso, a volte per scelta politica e a volte perché la Corte costituzionale le ha giudicate contrarie alla Costituzione.
Dal 1948 a oggi, l’Italia ha infatti avuto sette sistemi elettorali per le elezioni politiche, contando anche la breve parentesi della “legge truffa” e il sistema nato dalle sentenze della Consulta. In ordine cronologico le leggi elettorali sono state:
- il proporzionale della Prima Repubblica (1948);
- la legge truffa (1953), abrogata l’anno dopo;
- il Mattarellum (1993);
- il Porcellum (2005), dichiarato in parte incostituzionale nel 2014;
- l’Italicum (2015), valido solo per la Camera e corretto dalla Consulta nel 2017 prima di essere usato;
- il Rosatellum (2017);
- lo Stabilicum (2026).
Solo negli ultimi tre decenni il Parlamento ha approvato cinque leggi elettorali. Lo Stabilicum è la più recente: la Camera l’ha approvata in via definitiva l’8 ottobre 2026, con 227 voti a favore e 164 contrari. Analizziamo quindi le varie leggi elettorali che si sono succedute negli anni, e cosa è andato storto.
1. Il proporzionale della Prima Repubblica (1948)
Il primo sistema dell’Italia repubblicana nasce con la legge 20 gennaio 1948, n. 6 per la Camera e la legge 6 febbraio 1948, n. 29 per il Senato. Le norme per la Camera confluiscono poi nel testo unico, il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, che è ancora oggi la base delle regole elettorali e viene modificato da ogni riforma successiva.
Il modello è un proporzionale quasi puro: ogni partito ottiene seggi in proporzione ai voti. Alla Camera si possono indicare più preferenze per i candidati della lista. Il referendum del 9-10 giugno 1991 riduce le preferenze a una sola, segnale di una crisi del sistema che esplode con Tangentopoli.
Questo sistema non ha subito bocciature da parte della Corte costituzionale e ha accompagnato l’Italia per oltre quarant’anni, con Governi formati dopo il voto grazie ad accordi tra i partiti.
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2. La legge truffa del 1953
Nel 1953, la maggioranza guidata dalla Democrazia cristiana approva la legge 31 marzo 1953, n. 148. Introduce un premio di maggioranza: la coalizione che supera il 50% dei voti più uno ottiene il 65% dei seggi alla Camera. Le opposizioni la chiamano “legge truffa”.
Alle elezioni del 1953 la coalizione di Governo si ferma appena sotto la soglia e il premio non scatta. La legge viene abrogata con la legge 31 luglio 1954, n. 615. Non interviene la Consulta, che all’epoca non è ancora operativa: la prima udienza della Corte costituzionale si tiene infatti nel 1956.
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3. La legge elettorale Mattarellum (1993)
Il Mattarellum prende il nome dal suo relatore, Sergio Mattarella. Arriva dopo il referendum del 18 aprile 1993, che abroga parte della legge elettorale del Senato in senso maggioritario. Le norme sono la legge 4 agosto 1993, n. 276 per il Senato e la legge 4 agosto 1993, n. 277 per la Camera.
Il sistema è misto:
- circa il 75% dei seggi si assegna in collegi uninominali, dove vince il candidato più votato;
- il restante 25% si distribuisce con il proporzionale, con una soglia di sbarramento del 4% alla Camera;
- un meccanismo di scorporo riduce i voti proporzionali di chi ha già vinto nei collegi.
Con il Mattarellum si vota nel 1994, nel 1996 e nel 2001. La Corte costituzionale non lo dichiara mai incostituzionale.
4. Il Porcellum (2005) e la sentenza n. 1 del 2014
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, nota come Porcellum, torna al proporzionale con due novità forti. La prima è un premio di maggioranza senza soglia minima: alla Camera la coalizione più votata ottiene almeno 340 seggi, qualunque sia la sua percentuale. La seconda sono le liste bloccate: non puoi esprimere preferenze e l’ordine degli eletti lo decidono i partiti.
Con il Porcellum si vota nel 2006, nel 2008 e nel 2013. Poi arriva la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che dichiara incostituzionali due punti:
- il premio di maggioranza senza soglia, perché può produrre una distorsione eccessiva tra voti e seggi e viola l’uguaglianza del voto (artt. 3 e 48 Cost.);
- le liste bloccate lunghe, perché impediscono all’elettore di scegliere davvero i propri rappresentanti e ledono la libertà del voto (art. 48 Cost.).
La Corte non vieta in assoluto le candidature bloccate. Censura il sistema per le sue caratteristiche concrete, cioè liste lunghe e nessuna possibilità di scelta. Dopo la sentenza resta in vigore un proporzionale con una preferenza, che i giornali chiamano Consultellum, mai usato per le politiche.
5. L’Italicum (2015) e la sentenza n. 35 del 2017
L’Italicum è la legge 6 maggio 2015, n. 52. Riguarda solo la Camera, perché la riforma costituzionale dell’epoca prevede un Senato non più eletto direttamente. La riforma costituzionale viene però respinta dal referendum del 4 dicembre 2016.
Il sistema prevede un premio alla lista che raggiunge il 40%, con 340 seggi. Se nessuno arriva al 40%, è previsto un ballottaggio tra le prime due liste. I capilista sono bloccati, mentre gli altri candidati si scelgono con le preferenze.
La sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 interviene prima che la legge venga mai applicata:
- dichiara incostituzionale il ballottaggio, perché consente a una lista di ottenere la maggioranza dei seggi anche con un consenso al primo turno molto basso;
- dichiara incostituzionale la libera scelta del capolista eletto in più collegi, sostituita dal sorteggio;
- salva invece il premio al 40% e i capilista bloccati.
La Consulta, nel 2017, ritiene compatibile con la Costituzione un premio legato a una soglia minima ragionevole e una quota di candidati bloccati, purché l’elettore conservi una possibilità di scelta.
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6. Il Rosatellum (2017)
Il Rosatellum è la legge 3 novembre 2017, n. 165 e prende il nome da Ettore Rosato. È il sistema con cui si vota nel 2018 e nel 2022. Dal 2022 si applica a un Parlamento ridotto a 400 deputati e 200 senatori, dopo la legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1.
È un sistema misto: circa un terzo dei seggi si assegna nei collegi uninominali e circa due terzi con il proporzionale in liste bloccate. Non c’è voto disgiunto e non ci sono preferenze. Le soglie sono del 3% per le liste e del 10% per le coalizioni. Per la parità di genere, nessun genere può superare il 60% dei capilista.
Il Rosatellum non viene mai dichiarato incostituzionale.
7. Lo Stabilicum (2026): come cambia il sistema elettorale
Passiamo quindi allo Stabilicum, la legge 9 ottobre 2026, n. 180, intitolata “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. Il presidente della Repubblica la promulga il 9 ottobre ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2026. Entrerà in vigore il 24 ottobre 2026 e si applicherà alle politiche previste nel 2027 – le opposizioni la chiamano Melonellum.
La novità principale riguarda la struttura. Il Rosatellum era misto, con una parte di collegi uninominali. Lo Stabilicum elimina i collegi uninominali e adotta un sistema di base proporzionale, con una correzione: il premio di governabilità.
Restano le soglie di sbarramento:
- il 3% a livello nazionale per le liste;
- il 10% per le coalizioni;
- un meccanismo di ripescaggio, per cui nelle coalizioni che superano il 10% ottiene seggi anche la prima lista rimasta sotto il 3%.
Le liste o le coalizioni devono anche indicare il proprio capo, cioè il candidato alla presidenza del Consiglio, al momento del deposito di programma e simbolo (il nome non compare sulla scheda). La legge fa espressamente salvo l’articolo 92 della Costituzione: la nomina del presidente del Consiglio resta una prerogativa del presidente della Repubblica.
Come si ottiene il premio di maggioranza?
Il premio di maggioranza scatta solo se una lista o una coalizione ottiene almeno il 42% dei voti validi, e lo deve fare sia alla Camera sia al Senato. In questo caso riceve:
- 70 seggi aggiuntivi alla Camera;
- 35 seggi aggiuntivi al Senato.
La legge fissa anche un tetto massimo: la coalizione vincente non può superare 220 deputati su 400 e 113 senatori su 200 – il premio si assegna attraverso una lista nazionale di coalizione, separata dalle liste dei collegi.
Il testo iniziale prevedeva un ballottaggio se nessuno raggiungeva la soglia. La Camera lo ha eliminato in prima lettura. Ora, se nessuno arriva al 42% in entrambi i rami, i seggi si distribuiscono solo in modo proporzionale, senza premio.
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Si potranno scegliere i candidati con le preferenze?
Sì, ma solo in parte. Lo Stabilicum reintroduce le preferenze, assenti dal 2005, con un modello che i commentatori chiamano “semi-bloccato”. In ogni collegio ogni lista presenta un capolista bloccato e, sotto di lui, sei candidati. Il capolista viene eletto per primo, se la lista conquista almeno un seggio, e non partecipa alla gara delle preferenze.
Sulla scheda puoi esprimere fino a tre preferenze tra i candidati della lista che voti, escluso il capolista. Se scrivi solo le preferenze senza segnare il simbolo, il voto va comunque alla lista. Non puoi invece scegliere i candidati della lista nazionale del premio, che decidono i partiti.
Nella pratica, i capilista hanno la precedenza: per questo i partiti più piccoli, che conquistano un solo seggio in molti collegi, rischiano di eleggere quasi soltanto capilista bloccati.
Cosa cambia per la parità di genere?
Le regole sulla rappresentanza di genere cambiano rispetto al Rosatellum. Le liste dei collegi sono alternate per genere e le preferenze devono rispettare l’alternanza: se ne esprimi più di una, devi indicare candidati di genere diverso – le preferenze non conformi vengono annullate.
Lo Stabilicum, però, non prevede più l’obbligo che almeno il 40% dei capilista sia di un genere diverso, cioè la regola del “60/40” del Rosatellum. La regola del 60/40 resta solo nella lista nazionale del premio di maggioranza. Le opposizioni temono, così, una riduzione delle donne in Parlamento, perché gran parte degli eletti arriverà proprio dai capilista, che non hanno vincoli di alternanza.
Su questo punto alcuni esperti, nelle audizioni parlamentari, richiamano gli articoli 3 e 51 della Costituzione, che tutelano la parità di accesso alle cariche elettive.
Perché per i nuovi partiti sarà più difficile candidarsi?
Per presentare una lista alle politiche servono le firme degli elettori. Con il Rosatellum la soglia era tra 1.500 e 2.000 firme per collegio plurinominale, come prevede l’art. 18-bis del D.P.R. 361/1957, con alcune esenzioni per i partiti già presenti in Parlamento.
Lo Stabilicum alza molto l’asticella per chi non ha alcuna rappresentanza parlamentare al momento della convocazione dei comizi elettorali. Queste formazioni devono raccogliere da 6.000 a 7.000 firme per collegio. Chi ha un gruppo o anche solo una componente in almeno una delle due Camere resta con la vecchia soglia o è esentato.
La differenza è palese: un partito appena nato deve raccogliere quattro volte le firme richieste a una forza già rappresentata, nei tempi stretti di una campagna elettorale. Secondo i critici, la norma può toccare il diritto di associarsi in partiti (art. 49 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
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Il voto dei fuorisede alle elezioni politiche
Lo Stabilicum introduce una disciplina stabile del voto fuorisede, valida per le elezioni politiche, europee e i referendum. Finora esistevano solo sperimentazioni: alle europee del 2024 per gli studenti e ai referendum del giugno 2025. Secondo il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, le richieste sono state 23.734 alle europee e quasi 70.000 ai referendum.
Con la nuova legge, per la prima volta alle politiche, puoi votare nel Comune di domicilio temporaneo se:
- ti trovi in una Regione diversa da quella di residenza per studio o lavoro, con una permanenza prevista di almeno nove mesi;
- sei lontano dalla residenza per motivi di cura, con una permanenza di almeno tre mesi;
- sei un caregiver familiare che assiste un parente in cura in un’altra Regione da almeno tre mesi, con la data del voto compresa nel periodo.
La domanda va presentata entro il 31 dicembre di ogni anno per le consultazioni dell’anno successivo. Se diventi fuorisede dopo quella data, hai 30 giorni dal momento in cui maturi i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno prima del voto. Il tuo voto conta per i candidati della circoscrizione di domicilio, non per quelli della tua residenza.
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Quali sono i possibili rilievi di incostituzionalità dello Stabilicum?
La Corte costituzionale non si è ancora pronunciata sullo Stabilicum, ma diversi partiti di opposizione, costituzionalisti e associazioni hanno annunciato ricorsi.
In pratica, un cittadino non può rivolgersi direttamente alla Consulta. La strada è il giudizio in via incidentale: un elettore, con un avvocato, avvia davanti al Tribunale civile un’azione di accertamento del proprio diritto di voto. Se il giudice ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende la causa e trasmette gli atti alla Corte – è la stessa via che ha portato alle sentenze sul Porcellum e sull’Italicum.
I punti più discussi, alla luce dei precedenti, sono quattro:
- il premio di maggioranza, da valutare nel rapporto tra voti e seggi secondo i criteri delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017;
- i capilista bloccati e la lista del premio, da misurare sulla libertà di scelta dell’elettore (art. 48 Cost.);
- le firme per i nuovi partiti, per il possibile squilibrio tra forze politiche;
- l’indicazione del candidato premier, per il rapporto con le prerogative del capo dello Stato (art. 92 Cost.).
Si tratta di dubbi sollevati nel dibattito e nelle audizioni, non di decisioni. Solo la Consulta potrà dire se e quali norme sono in contrasto con la Costituzione.
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Leggi elettorali in Italia – Domande frequenti
Il Porcellum, in parte, con la sentenza n. 1/2014 e l’Italicum, in parte, con la sentenza n. 35/2017. Il Rosatellum e il Mattarellum non sono mai stati bocciati.
La legge 180/2026 entra in vigore il 24 ottobre 2026. Si applicherà alle elezioni politiche previste nel 2027.
Sì, con fino a tre preferenze alternate per genere. Il capolista però è bloccato e viene eletto per primo.
Riferimenti normativi
- Costituzione, artt. 1, 3, 48, 49, 51 e 92;
- legge 20 gennaio 1948, n. 6 e legge 6 febbraio 1948, n. 29;
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico per l’elezione della Camera dei deputati);
- legge 31 marzo 1953, n. 148 e legge 31 luglio 1954, n. 615;
- legge 4 agosto 1993, n. 276 e legge 4 agosto 1993, n. 277 (Mattarellum);
- legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Porcellum);
- legge 6 maggio 2015, n. 52 (Italicum);
- legge 3 novembre 2017, n. 165 (Rosatellum);
- legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (riduzione del numero dei parlamentari);
- decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, art. 1-ter, e decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (sperimentazioni del voto fuorisede);
- legge 9 ottobre 2026, n. 180 (Stabilicum);
- Corte costituzionale, sentenza n. 1 del 2014, sentenza n. 35 del 2017 e sentenza n. 10 del 2020.
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