Come è eletto il Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Viene eletto secondo una procedura che prevede la convocazione delle Camere in seduta comune, integrate dai rappresentanti dei Consigli Regionali.
- Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato, rappresenta la collettività e funge da garante della legalità.
- Viene eletto con la procedura disciplinata dalla Costituzione stessa, la quale comporta la convocazione delle Camere in seduta comune.
- I requisiti per essere eletti sono: avere la cittadinanza italiana, aver compiuto 50 anni di età, godere dei diritti civili e politici
Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Eppure probabilmente non saprai come viene eletto e chi può essere eletto.
La Costituzione della Repubblica italiana disciplina esplicitamente la procedura, che contempla una serie di oneri a cui si deve adempiere, nel rispetto dei tempi dettati dalla stessa.
Si richiede anche il possesso di una serie di requisiti. A differenza di quanto avviene nelle Repubbliche Presidenziali, il Presidente non è eletto dal popolo. In Italia sono direttamente eletti dalla popolazione solo i membri del Parlamento. Inoltre, la carica del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica dello Stato e non.
Nel presente contributo cercheremo di spiegarti brevemente chi può essere eletto Presidente e qual è la procedura da seguire. A seguire, faremo anche una breve carrellata dei potere e delle facoltà che può esercitare.
Chi può diventare Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Proprio per questa ragione la Costituzione stessa richiede specifiche competenze e qualità per assumere predetto incarico.
L’art. 84 Cost. indica espressamente quali sono i requisiti di eleggibilità, ovvero:
- avere la cittadinanza italiana;
- aver compiuto 50 anni di età:
- godere dei diritti civili e politici.
Sempre la Costituzione prevede poi l’incompatibilità con qualsiasi altra carica dello Stato.
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Come si elegge il Presidente della Repubblica?
Il mandato del Presidente della Repubblica dura sette anni. Egli eletto dalle camere in seduta comune. Queste sono presiedute dal Presidente della Camera.
Le due Camere sono integrate dai rappresentanti dei Consigli Regionali. Ciascun Consiglio può eleggere 3 delegati, in modo tale da garantire la rappresentanza delle minoranze. Solo la Valle D’Aosta ha un solo rappresentante.
Le Camere sono convocate entro 30 giorni dalla scadenza del mandato. Nei successivi 30 giorni si procede ad elezione. Nel caso in cui, invece, il Presidente della Repubblica sia morto o impossibilitato a proseguire il mandato, le Camere sono convocate entro 15 giorni.
Laddove la scadenza del mandato del Presidente coincida con la scadenza del mandato delle Camere, allora esse sono convocate in seduta comune entro 15 giorni dall’insediamento del nuovo Parlamento. Similmente accade qualora vi siano ragioni urgenti. In questo particolare caso, il Presidente uscente resta in carica fin quando non è eletto il nuovo Presidente.
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L’elezione del Presidente avviene poi a scrutinio segreto, in modo tale da garantire la piena libertà di espressione. È necessaria una maggioranza qualificata:
- è richiesta la maggioranza dei due terzi fino al terzo scrutinio;
- successivamente, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Il mandato ha inizio il giorno del giuramento.
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Elezione Presidente della Repubblica: quando cessa il mandato
Il mandato non cessa solo alla naturale scadenza, in quanto possono realizzarsi ulteriori eventi che comportano la necessità di procedere a nuove elezioni. Potrebbe trattarsi di:
- dimissioni volontarie;
- morte;
- impedimento permanente, dovuto a gravi malattie;
- destituzione, nel caso di giudizio di colpevolezza sulla messa in stato d’accusa per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90);
- decadenza, per il venir meno di uno dei requisiti di eleggibilità.
Ad oggi non si è mai verificata l’ipotesi della colpevolezza o decadenza. Sono invece state rese più volte le dimissioni, spesso per malattia, prima che si dichiarasse l’impedimento permanente, o per età avanzata. L’ultimo caso, furono le dimissioni di Giorgio Napolitano, il quale aveva raggiunto i novant’anni di età.
Giorgio Napolitano è stato protagonista anche della prima riconferma alla carica della storia della Repubblica, circostanza riproposta nel dicembre 2021, quando è stato rieletto Sergio Mattarella. Un caso particolare è invece quello di Segni, che descriveremo nel paragrafo successivo.
È invalsa anche la prassi delle dimissioni di cortesia, ossia dimissioni effettuate pochi giorni prima della scadenza del mandato, quando è già stato eletto il successore.
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Elezioni Presidente della Repubblica: che cos’è la supplenza
L’art. 86 Cost. disciplina il c.d. istituto della supplenza. La norma prevede che le funzioni del Presidente della Repubblica sono assunte dal Presidente del Senato quando questo è:
- temporaneamente impossibilitato;
- definitivamente impossibilitato.
Queste ipotesi si verificano in vari casi. In primo luogo, se ad esempio il Presidente è fuori dall’Italia per viaggi istituzionali e non potrà sovrintendere agli adempimenti di diritto interno.
Potrebbe esserci poi un caso di inadempimento permanente o una grave malattia. Un caso particolare si verificò durante il mandato del Presidente Segni, che rifiutava di riconoscere che il proprio stato di salute costituisse un impedimento grave.
Fu dunque convocato un consiglio composto dal Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera e il Presidente del Senato per dichiarare l’impossibilità a proseguire il mandato.
Quali sono le attribuzioni del Presidente della Repubblica?
Effettuato questo esame sull’elezione del Presidente della Repubblica, possiamo ora brevemente descrivere quelle che sono le sue attribuzioni. La Costituzione elenca all’art. 90 le varie funzioni e competenze.
1.Adempimenti internazionali
Il Presidente della Repubblica svolge numerosi adempimenti che assumono rilevanza nell’ambito delle politiche internazionali. La Costituzione afferma che egli è tenuto a ricevere i dignitari diplomatici e a ratificare i trattati internazionali.
La ratifica avviene secondo un complesso procedimento. La procedura inizia con la fase dei negoziati, che si conclude con la firma o parafatura, che non ha efficacia vincolante ma garantisce l’autenticità del documento e dell’effettiva approvazione;
Poi segue la ratifica vera e propria:
- è necessaria l’autorizzazione con legge parlamentare quando il trattato ha ad oggetto materie di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi;
- dopodiché si procede alla ratifica con atto presidenziale.
Il Presidente della Repubblica, inoltre, procede anche a dichiarare lo Stato di guerra, previa deliberazione dell Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari a far fronte all’emergenza.
2. Comando delle forze armate e difesa
Il Presidente della Repubblica è inoltre deputato a svolgere importanti funzioni anche in tema di sicurezza nazionale.
Egli, in primo luogo, è al comando delle forze armate e, dunque, procede a:
- stabilire in che modo e secondo quali limiti l’impiego delle forze armate è legittimo;
- assicurare l’osservanza del principio costituzionale per cui l’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
La direzione tecnica spetta invece al Governo, secondo le direttive degli stati maggiori.
Il Capo dello Stato assume anche la presidenza del Consiglio supremo di difesa, composto da:
- principali Ministri;
- Capo di stato maggiore della difesa.
Svolge una funzione consultiva per il Governo, in materia di sicurezza nazionale e difesa.
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3. Presidente della Repubblica e potere esecutivo
La principale funzione che è assolta dal Presidente della Repubblica nell’esercizio del potere legislativo è la promulgazione delle leggi. Può inoltre procedere a:
- autorizzare la presentazione dei disegno di legge alle Camere;
- in sede di promulgazione, può decidere di rinviare l’atto alle Camere, tramite messaggio motivato. Se le Camere deliberano il testo nella stessa composizione, il Presidente non può nuovamente inviare un secondo messaggio.
La promulgazione attesta l’esistenza della legge e:
- deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione;
- nei successivi 30 giorni, si deve procedere alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale;
- acquista efficacia trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione.
Indirettamente, poi, influisce sulla funzione legislativa anche la nomina dei senatori a vita. Ciascun Presidente può nominare 5 senatori.
4. Poteri in ambito giurisdizionale
Il Presidente della Repubblica è il capo del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), ossia l’organo di autogoverno della magistratura. In tale ambito, ha poteri di controllo, nomina e talora gestione sul funzionamento.
Il Presidente della Repubblica procede anche alla nomina di 5 membri della Corte Costituzionale.
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Infine, il Presidente della Repubblica ha anche poteri nell’ambito dell’esercizio delle funzioni esecutive, in quanto:
- nomina il Presidente del Consiglio, preceduto dalle consultazioni con le componenti politiche;
- nomina i Ministri, su proposta dal Presidente del Consiglio;
- può accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio, che possono essere rifiutate mediante richiesta allo stesso di presentarsi alle camere chiedendo il voto di fiducia. Se, invece, il Presidente del Consiglio insiste, devono essere accettate. Sono ufficializzate mediante decreto presidenziale, a seguito della composizione della Crisi di Governo.
Il Presidente della Repubblica può poi procedere a:
- la nomina dei funzionari, nei casi indicati dalla legge (art. 87, comma 7),
- la concessione della grazia e la commutazione delle pene (art. 87, comma 11),
- il conferimento di onorificenze della Repubblica (art. 87, comma 8).
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Presidente della Repubblica – Domande frequenti
Le elezioni del Presidente della Repubblica si tengono, in via ordinaria, ogni sette anni.
Il Presidente della Repubblica è eletto dalle Camere in seduta comune, integrate dai rappresentanti dei Consigli Regionali.
Viene eletto direttamente dal popolo solo il Parlamento.
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