Consulente tecnico di parte (CTP): chi è, cosa fa e quanto viene pagato
Qual è la differenza tra consulente tecnico di parte e d'ufficio? Come viene nominato il primo? Quali requisiti deve possedere? Scopriamolo insieme.
- Il consulente tecnico di parte è un soggetto di cui la parte processuale può avvalersi in giudizio per un accertamento.
- Il CTP è nominato dalla parte e si affianca al CTU nell’attività per cui ha ricevuto l’incarico.
- Il consulente tecnico di parte può assumere la veste di testimone all’interno del procedimento.
Il consulente tecnico di parte è un soggetto diverso dal consulente tecnico di ufficio. Nonostante svolgano una funzione affine, il loro ruolo è ben diverso.
Il CTU, infatti, è un ausiliario del giudice, a differenza del CTP, che ha un’importanza fondamentale, soprattutto per quel che riguarda il valore probatorio della perizia resa.
In questa guida, vogliamo spiegarti quando e come viene nominato un consulente tecnico di parte. Nello specifico, vogliamo evidenziare quali sono le sue mansioni nel procedimento, come opera in concreto e le differenze rispetto al consulente tecnico di parte in sede penale.
Consulente tecnico di parte: chi è
Ciascuna delle parti di un processo ha la facoltà di farsi assistere, oltre che da uno o più avvocati, anche da un consulente tecnico di parte.
L’esigenza di ricorrere all’assistenza del consulente tecnico di parte nasce quando la decisione della causa richiede non solo la soluzione di questioni giuridiche, ma anche di problemi tecnici.
In questi casi, come il giudice si avvale di un consulente tecnico, comunemente definito consulente tecnico di ufficio, la parte può avvalersi, con funzione di assistenza per l’attività difensiva dell’avvocato, di un consulente tecnico definito CTP.
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Consulente tecnico di parte: requisiti
Per il consulente tecnico di parte, vigono norme meno severe rispetto al consulente tecnico d’ufficio. Ciò si giustifica in base al fatto che il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice. Il CTP, invece, assiste la parte processuale.
Quindi, per il CTU sono richiesti specifici requisiti, quali:
- competenze specifiche in un determinato ambito tecnico;
- iscrizione al relativo Ordine Professionale o alla Camera di Commercio;
- competenze e titoli attestanti capacità relative all’attività di consulente;
- specchiata condotta morale;
- deve inoltre essere iscritto ad apposito elenco tenuto dal tribunale.
Per il consulente tecnico di parte, invece, non sono richiesti espressi requisiti a pena di validità. Il soggetto è un professionista, anche se non espressamente iscritto all’elenco tenuto dal tribunale.
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Chi può essere nominato consulente tecnico di parte?
In genere, sono nominati consulenti tecnici di parte i professionisti dotati di particolari competenze tecniche per assistere il consulente tecnico d’ufficio.
Dunque, anche in questo caso, si dovranno possedere le conoscenze tecniche richieste dal giudice per svolgere l’accertamento tecnico.
Per esempio, se si tratta di una responsabilità medica, il CTP necessariamente deve essere un medico iscritto all’ordine degli avvocati. Non è obbligatoria l’iscrizione all’albo professionale, tuttavia, se iscritto, il CTP assume maggiore credibilità agli occhi del giudice.
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Qual è il compito del consulente tecnico di parte?
Il ruolo principale del Consulente tecnico di parte è quello di coadiuvare l’avvocato e assistere il Consulente tecnico di ufficio. Quest’ultimo procede all’accertamento che si rende necessario ed è nominato dal giudice. È un ausiliario che consente di procedere a quelle verifiche che il giudice non può compiere, perché non ha le competenze tecniche necessarie.
Gli sono, quindi, ordinate una pluralità di indagini, che consentono di procedere all’accertamento necessario. Poi è redatta una relazione che è depositata presso il tribunale. Le parti possono allora richiedere che sia nominato anche un consulente tecnico di parte, che procederà all’accertamento insieme al consulente tecnico d’ufficio.
Le principali mansioni del CTP sono:
- assistere il CTU nell’espletamento delle indagini peritali;
- partecipare all’udienza in camera di consiglio, nelle occasioni in cui partecipa anche il CTU;
- presentare delle osservazioni, limitatamente al campo delimitato dal giudice per l’intervento del CTU.
Le affermazioni del consulente tecnico di parte, poi, saranno oggetto di verbalizzazione, e sono liberamente valutabili dal giudice. Quindi, comunque, la relazione del CTP diventa in ogni caso parte integrante della documentazione prodotta dalla parte.
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Testimonianza del consulente tecnico di parte nel processo civile
Il consulente tecnico di parte può redigere anch’egli una relazione sull’accertamento. Questa non ha però natura di prova legale, in quanto non costituisce una perizia giurata, a differenza della relazione del CTU.
Quindi, se si vuole introdurre nel giudizio la relazione, come si deve fare? La Cassazione ha sostenuto che, in questi, casi l’unico strumento a disposizione è la testimonianza.
In questo modo, la relazione diventa prova quando è resa oralmente alla presenza del giudice. Dunque, spesso il consulente tecnico di parte può anche intervenire in giudizio tramite testimonianza.
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Quanto viene pagato un CTP?
Il costo di base per una CTP varia da €2.000 a €3.500. La variazione dipende dall’ampiezza e della tipologia di operazioni disposte dal CTU. Per esempio, può variare anche in considerazione del numero di colloqui, numero di test adottati, altre disposizioni peritali.
Chi paga il consulente tecnico di parte? Il consulente tecnico di parte è un professionista che è incaricato dalla parte. Questa, quindi, è tenuta a pagare il costo in questione. Tuttavia, potrebbe anche essere considerata una spesa necessaria del giudizio. Dunque, potrebbe essere fatta rientrare nelle spese processuali; in questa ipotesi, l’onorario del consulente tecnico di parte è fatto gravare sulla parte soccombente.
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Consulente tecnico di parte nel processo penale
Nel processo penale, il consulente tecnico di parte assume un ruolo significativo. Si applicano molte più regole, anche perché è spesso un assistente del pubblico ministero, che normalmente lo nomina.
Tra gli atti tipici che il pubblico ministero può compiere durante la fase di indagini, vi è l’accertamento tecnico. Si tratta di un’attività finalizzata alla verifica o all’elaborazione di dati materiali per il cui compimento sono richieste specifiche competenze che il PM non possiede.
Al fine di colmare tale lacuna, l’ordinamento prevede per il PM la possibilità di avvalersi dell’opera di consulenti tecnici, scegliendo tra quelli iscritti negli albi dei periti. Ciò posto in generale, gli accertamenti tecnici si distinguono tra ripetibili e non ripetibili.
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Accertamento ripetibile e non ripetibile
Può considerarsi ripetibile l’accertamento tecnico che può essere effettuato più volte senza che ciò comporti l’alterazione o la perdita definitiva dell’elemento materiale che ne costituisce l’oggetto. In tal modo, infatti, l’accertamento potrà essere utilmente compiuto anche successivamente davanti al giudice.
Ne consegue che il risultato dell’accertamento tecnico ripetibile costituisce un atto di parte, segreto e destinato a confluire nel fascicolo del PM.
All’opposto, può considerarsi non ripetibile l’accertamento tecnico che non può essere compiuto più di una volta, perché riguarda persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione naturale o che possono essere modificati per effetto della attività di accertamento.
Diventa, dunque, necessario cristallizzare i risultati dell’accertamento stesso, in modo che possano essere utilizzati come prove. Ne consegue che l’accertamento perde il carattere della segretezza e assume le caratteristiche dell’atto garantito, cioè di tutti quegli atti, che non solo devono essere conosciuti, ma che devono anche essere realizzati alla presenza del difensore.
Il PM, in questo caso, deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i rispettivi difensori del giorno, ora e luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare propri consulenti tecnici di parte.
Sia i difensori sia i consulenti tecnici hanno il diritto di assistere al conferimento dell’incarico al consulente tecnico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. Il risultato dell’accertamento confluisce nel fascicolo del dibattimento, quindi non è segreto.
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Deposito telematico nomina consulente tecnico di parte
Il deposito dell’atto di nomina del consulente tecnico di parte avviene mediante il Portale depositi penali, che è un servizio disponibile sul Portale dei servizi telematici. In tutti i casi in cui non è possibile procedere in tal modo, si procede a deposito a mezzo posta elettronica certificata.
L’accesso al portale presuppone:
- la configurazione di un dispositivo di firma digitale;
- l’installazione sul PC dei driver della chiavetta USB o del lettore da tavolo per la firma digitale;
- l’autenticazione nell’area riservata sul Portale dei Servizi, tramite login al sito PST.giustizia.it. Si autentica inserendo il codice PIN nell’apposita finestra e visualizzando il proprio codice fiscale nella parte superiore della schermata – segno che sei stato identificato.
Dovrà poi essere caricato un documento redatto in formato digitale, su cui è apposta la relativa firma. Si procederà di seguito al c.d. imbustamento e alla comunicazione via PEC.
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Consulente tecnico di parte – domande frequenti
La consulenza tecnica di parte è effettuata in collaborazione con il CTU, che esegue l’accertamento ed è assistito dal CTP.
Il consulente tecnico di parte può essere la parte stessa, ma anche un parente o un conoscente.
Il consulente tecnico di parte non necessariamente deve essere iscritto all’albo professionale.
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