Shrinkflation e nuove norme in vigore dal 15 luglio 2026: cosa cambia per i prodotti al supermercato
Dal 15 luglio 2026 la shrinkflation ha una disciplina definitiva in Italia: scompare l'etichetta obbligatoria, arriva un sistema di comunicazione lungo tutta la filiera commerciale.
- Le nuove norme sulla shrinkflation entrano in vigore dal 15 luglio 2026 e sostituiscono l’obbligo di etichetta con un sistema di comunicazione tra produttori, distributori e rivenditori.
- L’informazione al consumatore resta disponibile per tre mesi invece dei sei mesi previsti in origine.
- Il fenomeno riguarda un mercato da 120 miliardi di euro l’anno e genera, secondo le stime del Codacons, aumenti occulti dei prezzi tra il 10% e il 18%.
Hai presente quando compri la solita confezione di biscotti e, arrivato a casa, ti sembra che finiscano prima del solito? Non è un’impressione: è shrinkflation, la pratica con cui i produttori riducono la quantità di un prodotto lasciando invariato (o aumentando) il prezzo. Da oggi questa dinamica (che è legale) ha una cornice normativa più chiara, anche se diversa da quella pensata all’inizio. Vediamo insieme cosa prevede la nuova disciplina e cosa cambia in concreto per te che fai la spesa.
Cos’è la shrinkflation
Il termine shrinkflation nasce dall’unione delle parole inglesi shrink (restringersi) e inflation (inflazione). Descrive un aumento del prezzo che non compare mai sullo scontrino: la confezione resta identica, il prezzo pagato pure, ma il contenuto reale diminuisce.
Il fenomeno si concentra soprattutto su alcune categorie di prodotti che acquisti con frequenza:
- alimentari come cereali, yogurt, gelati, snack, biscotti, fette biscottate, salse pronte, formaggi confezionati e bibite;
- prodotti per la casa, tra cui detersivi e carta igienica;
- prodotti per la cura del corpo, come bagnoschiuma, shampoo e dentifricio.
Accanto alla shrinkflation si è affermata anche la cosiddetta skimpflation: qui il produttore non riduce la quantità, ma abbassa la qualità delle materie prime (per esempio olio di palma al posto del burro), mantenendo lo stesso prezzo. L’effetto per te che acquisti è simile: paghi come prima per un valore reale inferiore.
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L’articolo 15-bis del Codice del consumo
Il primo intervento normativo sul shrinkflation risale al 2024. La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (legge 193/2024), all’articolo 23, ha introdotto nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) il nuovo articolo 15-bis, dedicato al riporzionamento dei prodotti preconfezionati.
La norma originaria imponeva ai produttori un obbligo diretto e visibile: chi riduceva la quantità di un prodotto, mantenendo invariata la confezione, doveva apporre un’etichetta con la dicitura “questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità“. L’obbligo doveva durare sei mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto riporzionato.
Il Governo aveva difeso questa impostazione richiamando il principio di trasparenza verso il consumatore: un’informazione riportata direttamente sulla confezione raggiunge chi acquista proprio nel momento della scelta. La Commissione europea, però, ha visto le cose diversamente.
Perché la norma è cambiata?
Nel marzo 2025 l’Unione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. Il rilievo riguardava un possibile ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, una delle libertà su cui si fonda il diritto dell’Unione: imporre un’etichetta specifica sulla confezione avrebbe costretto i produttori a costi aggiuntivi solo per il mercato italiano.
La Commissione ha riconosciuto la legittimità dell’obiettivo di tutela del consumatore, ma ha giudicato la misura sproporzionata rispetto allo scopo, suggerendo soluzioni meno invasive – come gli avvisi nei punti vendita. Il Governo ha dovuto quindi rivedere l’impianto della norma e sottoporlo a una nuova procedura di notifica preventiva, la cosiddetta procedura TRIS, prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535 per le regolamentazioni tecniche nazionali che incidono sul mercato unico.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha notificato alla Commissione europea il nuovo testo, intitolato “Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati”, lo scorso 15 aprile 2026. La procedura prevede tre mesi di tempo per eventuali osservazioni da parte di Bruxelles o degli altri Stati membri: un termine scaduto senza contestazioni, il 15 luglio 2026, data da cui il decreto produce i suoi effetti.
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Cosa prevede la nuova disciplina sulla shrinkflation dal 15 luglio 2026
Il cambiamento più rilevante riguarda proprio lo strumento con cui l’informazione arriva a te che acquisti. Scompare l’obbligo di etichetta diretta sulla confezione. Al suo posto, la norma introduce un sistema di comunicazione che coinvolge l’intera filiera commerciale.
In pratica, quando un produttore riduce la quantità nominale di un prodotto, deve trasmettere ai distributori e ai rivenditori – sia fisici sia online – una comunicazione standardizzata.
Questa comunicazione deve contenere:
- i dati sulla variazione della quantità del prodotto;
- la percentuale di aumento del prezzo per unità di misura riconducibile alla riduzione del contenuto.
Distributori e rivenditori devono poi rendere disponibili queste informazioni a te consumatore nei punti vendita o attraverso i canali digitali, per esempio sulle schede prodotto online.
La seconda modifica rilevante riguarda la durata dell’obbligo. Nella prima versione della norma l’informazione doveva restare disponibile per sei mesi dall’immissione in commercio del prodotto riporzionato. Il testo in vigore dal 15 luglio riduce questo periodo a tre mesi.
Quando non si deve comunicare la riduzione
La disciplina non si applica in un caso specifico: quando la riduzione della quantità è accompagnata da una modifica della formulazione del prodotto che ne migliora la resa o l’efficacia d’uso, mantenendo così invariato il valore complessivo per te che acquisti. In questa ipotesi, il produttore non è tenuto alla comunicazione standardizzata.
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Qual è l’impatto economico della shrinkflation sulle famiglie italiane?
Il mercato dei beni di largo consumo in Italia vale circa 120 miliardi di euro l’anno. Secondo le stime diffuse dal Codacons, la shrinkflation genera aumenti occulti dei prezzi che oscillano in media tra il 10% e il 18%, con punte che in alcuni casi arrivano al 40%.
A livello europeo, il Consumer Conditions Scoreboard 2025 della Commissione europea segnala che una quota rilevante di consumatori ha notato, oltre al generale aumento dei prezzi, una riduzione delle dimensioni delle confezioni senza un calo corrispondente del prezzo pagato.
Il Codacons ha definito le nuove regole “annacquate e poco incisive”, perché lo spostamento dell’informazione dalla confezione al punto vendita solleva dubbi sulla reale percepibilità del cambiamento nel momento dell’acquisto. Si tratta di una valutazione dell’associazione dei consumatori, che riflette un orientamento critico rispetto al testo approvato: il dibattito sull’efficacia della misura resta aperto.
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Da oggi, se un prodotto che acquisti abitualmente subisce una riduzione di quantità, non troverai più una dicitura specifica sulla confezione. Le informazioni sulla variazione dovrebbero comparire nei punti vendita, per esempio tramite cartelli sugli scaffali, oppure online, nelle schede dei prodotti sui siti di e-commerce e della grande distribuzione.
Resta comunque una buona pratica personale: confronta periodicamente il peso o il volume indicato in etichetta con gli acquisti precedenti, soprattutto sui prodotti che compri con regolarità. Il prezzo per unità di misura, riportato sugli scaffali in base alle regole generali del Codice del consumo, resta un indicatore utile per confrontare le confezioni nel tempo.
Se ritieni di aver subito un danno concreto da una pratica commerciale scorretta legata alla shrinkflation, o se hai dubbi sull’applicazione della nuova disciplina a un caso specifico, la valutazione della tua situazione richiede un’analisi puntuale. Rivolgiti a un avvocato o a un’associazione di consumatori per verificare gli strumenti di tutela a tua disposizione.
Nuove regole shrinkflation – Domande frequenti
Dal 15 luglio 2026, data in cui è scaduto il termine di tre mesi concesso alla Commissione europea per eventuali osservazioni.
Devono trasmettere a distributori e rivenditori una comunicazione standardizzata sulla variazione, senza più l’obbligo di etichetta sulla confezione.
Per tre mesi dalla data di immissione in commercio del prodotto con la nuova quantità, contro i sei mesi previsti nella prima versione della norma.
No: la riduzione della quantità non costituisce di per sé una pratica illecita. La norma impone un obbligo di trasparenza informativa, non un divieto generale.
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);
- legge 23 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), articolo 23, che ha introdotto l’articolo 15-bis nel Codice del consumo;
- articolo 15-bis del Codice del consumo, “Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati;
- direttiva (UE) 2015/1535, che disciplina la procedura di notifica preventiva delle regolamentazioni tecniche nazionali (procedura TRIS);
- pagina istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata al Codice del consumo.
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