Assicurazione auto legge 104: ci sono agevolazioni per le persone con disabilità?
Con la legge 104 l'assicurazione auto non ha sconti previsti dalla legge, mentre l'acquisto del veicolo sì: vediamo chi ne ha diritto e a chi intestare auto e polizza RC auto.
- La legge non prevede sconti né esenzioni sul premio RC auto: le agevolazioni previste dalla legge 104 riguardano acquisto, bollo e passaggio di proprietà del veicolo.
- Per ottenere IVA al 4%, detrazione Irpef del 19% ed esenzione dal bollo, l’auto va intestata alla persona con disabilità o al familiare di cui è fiscalmente a carico, senza cointestazioni.
- La polizza RC auto può essere firmata da una persona diversa dal proprietario, ma la classe di merito segue sempre l’intestatario del veicolo.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la legge quadro sull’assistenza e sui diritti delle persone con disabilità. Non contiene regole sull’assicurazione e nemmeno sconti sull’acquisto dell’auto. Le agevolazioni fiscali sui veicoli nascono dall’art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La norma le riconosce ai soggetti indicati dall’art. 3 della legge 104 e ai familiari di cui sono fiscalmente a carico.
Altre leggi hanno ampliato la platea dei beneficiari. L’art. 50 della legge 21 novembre 2000, n. 342 riguarda non vedenti e sordi, mentre l’art. 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 riguarda l’handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento, la grave limitazione della deambulazione e le pluriamputazioni.
Ma quali sono le agevolazioni che spettano ai titolari della legge 104 proprietari di un veicolo? E a quali soggetti deve essere intestata l’assicurazione, se il beneficiario non può guidare l’auto? Vediamolo nel dettaglio.
Chi ha diritto alle agevolazioni sull’auto?
Secondo la guida dell’Agenzia delle Entrate, possono usufruire delle agevolazioni le persone:
- non vedenti;
- sorde;
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputate;
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Per le persone con disabilità psichica o mentale e per quelle con grave limitazione della deambulazione serve l’handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104. Chi ha ridotte o impedite capacità motorie, senza grave limitazione della deambulazione, deve anche adattare il veicolo, e l’adattamento risulta dalla carta di circolazione.
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Quali sono le agevolazioni per l’acquisto dell’auto?
Sull’acquisto del veicolo la legge prevede quattro misure, che valgono anche per il familiare che sostiene la spesa, se la persona con disabilità è a suo carico. In pratica, sono:
- l’IVA agevolata al 4%;
- detrazione IRPEF al 19%;
- esenzione bollo e imposta di trascrizione.
IVA agevolata al 4%
L’IVA scende dal 22% al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate. Il limite è la cilindrata: 2.000 cc per i motori a benzina e 2.800 cc per i diesel. Per i veicoli elettrici la potenza non può superare i 150 kW.
Il beneficio spetta una sola volta in quattro anni. Se cedi l’auto prima che passino due anni dall’acquisto, versi la differenza tra l’imposta al 22% e quella al 4%. Il venditore deve emettere la fattura con il riferimento di legge e comunicare l’operazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni.
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Detrazione Irpef del 19%
La detrazione Irpef è pari al 19% della spesa, calcolata su un massimo di 18.075,99 euro. Il risparmio massimo è di circa 3.434 euro e non ci sono limiti di cilindrata. Puoi detrarre l’intero importo nell’anno d’acquisto, oppure in quattro quote annuali uguali.
Dal 2020, il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili. La detrazione, prevista dall’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, spetta per un solo veicolo nel quadriennio e vi rientrano anche le riparazioni straordinarie, entro il limite complessivo di 18.075,99 euro e nei quattro anni dall’acquisto. Sono, invece, esclusi i costi di ordinaria manutenzione e i costi di esercizio – premio assicurativo, carburante e lubrificante.
Esenzione dal bollo e dall’imposta di trascrizione
L’esenzione permanente dal bollo auto è prevista dall’art. 17, comma 1, lett. f-bis), del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e spetta per un solo veicolo, con gli stessi limiti di cilindrata dell’IVA.
La domanda si presenta solo il primo anno all’ufficio tributi della Regione; se manca, puoi rivolgerti all’Agenzia delle Entrate. Negli anni successivi l’esenzione continua, finché restano le condizioni.
Il passaggio di proprietà è invece esente dall’imposta di trascrizione al PRA (art. 8, comma 4, legge 449/1997). Il beneficio non vale per i veicoli di non vedenti e sordi.
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Assicurazione auto e legge 104: esistono sconti sul premio?
Di fatto, né la legge 104, né l’art. 8 della legge 449/1997 prevedono sconti o esenzioni sul premio RC auto. L’assicurazione è obbligatoria per tutti i veicoli, ai sensi dell’art. 122 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), che richiama l’art. 2054 del Codice civile.
Il premio assicurativo non rientra neppure nella detrazione del 19% sui veicoli, perché l’Agenzia delle Entrate lo considera un costo di esercizio. La detrazione per le polizze assicurative dell’art. 15 del TUIR è un’altra cosa: riguarda le polizze che coprono il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza, non la RC auto.
Alcune compagnie possono proporre condizioni dedicate, ma sono offerte commerciali volontarie e cambiano da impresa a impresa.
A chi va intestata l’auto per avere le agevolazioni?
Le agevolazioni valgono solo per i veicoli acquistati dalla persona con disabilità o dai familiari di cui è fiscalmente a carico. L’intestazione va fatta in alternativa a uno dei due: alla persona con disabilità, se ha un reddito proprio, oppure al soggetto di cui è a carico. La cointestazione non è ammessa.
Nella pratica, una persona è fiscalmente a carico se ha un reddito complessivo annuo fino a 2.840,51 euro. Il limite sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni (art. 12 del TUIR). Nel calcolo non entrano i redditi esenti, come pensioni sociali, indennità di accompagnamento e assegni degli invalidi civili.
Per esempio, il familiare che può beneficiarne può essere il coniuge, un fratello o una sorella, un genitore o un figlio, un suocero, una nuora o un genero, un adottante. Se più persone con disabilità sono a carico della stessa persona, questa ottiene i benefici per ciascuna di loro nello stesso quadriennio.
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A chi va intestata l’assicurazione auto?
Per la polizza la regola cambia: la legge non impone che chi firma l’assicurazione sia anche il proprietario del veicolo. L’IVASS conferma nelle sue FAQ sulla RC auto che puoi stipulare la polizza a tuo nome anche se l’auto è di un altro.
In pratica, si distingue tra tre figure:
- il contraente è chi sottoscrive e paga la polizza;
- l’assicurato è di solito il proprietario del veicolo;
- il conducente è chi di volta in volta guida l’auto.
Un familiare può quindi firmare e pagare la polizza dell’auto intestata alla persona con disabilità.
Classe di merito e bonus familiare
La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo, non al contraente (art. 134, comma 3, Codice delle assicurazioni private). Il contraente può cambiare da un anno all’altro e usa la classe del proprietario, finché il proprietario resta lo stesso.
Se l’auto è intestata alla persona con disabilità, conta la sua storia assicurativa. Se è intestata al familiare a carico, conta quella del familiare. Chi assicura un veicolo per la prima volta parte dalla 14ª classe di merito universale.
Il Bonus familiare RCA (art. 134, comma 4-bis, introdotto dall’art. 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) permette di usare la classe più conveniente maturata su un altro veicolo intestato a un componente stabilmente convivente del nucleo familiare. Serve l’assenza di sinistri con responsabilità negli ultimi cinque anni e vale solo per le persone fisiche.
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Come richiedere le agevolazioni sull’auto
I documenti cambiano in base alla categoria di disabilità. In generale servono:
- il verbale di invalidità o di handicap con il riferimento alla norma fiscale;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’IVA al 4%, che attesta di non aver acquistato un veicolo agevolato nei quattro anni precedenti;
- la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o un’autocertificazione, se l’auto è intestata al familiare di cui la persona con disabilità è a carico;
- la carta di circolazione con l’annotazione degli adattamenti, per chi ha ridotte o impedite capacità motorie.
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Agevolazioni auto legge 104 – Domande frequenti
No. Né la legge 104, né l’art. 8 della legge 449/1997 prevedono sconti sul premio RC auto. Eventuali offerte sono scelte commerciali delle compagnie.
Il contraente può essere anche un familiare, mentre l’auto resta intestata alla persona con disabilità o al familiare a carico. La classe di merito segue il proprietario.
IVA al 4% e detrazione Irpef spettano per un solo veicolo ogni quattro anni. Prima di quel termine puoi riacquistare se l’auto è stata cancellata dal PRA per demolizione o è stata rubata e mai ritrovata.
Riferimenti normativi
- legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3;
- legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8;
- legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50;
- legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, comma 7;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 12 e 15;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, n. 31;
- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 17, comma 1, lett. f-bis);
- decreto-legge 9 aprile 2012, n. 5, art. 4;
- decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), artt. 122, 132, 132-ter e 134;
- decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 55-bis, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 66/E del 16 maggio 2006;
- Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 4/E del 17 gennaio 2007;
- Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 335 dell’11 maggio 2021;
- Agenzia delle Entrate, guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”;
- IVASS, FAQ consumatori sulla RC auto e guida n. 3 “La responsabilità civile auto”.
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