Conviene intestare l’assicurazione auto a una persona diversa dal proprietario?
Quali sono i vantaggi dell’intestare l’assicurazione auto a un’altra persona e come la legge Bersani e la nuova RC auto familiare incidono in tal senso.
- Intestare l’assicurazione auto a una persona diversa dal proprietario è consentito: la legge non impone che chi firma la polizza coincida con il proprietario del veicolo.
- La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario, quindi la polizza a nome di un altro non sposta i suoi vantaggi;
- Con la legge Bersani e la RC auto familiare puoi già usare la classe di merito più vantaggiosa della famiglia, senza cambiare intestatario.
Intestare l’assicurazione auto a una persona diversa dal proprietario è la scorciatoia a cui pensa chi ha appena regalato la macchina al figlio neopatentato e si trova davanti un preventivo da capogiro. L’idea è semplice: l’auto resta al ragazzo, la polizza la firma il padre, che ha una buona classe di merito. Funziona davvero? La risposta dipende da come la legge assegna la classe di merito e da chi risulta proprietario del mezzo. Lo stesso ragionamento vale per l’assicurazione moto e per i ciclomotori. Vediamo come stanno effettivamente le cose.
L’assicurazione auto deve essere a nome del proprietario?
No, l’assicurazione auto o moto non deve essere necessariamente intestata al proprietario del mezzo. La legge impone di assicurare il veicolo: senza RC auto non puoi circolare e, secondo la guida IVASS sulla responsabilità civile auto, non puoi nemmeno lasciare il mezzo parcheggiato su strade pubbliche. L’obbligo è previsto dall’art. 122 del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005, di seguito CAP).
Non esiste invece una norma che obblighi il contraente della polizza a essere anche il proprietario. I ruoli sono tre, e possono appartenere a persone diverse:
- il contraente è chi sottoscrive e paga la polizza;
- l’assicurato è di solito il proprietario del veicolo;
- il conducente è chi guida l’auto o la moto di volta in volta.
L’IVASS fa un esempio molto vicino al tuo caso: il genitore stipula la polizza per l’auto intestata al figlio. In quella situazione il genitore è il contraente e il figlio è l’assicurato.
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È legale un’auto a una persona che non è il proprietario?
Come già anticipato nel paragrafo precedente, sì, è possibile ed è pure legale. L’IVASS lo scrive chiaramente: puoi stipulare una polizza RC auto a tuo nome anche se il veicolo è di proprietà di altri. La regola vale anche per moto e ciclomotori.
Le compagnie, poi, hanno l’obbligo a contrarre (art. 132 CAP): non possono rifiutarsi di offrire la copertura RC a chi la richiede. Il contraente può essere una persona fisica o una persona giuridica, come precisa il glossario della stessa guida IVASS.
Se il conducente non è il proprietario, il danneggiato viene risarcito comunque. L’azione diretta verso l’impresa di assicurazione è prevista dall’art. 144 CAP, e la polizza tutela sia il proprietario sia chi guida.
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Cosa succede se l’assicurazione è intestata ad altra persona?
La polizza è valida, ma ci sono alcune conseguenze pratiche da conoscere prima di firmare. L’art. 134, comma 3, CAP stabilisce che la classe di merito indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo, non al contraente. Se il proprietario è un neopatentato, la sua storia assicurativa è quella di chi si assicura per la prima volta.
Secondo l’IVASS, chi si assicura la prima volta entra in classe 14 su 18 classi di merito universali. Il premio dipende poi da più fattori, tra cui età del proprietario, residenza, classe di merito e potenza del veicolo. La classe migliore del padre non passa al figlio solo perché il padre firma la polizza.
Il contraente risponde di ciò che dichiara alla compagnia. Se indichi dati non corrispondenti al vero, per esempio una residenza diversa da quella reale, si applicano gli artt. 1892 e 1893 del Codice civile. Le regole sono queste:
- con dolo o colpa grave il contratto può essere annullato, se l’assicuratore dichiara di impugnarlo entro tre mesi da quando scopre l’inesattezza;
- senza dolo o colpa grave l’assicuratore non può annullare il contratto, ma può recedere entro lo stesso termine di tre mesi.
Il terzo danneggiato resta tutelato dall’art. 144 CAP. L’impresa, però, ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe potuto opporgli eccezioni contrattuali.
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Conviene intestare un’auto e un’assicurazione a due persone diverse?
Il veicolo può risultare intestato a una persona, mentre la polizza RC auto (o moto) è sottoscritta da un’altra. Nessuna norma lo vieta. Nella maggior parte dei casi, però, non serve. Quando l’obiettivo è pagare meno, la legge offre già uno strumento pensato per le famiglie.
La legge 2 aprile 2007, n. 40 (la cosiddetta legge Bersani) ha modificato l’art. 134 CAP. Permette di assicurare un veicolo appena acquistato, nuovo o usato, con la stessa classe di merito di un altro veicolo già assicurato, di proprietà di un componente del nucleo familiare.
Facciamo un esempio: il padre ha un’auto in classe 1, i genitori ne acquistano una al figlio Luca, e l’auto di Luca parte dalla classe 1. Il premio però non è necessariamente uguale: dipende anche da età, residenza e anni di patente.
Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell’art. 134 CAP, modificato dall’art. 55-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157), ha ampliato il beneficio. Le novità sono queste:
- vale per un componente stabilmente convivente del nucleo familiare del contraente;
- la classe di merito si trasferisce anche tra veicoli di tipologia diversa, per esempio da auto a moto;
- si applica alla stipula di un nuovo contratto e al rinnovo di contratti già stipulati;
- non devono risultare dall’attestato di rischio sinistri con responsabilità esclusiva, principale o paritaria negli ultimi cinque anni.
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Intestare l’assicurazione auto – Domande frequenti
Sì. Il contraente è chi sottoscrive e paga la polizza, e può essere anche una persona giuridica, quindi la patente non è un requisito per stipularla. Se però guida chi non ha la patente, l’impresa può esercitare la rivalsa.
Sì, la legge non lo vieta. La classe di merito però resta legata a te come proprietario. Se convivete, con il bonus familiare puoi già ottenere la classe migliore di tuo padre.
Sì, valgono le stesse regole dell’auto. Con la RC auto familiare la classe di merito può passare anche da un’auto a una moto, e viceversa.
No. L’art. 134, comma 4-bis, CAP parla di persona già titolare di polizza o di componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.
Riferimenti normativi
- Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209): art. 122 (obbligo di assicurazione), art. 132 (obbligo a contrarre), art. 134, commi 3 e 4-bis, art. 144 (azione diretta e rivalsa);
- Codice civile: artt. 1892 e 1893 (dichiarazioni inesatte e reticenze);
- legge 2 aprile 2007, n. 40 (legge Bersani);
- decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, art. 55-bis, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (RC auto familiare).
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