Solo il Presidente della Repubblica può concedere la grazia: ecco cosa dice la Costituzione
La grazia è un atto di clemenza riservato a un solo organo dello Stato: scopri chi decide, come si presenta la domanda e quando la pena viene davvero cancellata.
- La grazia è concessa in via esclusiva dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 87 della Costituzione.
- La domanda va presentata al Guardasigilli, cioè al Ministro della Giustizia.
- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha chiarito che la decisione finale spetta soltanto al Capo dello Stato.
Ogni anno centinaia di persone, o i loro familiari, si chiedono se esista ancora un margine di clemenza dopo una condanna definitiva. Pensa al caso di un padre di famiglia condannato per un reato commesso anni prima, oggi reinserito nella società: può sperare in un atto di clemenza? La risposta passa dalla grazia presidenziale, uno degli istituti più antichi e meno conosciuti del nostro ordinamento. Vediamo meglio come funziona.
Cos’è la grazia
La grazia è un atto di clemenza individuale: riguarda una persona specifica, condannata con sentenza irrevocabile, e non l’intera collettività di autori di un certo reato.
A differenza dell’amnistia, che estingue il reato stesso e richiede una legge approvata dal Parlamento a maggioranza qualificata, la grazia non cancella la condanna. Estingue, in tutto o in parte, la pena principale da scontare, oppure la trasforma in una pena di specie diversa, per esempio una multa al posto della reclusione.
Restano comunque fermi:
- le pene accessorie, salvo diversa indicazione nel decreto di grazia;
- gli effetti penali della condanna, come la recidiva;
- il fatto storico del reato, che continua a risultare accertato.
Approfondisci leggendo Nicole Minetti è stata graziata dal Presidente della Repubblica: ma cos’è la grazia?

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Chi concede la grazia?
Il potere di concedere la grazia è unicamente del Presidente della Repubblica. Lo stabilisce l’articolo 87, undicesimo comma, della Costituzione, secondo cui il Capo dello Stato “può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene”.
Per lungo tempo si è discusso se questo potere fosse sostanzialmente presidenziale o se, al contrario, la decisione spettasse in concreto al Governo, attraverso la controfirma ministeriale prevista in via generale dall’articolo 89 della Costituzione per gli atti del Presidente.
La questione si è chiusa con la sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2006, pronunciata a seguito del conflitto di attribuzione sollevato dall’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro della Giustizia Roberto Castelli. La Consulta ha affermato che la grazia è un atto nella sostanza presidenziale: il Ministro della Giustizia partecipa all’istruttoria e controfirma il decreto, ma la decisione finale spetta al solo Presidente della Repubblica.
Qual è il ruolo del Ministero della Giustizia?
Il Ministro della Giustizia (o Guardasigilli) non decide, quindi, ma riceve la domanda o la proposta di grazia. Dopodiché avvia l’istruttoria, acquisendo informazioni su:
- la posizione giuridica del condannato e il suo percorso successivo alla condanna;
- l’eventuale perdono manifestato dalle persone offese dal reato;
- le valutazioni delle Forze di Polizia e dei responsabili degli istituti penitenziari.
Conclusa l’istruttoria, il Ministro trasmette il fascicolo al Quirinale accompagnandolo con un proprio avviso, favorevole o contrario alla concessione. Questo parere non vincola il Presidente della Repubblica: come chiarito dalla sentenza n. 200/2006, il Guardasigilli non ha potere di veto sulla decisione finale, che resta nella disponibilità esclusiva del Capo dello Stato.
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Come si presenta la domanda di grazia
La procedura è disciplinata dall’articolo 681 del Codice di procedura penale. La domanda è formalmente diretta al Presidente della Repubblica, ma va presentata al Ministero della Giustizia.
Possono sottoscriverla:
- il condannato stesso;
- un suo prossimo congiunto o il convivente;
- il tutore o il curatore, se nominati;
- un avvocato che lo assiste.
Se il condannato si trova in stato di detenzione o internamento, la domanda può essere presentata anche direttamente al magistrato di sorveglianza. L’articolo 681 c.p.p. prevede inoltre che la grazia possa essere concessa d’ufficio, cioè in assenza di una domanda formale, sempre dopo che l’istruttoria è stata comunque completata.
Non esiste un termine massimo entro cui il Quirinale deve rispondere: i tempi di valutazione possono essere lunghi e molte richieste vengono archiviate senza un provvedimento espresso.
Quando può essere revocata?
Il decreto presidenziale può subire condizioni risolutive. Se il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro un certo termine dalla concessione e viene condannato a una pena detentiva, la grazia viene revocata di diritto.
Il termine è di:
- cinque anni dal decreto presidenziale, nella generalità dei casi;
- dieci anni, quando la grazia riguarda una condanna all’ergastolo.
Una volta concessa la grazia, l’esecuzione spetta al pubblico ministero competente, che dispone anche la liberazione del condannato quando la pena residua viene azzerata.
Grazia – Domande frequenti
No, estingue in tutto o in parte la pena da scontare, ma il reato e la condanna restano accertati.
Il condannato, un familiare, il convivente, il tutore, il curatore o un avvocato; se detenuto, anche tramite il magistrato di sorveglianza.
Sì, se il beneficiario commette un nuovo delitto non colposo entro cinque anni (dieci per l’ergastolo) ed è condannato a pena detentiva.
Riferimenti normativi
- articolo 87, comma 11, della Costituzione italiana;
- articolo 89 della Costituzione italiana;
- articolo 681 del Codice di procedura penale;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 2006.
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