Maggiorazione assegno unico per vedova e vedovo con figli minorenni: importi 2026 e requisiti
Chi resta solo dopo la morte del coniuge ha diritto a una maggiorazione dell'assegno unico fino a 34,90 euro al mese per figlio: ecco a chi spetta e come funziona nel 2026.
- La maggiorazione dell’assegno unico per i genitori vedovi spetta senza fare domanda separata, se il decesso è avvenuto dopo il 1° giugno 2023.
- L’importo, aggiornato con la circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026, arriva fino a 34,90 euro al mese per figlio e si riduce in base all’ISEE.
- Il diritto dura al massimo cinque anni dalla morte del genitore lavoratore o pensionato, entro il periodo di fruizione dell’assegno.
Da un giorno all’altro una famiglia perde un genitore, e insieme al dolore arrivano le pratiche, le scadenze, i moduli da controllare. L’assegno unico, in questi casi, non si ferma: anzi, la legge prevede un sostegno economico aggiuntivo pensato proprio per i nuclei vedovili. Molte famiglie però non sanno di avervi diritto: vediamo chi può ottenerla, quanto vale nel 2026 e cosa fare se la domanda di assegno unico era già stata presentata prima del lutto.
Chi ha diritto alla maggiorazione dell’assegno unico per vedove e vedovi con figli minorenni?
La maggiorazione dell’assegno unico per i genitori vedovi spetta a chi resta solo dopo la morte del coniuge o del partner, a patto che siano rispettati tre requisiti precisi. Il decesso deve essere avvenuto non prima dei cinque anni che precedono la domanda di AUU.
Il genitore scomparso, al momento del decesso, deve risultare lavoratore o pensionato. Il genitore superstite, dal canto suo, deve essere lavoratore al momento della richiesta. Questo requisito non è casuale: la maggiorazione nasce come incentivo al cosiddetto secondo percettore di reddito, riconosciuto solo se entrambi i genitori hanno un reddito da lavoro.
La norma estende il beneficio ai nuclei vedovili “ricostruendo” idealmente quella doppia condizione: il genitore scomparso conta come lavoratore se lo era al momento della morte, il genitore superstite deve esserlo al momento della domanda. Se il superstite non lavora, la maggiorazione non spetta, anche quando il genitore deceduto era regolarmente occupato.
Quando questi elementi coincidono, l’INPS riconosce automaticamente lo stesso bonus previsto per le famiglie con entrambi i genitori occupati, esteso ai nuclei vedovili per la loro maggiore fragilità economica. Non serve presentare una domanda separata: la maggiorazione viene erogata d’ufficio se i dati risultano già nell’archivio INPS.
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Da dove nasce la maggiorazione?
La norma di riferimento è l’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che introduce una maggiorazione per i nuclei in cui entrambi i genitori percepiscono un reddito da lavoro. Il Decreto Lavoro (D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge n. 85/2023) estende questo beneficio anche al genitore rimasto solo, quando l’altro genitore è deceduto durante il periodo di fruizione dell’assegno. L’INPS ha chiarito l’applicazione pratica con la circolare n. 76 del 10 agosto 2023, e ha confermato le stesse regole, con importi rivalutati, nella circolare n. 7 del 30 gennaio 2026.
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Quanto vale la maggiorazione nel 2026
L’importo segue la stessa logica della maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori: più basso è l’ISEE, più alta è la cifra riconosciuta.
Nel 2026, dopo la rivalutazione ISTAT dell’1,4%, i valori sono questi:
- fino a 17.468,51 euro di ISEE: maggiorazione piena di 34,90 euro al mese per figlio (69,80 euro con due figli, 104,70 con tre e così via);
- tra 17.468,51 e 46.582,71 euro di ISEE: l’importo si riduce in modo progressivo;
- oltre 46.582,71 euro di ISEE, o in assenza di ISEE: la maggiorazione non spetta.
Questi importi si sommano alla quota base dell’assegno unico, che nel 2026 varia da un minimo di 58,30 euro a un massimo di 203,80 euro al mese per figlio minorenne, sempre in base all’ISEE. Senza un ISEE aggiornato, l’INPS eroga solo l’importo minimo di base e la maggiorazione si riduce di conseguenza: aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica resta quindi decisivo per non perdere quanto spetta.
Per quanto tempo si può ricevere la maggiorazione?
Il beneficio non è permanente. Spetta per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso del genitore lavoratore, sempre entro i limiti di fruizione ordinaria dell’assegno unico – quindi fino alla maggiore età del figlio, salvo le eccezioni previste per gli studenti o i figli con disabilità. Un esempio aiuta a capire meglio: se il decesso è avvenuto nell’aprile 2024, la maggiorazione spetta dal mese successivo alla domanda e resta valida fino all’aprile 2029, sempre che permangano gli altri requisiti.
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Come funziona per chi aveva già la domanda attiva
Molte famiglie avevano già una domanda di assegno unico accolta prima del lutto. In questi casi, per i decessi avvenuti a partire dal 1° giugno 2023, l’INPS provvede in autonomia a riconoscere la maggiorazione, incrociando i dati già presenti nei propri archivi con quelli anagrafici relativi al decesso.
Se il sistema non aggiorna automaticamente la posizione, il genitore superstite può comunque integrare la domanda con la dichiarazione che il genitore scomparso svolgeva un’attività lavorativa o percepiva una pensione al momento della morte. In presenza di separazione o divorzio prima del decesso, la maggiorazione segue le stesse regole di ripartizione previste per l’assegno unico ordinario – salvo diverso accordo tra le parti o provvedimento del giudice.
Cosa fare in caso di rifiuto o mancato riconoscimento
Se l’INPS non riconosce la maggiorazione pur in presenza di tutti i requisiti, è possibile presentare domanda di riesame, oppure ricorso in autotutela, allegando la documentazione che attesta la condizione lavorativa del genitore deceduto e quella del genitore superstite. Nei casi più complessi – per esempio quando il decesso è avvenuto all’estero, oppure quando mancano i dati contributivi del genitore scomparso – una valutazione della propria situazione con un professionista aiuta a evitare errori nella domanda e a recuperare quanto spetta, comprese le mensilità arretrate quando previste dalla norma.
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Maggiorazione assegno unico vedova con figli – Domande frequenti
No, se il decesso è avvenuto dopo il 1° giugno 2023 l’INPS la riconosce d’ufficio, senza ulteriori adempimenti.
Per un massimo di cinque anni dalla data del decesso, sempre entro il periodo di fruizione ordinario dell’assegno unico.
No, il genitore scomparso deve risultare lavoratore o pensionato al momento del decesso.
Riferimenti normativi
- decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 4, comma 8;
- decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023, n. 85;
- circolare INPS n. 76 del 10 agosto 2023;
- circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026.
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