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Conciliazione sul lavoro: significato, tipologie e perché si fa

Che cos'è la domanda di conciliazione? Come si fa una conciliazione di lavoro? Quali possono essere gli esiti del tentativo di conciliazione e le differenze tra conciliazione stragiudiziale, monocratica e sindacale.

conciliazione
  • La conciliazione è una tipologia di risoluzione delle controversie civili con la quale, le controparti, raggiungono un accordo tramite il supporto di un soggetto terzo
  • La conciliazione è possibile soltanto nei casi in cui la lite riguardi i diritti disponibili, ovvero quelli dei quali si possa disporre. Si tratta in genere (ma non necessariamente) dei diritti patrimoniali. 

La conciliazione sul lavoro può essere di tipo giudiziale, quando il soggetto terzo che risolve la controversia è un giudice, oppure stragiudiziale, che avviene quando il ruolo del mediatore viene svolto da un conciliatore

Anche se interviene un soggetto terzo, la conciliazione prevede come presupposto essenziale la libera determinazione delle parti

Tentativo di conciliazione sul lavoro: come funziona

La conciliazione sul lavoro può avvenire in 3 modi differenti:

  1. conciliazione stragiudiziale;
  2. conciliazione monocratica;
  3. conciliazione in sede sindacale
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1. Conciliazione stragiudiziale

Disciplinata dall’articolo 410 c.p.c. e successivi, era obbligatoria prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4/11/2010. Rappresentava la condizione preliminare affinché si potesse passare all’eventuale azione giudiziaria davanti al giudice del lavoro. 

Oggi è invece facoltativa: questo significa che le parti avranno la possibilità di scegliere di rivolgersi direttamente al giudice del lavoro, oppure no.

Ai sensi dell’art. 410 c.p.c, chiunque voglia avviare un tentativo di conciliazione – anche per mezzo di un sindacato – dovrà rivolgersi alla Commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. 

Tale Commissione è presente in ogni Provincia. Viene formata dal Direttore della Direzione provinciale del lavoro e la costituiscono:

  • lo stesso direttore, che svolge il ruolo di Presidente;
  • 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei datori di lavoro;
  • 4 rappresentanti effettivi e 4 supplenti dei lavoratori. 
conciliazione tentativo

Cosa succede se si rifiuta la conciliazione?

Una volta ricevuta la richiesta di conciliazione, le parti vengono convocate: qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra le parti, spetta alla Commissione il compito di fare una proposta che possa risolvere la controversia

Qualora quest’ultima non dovesse essere accettata e si dovesse ricorrere al giudice, si dovranno allegare i verbali e le memorie relative al tentativo di conciliazione. Il verbale di conciliazione dovrà essere depositato presso la  Direzione provinciale del lavoro.

Che efficacia ha il verbale di conciliazione?

Sempre all’articolo 410 c.p.c., si legge che:

La richiesta deve precisare:

  1. nome, cognome e residenza dell’istante e del convenuto; se l’istante o il convenuto sono una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;
  2. il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
  3. il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
  4. l’esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l’autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

Risoluzione arbitrale della controversia (art. 412 c.p.c.)

Ai sensi del’art. 412 c.p.c., potrebbe anche accadere che:

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

  1. il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;
  2. le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

LEGGI ANCHE Assenza ingiustificata: cosa succede

tentativo conciliazione

3. Conciliazione monocratica

La conciliazione monocratica è regolata dall’art. 11 del D. Lgs. n. 124/2004. In questo caso si richiede l’intervento della Direzione provinciale del lavoro, la quale, tramite un suo funzionario, avvia il tentativo di conciliazione. 

Si parla di conciliazione monocratica poiché le parti vengono convocate dinanzi a un solo funzionario. Non sono previsti termini per la convocazione, ma solitamente le richieste vengono evase nell’arco di 60 giorni

La conciliazione può concludersi:

  1. con un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore;
  2. con il mancato accordo (anche in questo caso sarà redatto un verbale). 

Cosa succede se il datore di lavoro non si presenta alla conciliazione? In questa ipotesi, scatta l’accertamento nei suoi confronti da parte di un Ispettore del lavoro

LEGGI ANCHE Quando si può impugnare il licenziamento?

3. A cosa serve la conciliazione sindacale?

La conciliazione che avviene in sede sindacale è quella che viene regolata dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi sindacali. 

Viene affidata ai sindacati, che avranno l’obbligo di depositare il verbale conciliativo presso gli uffici della Direzione Territoriale del lavoro – altrimenti la conciliazione non potrà essere ritenuta valida. 

Conciliazione – Domande frequenti

Quando il tentativo di conciliazione è obbligatorio?

Prima delle legge n. 183 del 4/11/2010, la conciliazione stragiudiziale era obbligatoria, mentre oggi è facoltativa. 

Quante sono le procedure di conciliazione?

Tra le differenti tipologie di conciliazione lavorativa distinguiamo tra quella stragiudiziale, monocratica e sindacale. 

Chi firma il verbale di conciliazione?

Il verbale di conciliazione viene sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d’ufficio.

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Maria Vittoria Simoni
Esperta di diritto penale
Neo laureata in legge, sogna di diventare un giorno magistrato. Nel frattempo, scrive per la redazione di deQuo, condividendo le sue conoscenze giuridiche online.
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