Concorso notai 2024: il Garante privacy sanziona Ministero della Giustizia e Notariato per 35mila euro
Multe al Ministero della Giustizia e al Consiglio nazionale del Notariato per la diffusione irregolare dei risultati degli scritti, con commenti non ufficiali accanto ai nomi di alcuni candidati: ecco cosa è successo.
- Il concorso notai bandito nel 2024 costa 35mila euro di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali: 20mila euro al Ministero della Giustizia e 15mila euro al Consiglio nazionale del Notariato.
- Il Ministero ha messo a disposizione nell’atrio della sede l’elenco di 1.229 candidati, compresi i non ammessi all’orale, con punteggi e date di nascita.
- Il Notariato ha condiviso con i notai un elenco ricevuto da un commissario, prima della pubblicazione ufficiale e con annotazioni personali su alcuni candidati.
Con due provvedimenti del 7 ottobre 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato il Ministero della Giustizia e il Consiglio nazionale del Notariato (CNN). La regola violata è l’art. 17 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, che limita la pubblicità degli esiti al solo elenco degli ammessi all’orale.
La violazione contestata riguarda il concorso per 400 posti di notaio, bandito dal Ministero della Giustizia con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 giugno 2024. I risultati delle prove scritte sono arrivati il 18 febbraio 2026. Tuttavia, il CNN aveva caricato su una propria piattaforma online un documento con i risultati degli scritti. Accanto ai nomi di alcuni candidati comparivano annotazioni e commenti di carattere chiaramente non ufficiale.
Dagli accertamenti è emerso un quadro con due responsabili distinti:
- il Ministero ha gestito in modo irregolare l’elenco ufficiale dei candidati che hanno partecipato alla prova;
- il Notariato ha ottenuto e diffuso un elenco che non avrebbe dovuto avere.
Per questo l’Autorità ha adottato due provvedimenti separati: uno nei confronti del Ministero e uno nei confronti del CNN. Esaminiamoli nel dettaglio.
Come si pubblicano i risultati degli scritti del concorso notarile
Il concorso notarile si svolge sotto la direzione del Ministero della Giustizia, che organizza tutte le fasi: dal bando alle prove, fino al decreto di nomina dei vincitori. La commissione di concorso valuta i candidati, ma non decide come rendere pubblici gli esiti.
Su questo punto la norma è precisa. L’art. 17, comma 6, del R.D. n. 1326/1914 stabilisce che l’elenco degli ammessi all’esame orale venga affisso, a cura del segretario, alla porta della sala degli esami. Ogni candidato può poi consultare il proprio risultato nell’area personale del sito del Ministero, con accesso tramite SPID.
Secondo il Garante, la legge prevede quindi una conoscibilità ristretta degli esiti, limitata a chi ha un interesse qualificato. Non esiste invece alcuna forma di pubblicità generalizzata, per esempio online. Nel provvedimento l’Autorità richiama anche l’art. 35, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, modificato nel 2025: per gli altri concorsi pubblici, le graduatorie vanno in un’area ad accesso riservato e riportano solo i candidati idonei.
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La sanzione al Ministero della Giustizia
Il Ministero aveva annunciato l’affissione dei risultati all’albo. Nel corso dell’istruttoria ha poi chiarito che l’elenco era stato posto su un tavolino nell’atrio d’ingresso, poco prima dei tornelli per i dipendenti.
Il documento conteneva i dati di 1.229 candidati, in ordine alfabetico. Per ognuno riportava:
- nome e cognome, sia degli ammessi sia dei non ammessi;
- data di nascita;
- numero di verbale, numero di busta e numero di buste aperte;
- punteggio di ogni traccia e punteggio totale.
Per il Garante, la norma di settore consente di pubblicare solo i nomi degli ammessi. L’inclusione dei non ammessi e delle informazioni aggiuntive costituisce un trattamento privo di base giuridica, contrario ai principi di liceità e minimizzazione dei dati dell’art. 5 del GDPR.
Perché il Garante ha respinto le difese del Ministero
Il Ministero ha sostenuto che l’atrio è un luogo equiparabile alla porta della sala degli esami. Le prove scritte si erano svolte alla Fiera di Roma, lontano dal luogo delle correzioni, e l’amministrazione voleva evitare l’ingresso di un numero imprecisato di persone per ragioni di sicurezza.
Il Garante non ha però accolto questa tesi. Nell’atrio, prima dei tornelli, nessuno verificava la qualifica di candidato: chiunque poteva leggere gli esiti. Si è trattato quindi, nella sostanza, di una diffusione di dati personali non prevista dalla legge.
L’Autorità ha qualificato la violazione come colposa e di intensità media, in considerazione del numero elevato di persone coinvolte e del rischio per chi non ha superato gli scritti, perché la notizia di una bocciatura può avere effetti sulla vita personale e professionale.
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La sanzione al Consiglio nazionale del Notariato
La posizione del CNN è diversa. Il Consiglio non ha alcun ruolo nella procedura concorsuale, a parte un coinvolgimento marginale nell’individuazione dei notai che possono far parte della commissione. In pratica:
- il Presidente del CNN ha chiesto a un notaio componente della commissione di trasmettergli l’elenco degli ammessi all’orale;
- il commissario ha agito a titolo individuale, senza autorizzazione della commissione né del Ministero, e ha inviato per errore un file Excel con i propri appunti di correzione.
Accanto ad alcuni nomi comparivano apprezzamenti personali attribuiti ad altri commissari, riferimenti agli argomenti delle prove e perfino al santo del giorno della correzione. Il file riportava anche dati assenti nell’elenco ministeriale, come il luogo di nascita e la composizione della sottocommissione.
Il CNN ha pubblicato questo documento il 18 febbraio 2026 alle 13.40 nella newsletter della Rete Unitaria del Notariato, una piattaforma riservata ai notai iscritti. Il Ministero ha reso disponibile l’elenco ufficiale solo alle 14.40 del 18 febbraio: i notai conoscevano quindi gli esiti prima dei candidati.
Perché il Notariato non poteva trattare quei dati
Il CNN si è difeso con due argomenti:
- il primo è la sua funzione di tutela degli interessi della categoria, prevista dall’art. 2, lett. e), della legge 3 agosto 1949, n. 577;
- il secondo è l’obiettivo di prevenire la circolazione di notizie inesatte sui risultati.
Anche in questo caso, il Garante ha respinto entrambe le tesi. Una norma che descrive in generale i compiti di un ente non basta come base giuridica per comunicare dati personali a terzi: il trattamento deve essere previsto in modo chiaro e prevedibile per gli interessati. Anche l’art. 93-bis della legge notarile, invocato dal CNN, riguarda la vigilanza deontologica e non c’entra con la vicenda.
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Cosa succede adesso?
In base all’art. 2-decies del Codice privacy, i dati acquisiti in violazione della disciplina e ancora conservati non possono essere utilizzati. Le eventuali responsabilità personali del commissario restano invece fuori dalla competenza del Garante e potranno essere valutate nelle sedi competenti, anche giudiziarie.
Le due amministrazioni hanno ora alcune possibilità:
- pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica;
- chiudere il procedimento con il pagamento della metà dell’importo, come consente l’art. 166, comma 8, del Codice privacy;
- presentare opposizione al tribunale ordinario entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Hai partecipato a un concorso e temi che i tuoi dati siano stati diffusi? Se il tuo nome, il tuo punteggio o un giudizio su di te sono finiti dove non dovevano, il GDPR ti riconosce strumenti concreti, come il reclamo al Garante e la richiesta di risarcimento del danno. Per valutare se la diffusione è illecita e quale strada seguire, rivolgiti a un avvocato esperto in protezione dei dati personali: può esaminare il tuo caso e indicarti come tutelarti.
Riferimenti normativi
- art. 17, comma 6, R.D. 10 settembre 1914, n. 1326;
- art. 127 L. 16 febbraio 1913, n. 89;
- art. 93-bis L. 16 febbraio 1913, n. 89;
- art. 2, comma 1, lett. e), L. 3 agosto 1949, n. 577;
- art. 35, commi 5-quater e 5-quinquies, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- artt. 5, 6, 77, 82 e 83 Regolamento (UE) 2016/679;
- artt. 2-ter, 2-decies, 152 e 166 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- art. 10 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
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