La nuova legge elettorale è incostituzionale?
La nuova legge elettorale (legge n. 180/2026) è davvero incostituzionale? Ecco i sei punti contestati dai giuristi, come funzionano i ricorsi degli elettori nei tribunali e quali sono i tempi per arrivare alla Corte costituzionale.
- La nuova legge elettorale (legge 9 ottobre 2026, n. 180, detta “Stabilicum”) è in vigore dal 24 ottobre 2026.
- I ricorsi coordinati dalla Rete per un voto libero e uguale contestano sei profili di incostituzionalità: premio di maggioranza, legame tra Camera e Senato, preferenze e capilista, parità di genere, candidato premier e numero di firme;
- I cittadini che vogliono presentare ricorso possono agire davanti al giudice ordinario con un’azione di accertamento del diritto di voto, la strada già aperta dalle sentenze sul Porcellum e sull’Italicum.
La nuova legge elettorale, ovvero la legge 9 ottobre 2026, n. 180, approvata in via definitiva dalla Camera l’8 ottobre con 227 voti favorevoli e 164 contrari, potrebbe presentare elementi di incostituzionalità? Un gruppo di costituzionalisti, avvocati ed elettori si è mosso per portarla davanti alla Consulta prima delle prossime elezioni politiche, presentando ricorso. Vediamo quali sono i punti contestati.
Cosa prevede la nuova legge elettorale
La legge n. 180/2026 abbandona il sistema misto del Rosatellum e introduce un sistema proporzionale con premio di governabilità. Il premio va alla lista o coalizione che arriva prima e ottiene almeno il 42% dei voti validi, sia alla Camera sia al Senato.
Chi supera la soglia riceve 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, con un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori. Se nessuno raggiunge il 42% in entrambi i rami, i seggi si distribuiscono in modo proporzionale, senza correttivi.
Sulla scheda l’elettore può esprimere fino a tre preferenze, ma non sul capolista, che resta bloccato. Ogni lista o coalizione deve poi indicare il nome del proprio candidato alla presidenza del Consiglio.
Per saperne di più, leggi Cosa prevede la nuova legge elettorale 2026
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Chi è già pronto a fare ricorso per incostituzionalità?
L’iniziativa fa capo alla Rete per un voto libero e uguale, coordinata dal costituzionalista Roberto Zaccaria – ne fanno parte giuristi, associazioni e cittadini, con il sostegno dei partiti di opposizione.
I numeri annunciati dai promotori sono questi:
- 99 avvocati volontari, coordinati dall’avvocato Pietro Adami;
- circa 500 sottoscrittori, tutti elettori;
- 30 ricorsi, uno per ciascun distretto di Corte d’appello più uno per la circoscrizione Estero.
Il deposito è fissato per lunedì 26 ottobre 2026, il primo giorno utile dopo l’entrata in vigore della legge. Le cause si aprono davanti ai tribunali ordinari, non direttamente davanti alla Corte costituzionale.
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Quali sono i sei punti critici della nuova legge elettorale
I promotori sostengono che diversi aspetti della riforma ripropongono vizi già censurati dalla Consulta in passato. Le contestazioni riguardano sei profili precisi, cioè:
- il premio di maggioranza fisso;
- il legame tra Camera e Senato;
- le preferenze e o capilista bloccati;
- la parità di genere;
- l’indicazione obbligatoria del candidato premier;
- le firme per presentare le liste.
Esaminiamoli.
1. Il premio di maggioranza fisso
Il primo punto riguarda la ragionevolezza e la proporzionalità del premio. I ricorrenti contestano sia l’entità del bonus sia il meccanismo del numero fisso di seggi.
Chi supera di poco il 42% e chi ottiene un consenso molto più alto ricevono lo stesso pacchetto di 70 deputati e 35 senatori, entro il tetto. Secondo i promotori, la distanza tra voti ottenuti e seggi assegnati può diventare eccessiva e incidere sull’uguaglianza del voto prevista dall’art. 48 della Costituzione.
Il precedente di riferimento è la sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale sul Porcellum. La Corte ha bocciato un premio privo di una soglia minima di voti, perché produceva una distorsione eccessiva della rappresentanza. Ha però riconosciuto al legislatore la libertà di prevedere correttivi maggioritari, entro un controllo di ragionevolezza.
2. Il legame tra Camera e Senato
Il secondo punto tocca l’autonomia delle due Camere. Il premio scatta solo se la stessa forza politica supera il 42% in entrambi i rami, e anche al Senato viene calcolato su base nazionale.
L’art. 57 della Costituzione stabilisce invece che il Senato sia eletto su base regionale. I ricorrenti chiedono al giudice se un presupposto nazionale, comune alle due assemblee, sia compatibile con questa regola.
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3. Preferenze, capilista bloccati ed effetti del voto
Il terzo profilo riguarda la libertà di voto e la selezione degli eletti. L’elettore sceglie fino a tre nomi, ma il primo seggio conquistato dalla lista in un collegio spetta al capolista bloccato.
A questo si aggiungono le candidature in più collegi e le liste collegate al premio. Secondo i promotori, il cittadino non riesce a prevedere in modo ragionevole quale candidato beneficerà del suo voto.
Sul punto pesa un precedente concreto. Con la sentenza n. 35/2017 sull’Italicum, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che permetteva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione dove essere proclamato.
4. La parità di genere tra i capilista
Le liste devono rispettare l’alternanza uomo-donna, ma la legge non prevede lo stesso vincolo per l’insieme dei capilista. Un partito può quindi mettere al primo posto candidati dello stesso genere in molti collegi.
Poiché il capolista è il primo a ottenere il seggio, i ricorrenti temono effetti sulla presenza femminile in Parlamento. Il parametro invocato è l’art. 51 della Costituzione, che garantisce la parità di accesso alle cariche elettive.
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5. L’indicazione obbligatoria del candidato premier
La legge impone a ogni lista o coalizione di indicare il candidato alla presidenza del Consiglio. La Costituzione non è cambiata e la riforma non introduce l’elezione diretta del premier.
L’art. 92 della Costituzione riserva al Presidente della Repubblica la nomina del presidente del Consiglio. I ricorrenti sostengono che l’obbligo, esteso anche a chi non punta a governare, crei un vincolo politico prima del voto e limiti la libertà dei partiti.
6. Le firme per presentare le liste
L’ultimo profilo riguarda l’accesso alla competizione elettorale. Le forze politiche senza rappresentanza in Parlamento devono raccogliere almeno 6.000 firme per ogni collegio plurinominale in cui si presentano. Per i partiti già presenti nelle Camere è prevista una soglia ridotta o l’esonero.
Secondo i promotori, la differenza crea una barriera d’ingresso per i nuovi movimenti e le liste civiche. Il riferimento è all’art. 49 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi in partiti per concorrere alla politica nazionale.
Un ulteriore motivo, ancora in fase di elaborazione, riguarda la circoscrizione Estero, che al Senato diventa unica. I promotori del ricorso contro la nuova legge elettorale ritengono che questa scelta riduca la rappresentanza delle diverse comunità di italiani all’estero.
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Come fa un cittadino a portare una legge davanti alla Consulta?
In Italia, il singolo cittadino non può rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale. Una legge arriva alla Consulta solo se un giudice, nel corso di una causa, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, come prevede l’art. 23 della legge n. 87/1953. È il cosiddetto giudizio in via incidentale.
Per anni le leggi elettorali sono rimaste di fatto fuori da questo controllo, perché mancava una causa in cui contestarle. La svolta è arrivata con la sentenza n. 1/2014, con la quale la Corte ha ammesso le questioni nate da un’azione di accertamento promossa da un elettore. Con la sentenza n. 35/2017, la strada è stata confermata anche per una legge mai applicata, come l’Italicum.
Il percorso, in pratica, funziona così:
- l’elettore cita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’Interno davanti al tribunale ordinario;
- chiede di accertare che il suo diritto di voto possa esercitarsi in modo libero, uguale e personale, come vuole l’art. 48 della Costituzione;
- se il giudice ritiene fondati i dubbi, sospende la causa e trasmette gli atti alla Consulta con un’ordinanza di rimessione.
In pratica, basta una sola ordinanza per aprire il giudizio costituzionale. Il rigetto di un tribunale non vincola gli altri, e per questo i promotori hanno scelto di presentare trenta ricorsi in sedi diverse.
I tempi e la corsa contro le elezioni del 2027
I promotori del ricorso contro la nuova legge elettorale stimano le prime udienze nei tribunali a metà gennaio 2027 e una possibile ordinanza di rimessione entro la fine dello stesso mese. L’obiettivo è ottenere una pronuncia della Consulta tra marzo e giugno 2027, prima del voto.
Si tratta di previsioni, non di scadenze: ogni tribunale decide i propri tempi e nessuna norma lega il processo alla data delle elezioni. Nel frattempo la legge n. 180/2026 resta pienamente applicabile. Se le Camere venissero sciolte prima della decisione, si voterebbe con le nuove regole.
I ricorsi non puntano a far rivivere il Rosatellum, ma chiedono alla Corte di eliminare le singole norme ritenute illegittime, lasciando in piedi il resto. È quanto accaduto con l’Italicum nel 2017, quando la Consulta ha cancellato il ballottaggio e la legge è rimasta immediatamente applicabile. Secondo i promotori, se cadesse il premio, la nuova legge funzionerebbe con un riparto proporzionale.
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Riferimenti normativi
- artt. 48, 49, 51, 57 e 92 Costituzione;
- art. 1 Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
- art. 23 Legge 11 marzo 1953, n. 87;
- Legge 9 ottobre 2026, n. 180;
- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
- D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
- Corte costituzionale, sentenza n. 1/2014;
- Corte costituzionale, sentenza n. 35/2017.
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