Transito di armi nei porti: il Consiglio di Stato chiarisce che i dati aggregati sulle quantità devono essere pubblici
Il transito di armi nei porti non può restare coperto da un segreto generico. Con una sentenza del 16 ottobre 2026 il Consiglio di Stato obbliga le Dogane di Ravenna a fornire i dati aggregati chiesti con l'accesso civico generalizzato.
- Il transito di armi nei porti è al centro della sentenza del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2026, che d’ora in poi obbliga le Dogane di Ravenna a fornire i quantitativi aggregati di armi in transito.
- La decisione vincola solo le parti del giudizio: negli altri porti puoi presentare una richiesta di accesso civico generalizzato, ma l’esito dipende dalla valutazione del singolo ufficio.
- Si tratta, comunque, di un precedente di grande rilevenza, perché chiarisce che per dire no e tenere segreti i dati l’amministrazione deve dimostrare un pregiudizio concreto alla sicurezza nazionale, non basta evocarla.
Transito di armi nei porti e diritto di sapere: la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata il 16 ottobre 2026 segna un passaggio importante per la trasparenza amministrativa in Italia. I giudici stabiliscono che il numero di armi movimentate nello scalo di Ravenna è un dato che l’amministrazione deve mostrare a chi lo chiede. Il caso nasce da una richiesta presentata da una giornalista all’Agenzia delle Dogane di Ravenna, sulla base dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013. Le Dogane avevano risposto con un diniego totale per motivi di sicurezza nazionale, ma in due gradi di giudizio la giustizia amministrativa ha dato torto all’ente. Vediamo cosa è successo e perché questa sentenza è di notevole importanza.
Cos’è l’accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di ottenere dati e documenti in possesso della pubblica amministrazione, anche se non sono soggetti a obbligo di pubblicazione. Lo prevede l’art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il cosiddetto Decreto Trasparenza.
A differenza dell’accesso documentale della legge 241/1990, qui non devi motivare la richiesta, né dimostrare un interesse personale. L’obiettivo della norma è favorire forme di controllo diffuso sull’operato delle istituzioni e la partecipazione al dibattito pubblico.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2 aprile 2020, ha riconosciuto l’ampia portata di questo strumento e lo ha ritenuto applicabile anche a settori delicati, come gli appalti pubblici. La sentenza sul porto di Ravenna richiama proprio questa giurisprudenza consolidata.
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Quando l’amministrazione rifiutarsi di fornire i dati?
Il diritto di accesso non è illimitato. L’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 elenca gli interessi pubblici che possono giustificare un rifiuto. Tra questi ci sono:
- la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali.
La norma però pone una condizione precisa: il rifiuto è legittimo solo se serve a evitare un pregiudizio concreto a questi interessi. Se il limite riguarda solo una parte dei dati, l’amministrazione deve concedere un accesso parziale (art. 5-bis, comma 4).
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Il caso del porto di Ravenna e la sentenza del Consiglio di Stato
La vicenda inizia a gennaio 2026. La giornalista Linda Maggiori, assistita dall’avvocato Andrea Maestri, chiede all’Ufficio delle Dogane di Ravenna i dati aggregati sulle componenti di armi imbarcate nel porto nel 2025, divisi per quadrimestre e per Paese di destinazione.L’Agenzia delle Dogane oppone un diniego totale per ragioni di sicurezza nazionale. Parte così il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, a Bologna.
A inizio luglio 2026, il Tar accoglie in parte il ricorso: le Dogane devono fornire i quantitativi aggregati di armi in transito, ma possono non rivelare le destinazioni finali. La giornalista accetta questa limitazione e non la contesta. Successivamente, l’Agenzia delle Dogane, difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, impugna la sentenza davanti al Consiglio di Stato. Nell’appello sostiene che il porto di Ravenna ha una rilevanza militare e che la diffusione dei dati danneggerebbe la sicurezza nazionale e i rapporti tra gli Stati.
L’Avvocatura contesta anche la natura della richiesta, qualificata come abuso del diritto perché presentata in modo seriale e per interessi personali. Nel giudizio intervengono a sostegno della giornalista il sindacato Usb, l’associazione The Weapon Watch – Osservatorio sulle armi nei porti europei e nel Mediterraneo.- e il centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2026 sul ricorso n. 6259/2026 R.G., respinge l’appello e conferma la decisione del Tar. Le Dogane di Ravenna devono quindi consegnare i dati aggregati sulle quantità di armi transitate nello scalo portuale.
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I principi della sentenza sul transito di armi nei porti
La pronuncia del Consiglio di Stato ha smontato, uno per uno, gli argomenti dell’amministrazione. Ne derivano alcuni principi che valgono ben oltre il caso di Ravenna. intanto, per i giudici non basta nominare la sicurezza nazionale o la difesa per negare l’accesso. L’amministrazione deve spiegare in cosa consiste il danno e fornirne la prova, anche in giudizio – su questo punto, la sentenza richiama sul punto le Linee guida ANAC adottate con la delibera n. 1309/2016.
Nel caso di Ravenna, le Dogane non avevano dimostrato né la necessità, né la concretezza del pregiudizio. Secondo il Collegio, gli argomenti dell’ente evocavano interessi pubblici astratti e danni generici legati alla diffusione di un dato soltanto numerico. La sentenza ha sottolineato inoltre che il porto di Ravenna ha una vocazione commerciale, industriale e turistica.
Le Dogane avevano invocato anche le regole di riservatezza del Codice doganale dell’Unione, cioè il Regolamento (UE) n. 952/2013. Il Consiglio di Stato ha così chiarito che questa disciplina prevede un regime di segretezza relativo, non assoluto e l’amministrazione deve dimostrare ancora una volta, in concreto, perché quel dato vada protetto.
Anche sul presunto abuso del diritto, poi, la risposta dei giudici è stata netta. L’accesso civico generalizzato si può esercitare pure per l’attività giornalistica. In questo caso specifico, le richieste della giornalista non erano massive e riguardavano dati informatizzati, già in possesso dell’amministrazione e di minima entità.
Il Collegio ha inoltre rilevato un ulteriore elemento: altre autorità doganali e capitanerie, a fronte di richieste analoghe, hanno fornito i dati senza opporre limiti – tra queste c’è l’Agenzia delle Dogane di Livorno. Per i giudici l’azione dell’amministrazione era apparsa, quindi, contraddittoria.
Perché le destinazioni delle armi restano escluse?
La sentenza del transito di armi che abbiamo appena analizzato riguarda solo i volumi complessivi. Il Tar aveva già ammesso che le Dogane potessero tacere i Paesi di destinazione e, infatti, il Consiglio di Stato non si è pronunciato su questo punto.
Il meccanismo è quello dell’accesso parziale previsto dall’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. 33/2013: l’amministrazione rilascia i dati non coperti dai limiti e oscura soltanto quelli che lo sono. Resta aperta, dunque, la questione dell’accessibilità delle destinazioni in eventuali giudizi futuri.
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La sentenza del Consiglio di Stato vale per tutti i porti italiani?
Sul piano giuridico, la sentenza vincola solo le parti del giudizio: la giornalista e l’Ufficio delle Dogane di Ravenna. Lo prevede l’art. 2909 del Codice civile, secondo cui la sentenza passata in giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa. Le Dogane degli altri scali, quindi, non hanno un obbligo automatico di fornire i dati.
Tuttavia, questa sentenza interpreta una norma che vale per tutte le pubbliche amministrazioni, l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Da questa norma ricava principi di portata generale, ovvero che:
- il rifiuto richiede un pregiudizio concreto e provato;
- il segreto doganale previsto dal Codice doganale dell’Unione è relativo, non assoluto;
- l’attività giornalistica non costituisce abuso del diritto di accesso.
A conti fatti, dunque, se da oggi chiedi dai dati sulla quantità di armi in transito in un determinato porto e ricevi un diniego da un’altra dogana, puoi richiamare questa pronuncia nella richiesta di riesame o nel ricorso al Tar. Per un ufficio diventa difficile giustificare un rifiuto con le stesse motivazioni generiche che il Consiglio di Stato ha già ritenuto insufficienti.
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Il quadro normativo sul transito di armi in Italia
Il controllo sul movimento di materiali di armamento è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. L’art. 1, comma 6, vieta l’esportazione e il transito di armi verso alcune categorie di Paesi, tra cui quelli in stato di conflitto armato e quelli responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Le Dogane sono l’ultimo anello di questa catena di controlli, perché verificano le merci in uscita e in transito negli scali. Per questo detengono i dati sui quantitativi movimentati, che ora la sentenza rende accessibili in forma aggregata.
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Transito di armi nei porti – Domande frequenti
Sì, puoi chiedere i dati aggregati alle Dogane con l’accesso civico generalizzato. In caso di diniego generico, puoi richiamare la sentenza del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2026.
No, vincola solo le parti del giudizio di Ravenna (art. 2909 c.c.). Gli altri uffici però devono rispettare gli stessi principi dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013.
No. L’art. 5, comma 3, del d.lgs. 33/2013 esclude qualsiasi obbligo di motivazione: la richiesta è aperta a chiunque.
Solo se dimostrano un pregiudizio concreto, come prevede l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Un richiamo astratto alla sicurezza nazionale non basta.
No. Il caso riguarda solo i quantitativi aggregati: il Tar aveva escluso le destinazioni e quel punto non è stato impugnato.
Riferimenti normativi
- art. 5 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- art. 5-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- art. 1 Legge 9 luglio 1990, n. 185;
- art. 99 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- art. 116 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- art. 2909 c.c.;
- Regolamento (UE) n. 952/2013.
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