Legge sul servizio civile approvata in via definitiva al Senato: cosa prevede
La legge sul servizio civile approvata dal Senato riordina il Servizio civile universale e le politiche giovanili: vediamo cosa cambia.
- La legge sul servizio civile ha ottenuto il via libera definitivo del Senato il 27 ottobre 2026: il Governo ha sei mesi di tempo per riscrivere le regole del Servizio civile universale.
- I decreti attuativi devono introdurre un testo unico, semplificare le procedure per gli enti, certificare le competenze dei volontari e rivedere le cause di esclusione.
- Alcune misure scattano con l’entrata in vigore della legge, come la Carta giovani nazionale gratuita per i 18-35enni, stranieri regolarmente residenti compresi, e l’Osservatorio permanente per le politiche per i giovani.
La legge sul servizio civile approvata in via definitiva dal Senato è una legge delega: per chi presta servizio oggi le regole restano quelle del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, finché il Governo non adotta i decreti attuativi. Il testo interviene su due fronti: le politiche giovanili e il Servizio civile universale. Candidati, volontari in servizio ed enti accreditati hanno quindi due calendari da seguire: quello dei bandi già aperti e quello dei futuri decreti. Vediamo meglio cosa cambierà.
L’iter di approvazione della nuova legge sul servizio civile
Il provvedimento si intitola “Disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia”. È un disegno di legge che conta sei articoli, divisi in tre Capi. La Camera lo aveva approvato l’8 luglio 2026 con 139 voti favorevoli, nessun contrario e l’astensione delle opposizioni. Il Senato ha chiuso l’esame il 27 ottobre 2026 con 80 voti favorevoli e 51 contrari, senza astensioni.
Trattandosi di una legge delega, non detta direttamente le nuove regole, quindi bisognerà attendere l’approvazione dei decreti legislativi, per la quale il Governo ha a disposizione sei mesi dall’entrata in vigore.
La procedura per adottare i decreti segue alcuni passaggi obbligati, ovvero:
- la proposta spetta al Presidente del Consiglio o all’Autorità politica delegata, di concerto con i Ministri competenti;
- la Conferenza unificata esprime un parere entro venti giorni dalla richiesta;
- le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni, poi il Governo può comunque procedere;
- il termine della delega si allunga di quarantacinque giorni se il parere scade a ridosso della scadenza.
Entro dodici mesi da ciascun decreto, il Governo può poi adottare decreti correttivi e integrativi, con la stessa procedura.
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Cosa prevede la riforma del Servizio civile universale
A regolare la materia resta il D.Lgs. n. 40/2017, che ha trasformato il servizio civile “nazionale” in servizio civile “universale”, con finalità di difesa non armata e nonviolenta della Patria e di promozione dei valori della Repubblica. Il primo obiettivo è la semplificazione, anche con un testo unico che raccolga in modo organico le norme oggi sparse, in modo da regolare meglio la programmazione.
Cambia anche il procedimento di iscrizione all’albo degli enti, previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 40/2017. I decreti devono fissare termini, istruttoria ed esiti, garantire trasparenza sulle sedi di attuazione e distinguere le responsabilità degli enti titolari da quelle degli enti di accoglienza. Le stesse esigenze di semplificazione riguardano la presentazione e la valutazione dei progetti.
Il Governo deve quindi:
- riorganizzare il sistema di verifiche e controlli sugli enti, rendendo più chiaro l’accertamento delle responsabilità da cui derivano le sanzioni amministrative. Oggi l’art. 3-bis della L. n. 64/2001 prevede diffida, revoca del progetto, interdizione per un anno e, nei casi più gravi, cancellazione dall’albo.
- fare in modo che dal servizio civile derivi una valorizzazione e certificazione delle competenze acquisite, ovvero che l’esperienza diventi un titolo spendibile nel mondo del lavoro;
- chiarire la cause di esclusione: oggi i bandi escludono, tra l’altro, chi ha riportato determinate condanne penali, anche non definitive.
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Cosa resta uguale?
Fino ai decreti attuativi valgono le regole attuali: il servizio civile resta volontario e aperto ai giovani tra 18 e 28 anni, compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti, come prevede l’art. 8 della L. n. 106/2016. Su questo punto pesa la sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che ha dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso al servizio civile.
Resta in vigore anche la riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per personale non dirigenziale. Spetta a chi conclude il servizio civile universale senza demerito.
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Quali sono le novità operative con l’entrata in vigore?
L’art. 3 della nuova legge sul servizio civile assegna gratuitamente la Carta giovani nazionale (CGN) ai giovani tra 18 e 35 anni: cittadini italiani, cittadini di altri Stati Ue e, per la prima volta, stranieri regolarmente residenti in Italia.
L’art. 4 istituisce l’Osservatorio permanente presso il Dipartimento per le politiche giovanili, con funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento. Ne fanno parte i rappresentanti di numerosi Ministeri, delle Regioni, di ANCI, UPI, Agenzia italiana per la gioventù e Consiglio nazionale dei giovani.
Lo affiancherà un Comitato tecnico-scientifico di nove membri, con esperti designati anche da Istat e Cnr. L’Osservatorio trasmetterà ogni anno alle Camere una relazione con il rapporto sulla condizione giovanile in Italia.
L’art. 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria: la riforma non stanzia nuovi fondi e le amministrazioni operano con le risorse già disponibili. Il numero dei posti continua quindi a dipendere dalle leggi di bilancio e dalla programmazione annuale.
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Riferimenti normativi
- artt. 1-6 A.C. 2825 / A.S. 1953, XIX legislatura;
- art. 52 Costituzione;
- artt. 11, 18 e 22 D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40;
- art. 3-bis L. 6 marzo 2001, n. 64;
- art. 8 L. 6 giugno 2016, n. 106;
- D.L. 22 aprile 2023, n. 44;
- art. 4 D.L. 14 marzo 2025, n. 25;
- art. 1, commi 413 e 414, L. 27 dicembre 2019, n. 160;
- art. 1, commi 470-477, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
- art. 1, commi 538-549, L. n. 199/2025;
- art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
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