Cosa non si può fare in un luogo pubblico: regole, divieti e responsabilità secondo la legge italiana
I luoghi pubblici e quelli aperti al pubblico sono spazi di libertà, ma anche di responsabilità. La legge italiana disciplina in modo puntuale ciò che non si può fare, ponendo limiti che hanno l’obiettivo di garantire la convivenza civile, la tutela della dignità della persona e la protezione dei soggetti più vulnerabili, come i minori.
Capire cosa si può e cosa non si può fare in un luogo pubblico è fondamentale per evitare sanzioni amministrative, responsabilità civili o, nei casi più gravi, conseguenze penali. Molti comportamenti che nella vita quotidiana appaiono “normali” o socialmente tollerati, possono infatti assumere rilevanza giuridica se posti in essere in uno spazio accessibile alla collettività.
La disciplina dei luoghi pubblici si colloca all’incrocio tra diritto penale, diritto amministrativo, tutela della persona e protezione dei minori, e trova fondamento sia nelle norme di legge, sia nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza.
L’idea di fondo è sempre la stessa: la libertà individuale è garantita, ma incontra un limite preciso nel rispetto della libertà, della dignità e della sicurezza altrui. Questo principio guida la regolamentazione dei comportamenti vietati nei luoghi pubblici, che spaziano dagli atti osceni alla ripresa non autorizzata delle persone, fino alle regole speciali previste per gli spazi frequentati dai bambini.
Differenza tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico
Una delle prime distinzioni da chiarire è quella tra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico, concetti che nel linguaggio comune vengono spesso confusi, ma che nel diritto hanno significati diversi.
Il luogo pubblico è uno spazio che appartiene alla collettività ed è destinato all’uso indistinto di tutti. Rientrano in questa categoria le strade, le piazze, i parchi, i giardini comunali, le spiagge libere. In questi luoghi, l’accesso è libero e non subordinato ad alcuna condizione particolare.
Il luogo aperto al pubblico, invece, è generalmente uno spazio di proprietà privata nel quale l’accesso è consentito a una pluralità indeterminata di persone, spesso a determinate condizioni. Ne sono esempi i bar, i ristoranti, i negozi, i cinema, i teatri, i mezzi di trasporto pubblico, gli ospedali e i centri commerciali. La Cassazione ha chiarito più volte che un luogo può essere “aperto al pubblico” anche se l’accesso è regolato o limitato a determinate categorie, purché non si tratti di un ambito strettamente privato .
Questa distinzione è essenziale perché molte norme, come l’art. 527 del codice penale sugli atti osceni, si applicano sia ai luoghi pubblici, sia a quelli aperti o esposti al pubblico, ampliando notevolmente l’ambito di rilevanza dei comportamenti vietati.
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Filmare persone in luogo pubblico: quando è lecito e quando no
Un tema di grande attualità riguarda la possibilità di fotografare o filmare persone in luoghi pubblici. L’uso diffuso degli smartphone ha reso le riprese una pratica quotidiana, ma la legge italiana pone limiti ben precisi.
Il punto di partenza è il diritto all’immagine, tutelato dall’art. 10 del codice civile e dagli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941). In base a queste norme, l’immagine di una persona non può essere esposta, riprodotta o diffusa senza il suo consenso, salvo alcune eccezioni specifiche, come finalità di giustizia, di polizia, di informazione o di interesse pubblico.
Nei luoghi pubblici è generalmente lecito scattare foto o registrare video, ma la liceità della ripresa non coincide automaticamente con quella della diffusione. Se una persona è riconoscibile e l’immagine viene pubblicata sui social, su un sito web o comunque divulgata, il consenso diventa regola generale – salvo che si tratti di un fatto di interesse pubblico o di cronaca.
La normativa sulla protezione dei dati personali, oggi rappresentata dal GDPR e dal Codice della privacy, rafforza ulteriormente questa tutela. La diffusione non autorizzata di immagini può comportare responsabilità civile per il risarcimento del danno e, in alcuni casi, l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali.
La giurisprudenza e la prassi evidenziano quindi che filmare in pubblico non è automaticamente vietato, ma può diventarlo nel momento in cui si lede la dignità, la riservatezza o l’identità della persona ripresa.
Atti osceni in luogo pubblico
Gli atti osceni in luogo pubblico rappresentano uno dei divieti più rilevanti e delicati. La norma di riferimento è l’art. 527 del codice penale, profondamente modificato dal d.lgs. n. 8/2016.
Oggi la regola generale è che chi compie atti osceni in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Tuttavia, il fatto torna a essere penalmente rilevante quando è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e sussiste il pericolo che essi vi assistano. In questo caso la pena prevista è la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.
La giurisprudenza ha chiarito che per atti osceni si intendono quei comportamenti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore sessuale, come l’esibizione dei genitali o atti di autoerotismo compiuti in pubblico. Si tratta di un reato di pericolo: non è necessario che qualcuno assista effettivamente all’atto, ma è sufficiente che vi sia una concreta possibilità di visibilità.
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Regole negli spazi pubblici della scuola primaria e nei luoghi per bambini
Come si evince dal paragrafo precedente, una tutela rafforzata è prevista per gli spazi pubblici frequentati dai minori, come scuole primarie, parchi giochi e aree ricreative. In questi luoghi, il legislatore e la giurisprudenza adottano un approccio particolarmente rigoroso.
La Cassazione ha precisato che un luogo è “abitualmente frequentato da minori” quando la presenza dei bambini non è occasionale, ma statisticamente prevedibile – come accade nei parchi dotati di giochi o nelle aree scolastiche. In questi contesti, comportamenti che altrove integrerebbero solo un illecito amministrativo, possono assumere rilevanza penale.
Oltre agli atti osceni, nei luoghi pubblici destinati ai bambini sono vietati comportamenti che mettano a rischio la sicurezza o il benessere dei minori, come lasciare rifiuti pericolosi, introdurre animali senza rispettare i regolamenti comunali o tenere condotte aggressive o moleste.
Divieto di accesso agli esercizi pubblici
Un altro ambito spesso frainteso riguarda il potere degli esercenti di vietare l’accesso ai propri locali. Bar, ristoranti, discoteche e negozi sono luoghi aperti al pubblico, ma ciò non significa che l’accesso sia incondizionato. Il titolare di un esercizio pubblico può stabilire regole di comportamento e condizioni di accesso, purché non siano discriminatorie e siano coerenti con la funzione del locale.
Per esempio, è legittimo vietare l’ingresso a persone in stato di ubriachezza, a chi non rispetta il regolamento interno o a chi tiene comportamenti molesti. Questa facoltà discende dal diritto di proprietà e dalla responsabilità dell’esercente per l’ordine e la sicurezza all’interno del locale.
Il divieto diventa invece illegittimo quando si traduce in una discriminazione basata su sesso, origine etnica, religione o altre caratteristiche personali. In tali ipotesi possono configurarsi responsabilità civili e, nei casi più gravi, anche penali. La disciplina dei luoghi aperti al pubblico, inoltre, si intreccia con le norme di pubblica sicurezza, come quelle del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che impongono specifici obblighi ai gestori.
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Urinare in pubblico
Una delle domande più frequenti riguarda l’atto di urinare in luogo pubblico. Contrariamente a quanto si pensa, non si tratta automaticamente di un reato penale, ma resta comunque un comportamento sanzionabile.
La giurisprudenza riconduce l’urinare in pubblico alla fattispecie degli atti contrari alla pubblica decenza, disciplinata dall’art. 726 del codice penale, oggi depenalizzato e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. Non è necessaria una connotazione sessuale del gesto: è sufficiente che il comportamento sia idoneo a offendere il comune senso del decoro e della dignità collettiva.
Se l’atto viene compiuto in un luogo abitualmente frequentato da minori o con modalità tali da integrare un’esibizione sessuale, potrebbe invece configurarsi l’ipotesi più grave degli atti osceni. In ogni caso, molti Comuni prevedono ulteriori sanzioni attraverso regolamenti di polizia urbana, che rafforzano il divieto per ragioni igienico-sanitarie e di decoro urbano.
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