Sottrazione internazionale di minori: cos’è e come viene punita
Quando un minore viene trasferito da un genitore in un altro Paese senza il consenso dell’altro, si parla di sottrazione internazionale di minori: ecco come viene regolata dalla legge.
- La sottrazione internazionale di minori è un reato previsto dall’art. 574 bis cp.
- Nei casi in cui i Paesi coinvolti abbiano sottoscritto la Convenzione dell’Aia, vengono applicate le relative regole.
- In caso contrario, si dovrà nominare un avvocato e avviare un procedimento amministrativo o giudiziario nel Paese in cui è stato portato il minore.
I rapporti tra i genitori non sempre sono idilliaci e, a volte, i contrasti tra i due possono avere delle ricadute di non poco conto sui figli. Per esempio, uno dei due potrebbe decidere di portare con sé un figlio minorenne in un altro Stato, senza il consenso dell’altra persona che esercita la responsabilità genitoriale.
In casi simili, si configura il reato di sottrazione di minorenni, disciplinato dall’art. 574 bis del codice penale (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). Tale reato è internazionale perché si sposta la residenza abituale del minore in uno Stato estero. Ecco cosa sapere in merito.
Convenzione Aia e sottrazione internazionale di minori
La sottrazione di minorenni può avvenire sia da parte della madre, sia del padre. In caso di trasferimento illecito del minore in uno Stato estero, viene applicata la Convenzione dell’Aia del 1980, per gli Stati che, ovviamente, vi hanno aderito.
Ecco quali sono i Paesi aderenti:
- Albania;
- Andorra;
- Argentina;
- Armenia;
- Australia;
- Austria;
- Bahamas;
- Belarus;
- Belgio;
- Belize;
- Bosnia Erzegovina;
- Brasile;
- Bulgaria;
- Burkina Faso;
- Canada;
- Cile;
- Cina (solo Hong Kong e Macao);
- Cipro;
- Colombia;
- Corea del Sud;
- Costa Rica;
- Croazia;
- Danimarca;
- Ecuador;
- El Salvador;
- Estonia;
- Federazione Russa;
- Fiji;
- Finlandia;
- Francia;
- Georgia;
- Germania;
- Giappone;
- Grecia;
- Guatemala;
- Honduras;
- Irlanda;
- Islanda;
- Israele;
- Kazakistan;
- Lettonia;
- Lituania;
- Lussemburgo;
- Macedonia;
- Malta;
- Marocco;
- Mauritius;
- Messico;
- Monaco;
- Montenegro;
- Nicaragua;
- Norvegia;
- Nuova Zelanda;
- Paesi Bassi;
- Panama;
- Paraguay;
- Perù;
- Polonia;
- Portogallo;
- Regno Unito;
- Repubblica Ceca;
- Repubblica Dominicana;
- Repubblica di Moldova;
- Romania;
- Saint Kitts e Nevis;
- San Marino;
- Serbia;
- Seychelles;
- Singapore;
- Slovacchia;
- Slovenia;
- Spagna;
- Sri Lanka;
- Sud Africa;
- Svezia;
- Svizzera;
- Thailandia;
- Trinidad e Tobago;
- Turchia;
- Turkmenistan;
- U.S.A.;
- Ucraina;
- Ungheria;
- Uruguay;
- Uzbekistan;
- Venezuela;
- Zimbabwe.
Le procedure stabilite dalla Convenzione dell’Aia possono essere applicate in presenza di alcuni presupposti, ovvero:
- se lo Stato di residenza abituale e lo Stato di rifugio (quindi dove è stato trasferito il minore) hanno firmato o aderito entrambi alla Convenzione dell’Aia;
- il minore ha meno di 16 anni;
- chi richiede il ritorno del minore esercita la responsabilità genitoriale su di lui.
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Residenza abituale del minore: regole
La residenza abituale del minore viene fissata dai due genitori che, ai sensi dell’art. 316 cc, esercitano la responsabilità genitoriale, oppure, se la convivenza dovesse termine, può essere stabilita con un provvedimento giudiziario. In alcuni casi, a esercitare la responsabilità genitoriale può essere, invece, il tutore.
Nel momento in cui uno dei due genitori dovesse maturare il sospetto che l’altro voglia portare via il /i figlio/i, recandosi a sua insaputa e all’improvviso all’estero, potrebbe:
- chiedere alla Questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio, nel caso in cui il minore dovesse già essere provvisto di un documento valido;
- oppure, che non vengano rilasciati al minore i documenti validi per l’espatrio.
Qualora fosse necessaria la richiesta di un visto per partire, ci si potrebbe rivolgere alle Autorità consolari affinché non lo rilasciano. Se è previsto un viaggio con l’altro genitore e il figlio all’estero, sarebbe meglio fargli firmare una dichiarazione, davanti a un soggetto terzo (es. notaio, avvocato), in cui si mette nero su bianco l’impegno a rientrare in Italia entro una certa data.
Sia nel caso in cui vi fosse, sia in quello in cui non vi fosse una causa di separazione, divorzio o affidamento in corso, si potrebbe chiedere l’emissione di un provvedimento che vieti l’espatrio del minore in mancanza del consenso di entrambi i genitori.
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Genitori con nazionalità diverse
La sottrazione internazionale di minori si verifica, spesso, quando i genitori hanno nazionalità diverse: lo Stato estero in cui ci si sposta con il figlio non viene scelto a caso, ma è in genere il proprio Paese di origine.
In casi simili, tra le precauzioni che si possono prendere ci sono:
- l’essere informati sui nomi, gli indirizzi e i recapiti telefonici dei parenti dell’altro genitore che vivono all’estero;
- avere dei rapporti amichevoli con qualcuno di loro: potrebbe diventare il tramite con il quale riuscire a “recuperare” il proprio figlio nella malaugurata ipotesi in cui venisse sottratto.
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Sottrazione di minori: reato
Il reato di sottrazione internazionale di minori, dunque, avviene nel momento in cui il minore viene trasferito all’estero senza l’autorizzazione dell’altro genitore o tutore che esercita la responsabilità genitoriale. Viene punito con la reclusione da 1 a 4 anni.
La pena si riduce da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni se il minore ha già compiuto 14 anni. Se, a causa della sottrazione, il figlio dovesse subire un danno, il genitore che ha commesso il reato sarebbe anche sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale.
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Sottrazione internazionale minori: come fare denuncia
Trattandosi di un reato previsto dal nostro codice penale, chi lo subisce può presentare denuncia alle Autorità competenti. Tuttavia, c’è una precisazione abbastanza importante da fare.
La denuncia contro questo reato spesso rappresenta uno svantaggio: la persona che lo ha commesso, infatti, potrebbe fare di tutto per non rientrare in Italia per evitare di subire le conseguenze penali previste.
Si consiglia comunque di denunciare l’accaduto, specialmente nei casi in cui non si abbia la più pallida idea di dove il minore possa essere stato portato. In più, si avrà la possibilità di inserire i nomi del minore e del genitore che lo ha sottratto nelle banche dati delle forze internazionali ed europee di polizia (Interpol e Sirene), facilitandone così le ricerche.
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Come funziona la procedura di ritorno del minore
Se, come abbiamo detto, lo Stato in cui si trovava il minore e quello in cui viene trasferito rientrano nella lista indicata in precedenza, allora si cercherà di far rientrare il minore in Italia con la procedura prevista dalla Convenzione dell’Aia. Per avviarla, sarà necessario rivolgersi all’Autorità dello Stato in cui si trovava la residenza abituale del minore.
In Italia, si tratta del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio II – Autorità Centrali convenzionali, in cui recapiti sono i seguenti:
- indirizzo: Via Damiano Chiesa, 24, 00136, Roma;
- tel: +39 06.68188.326/331/535;
- fax. +39 06.68808085;
- e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it;
- PEC: autoritacentrali.dgmc@giustiziacert.it.
Tramite la collaborazione dell’Autorità centrale estera, in pratica, le autorità centrali si occuperanno di:
- localizzare il minore;
- occuparsi di farlo tornare nel Paese di origine, dal genitore al quale è stato sottratto;
- avviare la procedura giudiziaria o amministrativa necessaria a ottenere il ritorno del minore, qualora ciò non dovesse accadere su base volontaria o in modo amichevole.
In alcuni Stati, potrebbe essere prevista anche l’assistenza legale gratuita o comunque un avvocato a un costo ridotto.
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Quanto costa la procedura di ritorno del minore?
La procedura di ritorno del minore sottratto, che prevede l’emanazione di un ordine da parte dell’Autorità giudiziaria estera in cui è stato trasferito, è gratuita, quindi non è necessario pagare nessun costo.
Ci sono alcuni Stati in cui la procedura giudiziaria dovrà essere avviata dal soggetto al quale il minore è stato sottratto: in questo caso, sarà necessario nominare (e pagare) un avvocato di fiducia – ma sarà eventualmente possibile, se si possiedono i requisiti previsti, accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Cosa fare se uno Stato non ha aderito alla Convenzione Aia
Potrebbe succedere che il bambino venga trattenuto illecitamente in uno Stato che non ha aderito alla Convenzione dell’Aia. In questa ipotesi, non è possibile l’intervento da parte dell’Autorità centrale. Ci si dovrà pertanto rivolgere a un avvocato locale e seguire le procedure amministrative o giudiziarie in vigore nello Stato in cui si trova il minore.
In casi simili, comunque, si potrà contare sulla collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale oppure, se il genitore e il minore non fossero italiani, della rappresentanza diplomatica dello Stato del quale si è cittadini.
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