Minori stranieri non accompagnati: normativa, chi paga l’accoglienza e quali sono i requisiti per il permesso di soggiorno
Scopri quale normativa tutela i minori stranieri non accompagnati, chi finanzia la loro accoglienza e quali requisiti servono per ottenere il permesso di soggiorno.
- La legge Zampa (l. 47/2017) e il d.lgs. 142/2015 disciplinano tutela, accoglienza e identificazione dei minori stranieri non accompagnati.
- L’accoglienza è affidata ai Comuni, finanziata dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e dal Ministero dell’Interno.
- Il permesso di soggiorno per minore età si converte al compimento dei 18 anni secondo i requisiti dell’art. 32 del Testo Unico Immigrazione.
I minori stranieri non accompagnati rappresentano una delle categorie più fragili tra chi arriva in Italia senza genitori o adulti di riferimento. Capita spesso che un ragazzo minorenne, sbarcato da solo dopo un viaggio difficile e pericoloso, si trovi davanti a un sistema di regole che decide dove dormirà, chi lo rappresenterà davanti alla legge e cosa accadrà quando compirà diciotto anni. Il quadro normativo italiano, costruito soprattutto sulla legge 47/2017, prova a rispondere a queste domande con un impianto di tutele specifiche. Vediamo come funziona, chi se ne occupa concretamente e chi sostiene i costi dell’accoglienza.
Chi è il minore straniero non accompagnato (MSNA)
La definizione di minore straniero non accompagnato (m.s.n.a.) è contenuta nell’art. 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, la cosiddetta legge Zampa. Si tratta del minorenne privo di cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova, per qualsiasi causa, sul territorio nazionale (o comunque sottoposto alla giurisdizione italiana) privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.
Rientra nella categoria anche il minore che, pur essendo accompagnato da un adulto, non sia affidato a quest’ultimo in base alla legge italiana. La condizione di non accompagnato va quindi verificata caso per caso, tenendo conto della situazione familiare reale del ragazzo.
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La legge Zampa e il d.lgs. 142/2015
La legge 47/2017 ha rafforzato in modo sostanziale le tutele già previste dal d.lgs. 142/2015 e dal Testo Unico sull’Immigrazione (d.lgs. 286/1998). Il provvedimento nasce per contrastare il fenomeno della tratta e per garantire ai minori stranieri parità di trattamento con i minori italiani o comunitari.
Tra i principi cardine introdotti dalla legge emerge:
- il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati, previsto dall’art. 19, comma 1-bis del Testo Unico Immigrazione;
- che l’espulsione può essere disposta solo se non comporta un rischio di danni gravi per il minore;
- che il trattenimento nei centri di prima accoglienza non può superare i 30 giorni;
- la procedura unificata di identificazione, con colloquio del minore e, in caso di dubbio sull’età, eventuale accertamento sociosanitario meno invasivo possibile, con presunzione della minore età in caso di dubbio persistente.
Il divieto di respingimento e l’identificazione
Quando l’autorità di pubblica sicurezza o un pubblico ufficiale viene a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato, deve segnalarlo immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro, come stabilisce l’art. 19, comma 5 del d.lgs. 142/2015. La segnalazione apre il procedimento per la nomina del tutore ai sensi degli artt. 343 e seguenti del Codice civile.
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Chi si occupa del minore straniero non accompagnato
Diversi soggetti istituzionali intervengono, ciascuno con un ruolo definito dalla normativa:
- il Tribunale per i minorenni apre la tutela e nomina il tutore;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni riceve le segnalazioni e, nei casi dubbi, dispone gli accertamenti sull’età;
- i servizi sociali del Comune dove si trova il minore lo prendono in carico e organizzano l’accoglienza;
- il Ministero del Lavoro censisce e monitora la presenza dei minori attraverso il Sistema informativo nazionale (SIM).
Il tutore volontario
L’art. 11 della legge 47/2017 ha istituito la figura del tutore volontario: un privato cittadino, disponibile a titolo gratuito, che rappresenta legalmente il minore. Ogni Tribunale per i minorenni tiene un elenco dei tutori, selezionati e formati dai Garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza. Il tutore può assumere la tutela di un minore o, al massimo, di tre minori insieme, salvo ragioni specifiche che giustifichino un numero diverso.
Il tutore rappresenta il minore nei procedimenti che lo riguardano, incluse le richieste di permesso di soggiorno o di protezione internazionale, e ha diritto a essere informato su ogni fase dell’accertamento dell’età.
Il ruolo dei servizi sociali comunali
Il Comune dove il minore viene rintracciato, o dove si trova la struttura di accoglienza, ne assicura l’assistenza attraverso i propri servizi sociali. Il collocamento avviene preferibilmente presso l’affidamento familiare, secondo il criterio di priorità introdotto dalla legge 184/1983 e rafforzato dall’art. 7 della legge 47/2017, e solo in subordine presso strutture di accoglienza autorizzate o accreditate.
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Chi paga l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
La spesa per l’accoglienza grava, in prima battuta, sui Comuni, che però accedono ai contributi statali per sostenerla. Le fonti di finanziamento principali sono:
- il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), che sostiene la rete SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione – anche nella sezione dedicata ai minori;
- i contributi del Ministero dell’Interno, erogati alle Prefetture per i comuni che gestiscono l’accoglienza, quando le strutture della rete SAI non sono disponibili;
- le risorse del Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), destinate anche al potenziamento della rete di accoglienza.
Il Tavolo di coordinamento nazionale, istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 142/2015, programma gli interventi del sistema di accoglienza e definisce i criteri di ripartizione regionale dei posti disponibili. Il Comune resta comunque titolare dell’onere di accoglienza fino a un eventuale trasferimento del minore, sempre nel rispetto del suo superiore interesse.
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Il permesso di soggiorno per i minori non accomapagnati
Durante la minore età, al MSNA. viene rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, che regolarizza la sua presenza sul territorio. Per la richiesta, in base alle modifiche introdotte dalla legge 47/2017 al d.p.r. 394/1999, il minore non accompagnato non deve presentare il passaporto o un documento equivalente: la domanda si può avviare anche senza questo documento, proprio per evitare che l’assenza di identità certificata blocchi l’accesso alla protezione. Il tutore, la struttura di accoglienza o l’ente che ha in carico il minore presentano la richiesta presso la Questura competente.
Quando il minore compie 18 anni, il permesso per minore età non è più sufficiente e va convertito secondo i casi previsti dall’art. 32 del Testo Unico Immigrazione. La conversione può portare al rilascio di un permesso per:
- studio, se il neomaggiorenne frequenta un percorso scolastico o formativo;
- accesso al lavoro, lavoro subordinato o lavoro autonomo;
- attesa occupazione, quando il ragazzo non ha ancora un contratto né frequenta corsi di studio;
- esigenze sanitarie o di cura, nei casi specifici previsti dalla norma.
Requisiti per la conversione
I requisiti principali per la conversione sono:
- il possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- la prova di un percorso di integrazione sociale e civile avviato prima dei 18 anni;
- il parere della Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero del Lavoro, richiesto tramite la scheda G.
La legge 47/2017, in combinato disposto con l’art. 20 della legge 241/1990, chiarisce che il mancato rilascio del parere entro i termini non può giustificare il rifiuto della conversione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6450 del 21 ottobre 2009, ha chiarito un aspetto interpretativo importante: le condizioni previste dai commi 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 32 non si cumulano tra loro, ma operano in via alternativa. Questo orientamento è stato in seguito confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa successiva.
La conversione comporta di norma l’uscita del neomaggiorenne dal progetto di accoglienza: da quel momento dovrà reperire un proprio alloggio e comunicarlo alla Questura.
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Minori stranieri non accompagnati – Domande frequenti
Il Tribunale per i minorenni, scegliendo tra i tutori volontari iscritti nell’apposito elenco previsto dall’art. 11 della legge 47/2017.
No, l’art. 19, comma 1-bis del Testo Unico Immigrazione vieta in modo assoluto il respingimento dei minori non accompagnati.
Il Comune anticipa la spesa e accede ai contributi del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo e del Ministero dell’Interno.
Riferimenti normativi
- legge 7 aprile 2017, n. 47 (legge Zampa) – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, artt. 15 e 19;
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), artt. 19 e 32;
- codice civile, artt. 343 e seguenti;
- legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 2;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 20;
- Consiglio di Stato, sentenza n. 6450 del 21 ottobre 2009.
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