Cosa si intende per dimora: il significato giuridico e le differenze con residenza e domicilio
A cosa ci si riferisce quando si parla di dimora? Qual è la differenza tra dimora, domicilio e residenza? Dove deve avvenire la notifica degli atti giudiziari? Facciamo chiarezza.
- La dimora è il luogo in cui una persona vive temporaneamente, senza una stabilità continuativa.
- La residenza è definita dal Codice civile come il luogo in cui si ha la dimora abituale, mentre il domicilio è il luogo scelto da un soggetto per la sede dei propri affari e interessi.
- Il Codice di procedura civile afferma che la notifica di un atto va effettuata dall’ufficiale giudiziario mediante la consegna dell’atto nelle mani del destinatario; qualora l’ufficiale giudiziario non riuscisse a trovare l’interessato, deve cercarlo con il seguente ordine: nel Comune di residenza, nel Comune di dimora e nel Comune di domicilio.
Mentre i concetti di domicilio e residenza vengono generalmente intesi in maniera corretta, per la definizione di dimora non è proprio così. Con quest’ultimo termine ci si riferisce al luogo in cui un soggetto si trova per un determinato lasso di tempo.
È importante conoscere con esattezza la differenza tra domicilio, residenza e dimora, specialmente per coloro che si spostano per ragioni di lavoro o di studio.
Di seguito, oltre a parlarti del concetto di dimora e delle tipologie di quest’ultima, ti spiegherò proprio la differenza che intercorre tra dimora, domicilio e residenza e dove vanno notificati gli atti giudiziari.
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Cosa si intende come dimora?
La dimora altro non è che il luogo in cui un soggetto vive temporaneamente, anche per periodi lunghi, ma non definitivi. Difatti, la parola dimora deriva dal verbo latino “morari“, che vuol dire “trattenersi“.
Per esempio, una persona che affitta un appartamento al mare per i mesi estivi può avere lì la dimora, mantenendo tuttavia la residenza nella città d’origine.
La dimora si distingue dalla residenza in quanto è il luogo in cui un soggetto soggiorna in maniera temporanea, senza una stabilità continuativa, e assume rilevanza giuridica soltanto nel caso in cui non sia nota la residenza.
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Dimora abituale e dimora temporanea: che differenza c’è
Per dimora abituale si intende il luogo in cui una persona vive in maniera stabile per la maggior parte del suo tempo, dedicandosi con continuità a quelle che sono le sue normali attività, abitudini di vita e relazioni sociali. La dimora abituale coincide, pertanto, con la residenza.
La dimora temporanea è, invece, il luogo in cui si trascorrono in maniera occasionale periodi di tempo più o meno prolungati. Un esempio è quello di un lavoratore che si stabilisce momentaneamente in una città diversa da quella in cui ha la residenza per svolgere un’occupazione stagionale.
Sotto l’aspetto anagrafico, per la dimora temporanea non occorre il rilascio di appositi certificati anagrafici, né di specifiche dichiarazioni o aggiornamento di registri.
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Qual è la differenza tra residenza, domicilio e dimora?
Il Codice Civile definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale; chiunque fissa la propria residenza in un determinato luogo, ha l’obbligo di comunicarlo all’ufficio anagrafico del Comune in cui va a vivere.
Per tale motivo, presso ciascun Comune è stato istituito un registro anagrafico dei residenti in cui devono iscriversi tutte le persone che lì intendono stabilire la propria residenza.
Per domicilio si intende il luogo in cui una persona stabilisce liberamente la sede principale dei propri affari e interessi; trattasi del luogo in cui un soggetto conduce le proprie attività principali (professionali, finanziarie o commerciali).
Il domicilio può essere diverso dalla residenza e si distingue in:
- volontario, quando è scelto liberamente dalla persona;
- legale, cioè imposto dalla legge (per esempio, per i minori);
- speciale, ossia stabilito per specifici atti o affari attraverso una dichiarazione scritta (es. per ricevere comunicazioni legali presso lo studio di un avvocato).
Domicilio e residenza possono coincidere nel caso in cui si viva, lavori e riceva documenti nello stesso luogo; naturalmente, qualora si decidesse di cambiare la residenza, il domicilio si ritiene spostato solamente se non è stata fatta una diversa dichiarazione.
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Dimora, domicilio e residenza ai fini delle notifiche degli atti giudiziari
I concetti appena analizzati non vanno confusi, in quanto sono importanti affinché la notifica di cartelle esattoriali, multe o atti giudiziari venga effettuata nel luogo giusto e, dunque, vada a buon fine.
Secondo il Codice di procedura civile, la notifica va effettuata dall’ufficiale giudiziario attraverso la consegna dell’atto nelle mani del destinatario, preferibilmente presso l’abitazione di quest’ultimo, oppure, qualora non fosse possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario.
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non riesca a trovare il destinatario dell’atto, è tenuto a cercarlo seguendo tale ordine:
- nel Comune di residenza;
- nel Comune di dimora (dove vive abitualmente);
- nel Comune di domicilio (dove svolge la sua attività lavorativa).
Nell’ipotesi in cui l’ufficiale giudiziario trovi l’interessato consegnandogli l’atto personalmente, la notifica è valida anche se viene effettuata in un luogo diverso dalla propria residenza anagrafica. Se il destinatario non viene trovato e l’ufficiale giudiziario consegna l’atto a un parente convivente o al portiere, la notifica è valida soltanto se viene effettuata presso la residenza del destinatario stesso.
Qualora invece non venissero trovati né il destinatario dell’atto, né un suo familiare convivente o il portiere, la notifica è da intendersi nulla nel caso in cui risulti che l’ufficiale giudiziario abbia svolto le dovute ricerche in tutti e tre i Comuni di residenza, dimora e domicilio.
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