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Emettere una fattura falsa è reato?

L'emissione di una fattura falsa, cioè per operazioni inesistenti, è un reato tributario, anche quando la falsità è solo soggettiva. Ecco come riconoscerla, cosa rischia chi la emette e come reagire se ne ricevi una.

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Redazione deQuo
13 Ottobre 2026
fattura falsa
  • La fattura falsa (o per operazioni inesistenti) è un reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 4 a 8 anni e senza soglie minime di importo.
  • La falsità può essere oggettiva (l’operazione non esiste, in tutto o in parte) o soggettiva (l’operazione esiste, ma tra soggetti diversi da quelli indicati), e per la Cassazione entrambe integrano il reato.
  • Chi riceve una fattura falsa può contestarla per iscritto: deve segnalare all’Agenzia delle Entrate le fatture irregolari entro 90 giorni e, se è vittima di una truffa, può presentare denuncia o querela.

Il Codice penale non contiene la parola “fattura falsa”. La definizione si trova nella legge sui reati tributari, il D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che all’art. 1, lett. a) parla di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Secondo la norma, sono tali le fatture (o i documenti con lo stesso valore probatorio fiscale) che:

  • documentano operazioni non realmente effettuate, in tutto o in parte;
  • indicano corrispettivi o IVA superiori a quelli reali;
  • riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Da questa definizione nasce la distinzione tra fattura oggettivamente falsa e fattura soggettivamente falsa. Vediamola più da vicino e esaminiamo come comportarsi di fronte alla ricezione di una fattura – palesemente – falsa.

Che differenza c’è tra fattura oggettivamente falsa e fattura oggettivamente falsa?

La fattura è oggettivamente falsa quando l’operazione descritta non c’è mai stata, oppure c’è stata solo in parte. Rientrano qui le fatture per merci mai consegnate, per consulenze mai svolte e le cosiddette fatture “gonfiate”, cioè con importi o IVA superiori al prezzo reale.

La fattura è soggettivamente falsa quando l’operazione esiste davvero, ma il fornitore o il cliente indicati in fattura non sono quelli reali. Il caso tipico è quello delle società “cartiere”: imprese senza struttura, magazzino o dipendenti, create solo per emettere documenti e far “passare” l’IVA.

Una fattura con un errore formale (partita IVA errata, data sbagliata, aliquota non corretta), invece, non è automaticamente “falsa”. Si tratta di una fattura irregolare, che si corregge con una nota di variazione o con la procedura di regolarizzazione prevista dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/1997. La falsità penale riguarda la sostanza dell’operazione, non i refusi.

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Emettere una fattura falsa è reato o illecito?

Emettere una fattura falsa è reato. L’art. 8 del D.Lgs. 74/2000 punisce chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con lo scopo di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA. Il reato non prevede soglie minime: si applica qualunque sia l’importo (la cifra incide solo sulla pena). Il reato è “comune“, il che significa che può commetterlo chiunque, non solo un imprenditore.

Per la consumazione basta l’emissione. Con la sentenza n. 42819 del 2024, la Cassazione penale ha ribadito che non serve che il destinatario utilizzi davvero la fattura falsa in dichiarazione. Nella stessa pronuncia, la Corte ha chiarito che il reato c’è anche quando lo scopo di favorire l’evasione altrui non sia l’unico motivo dell’emissione.

Accanto al reato esiste un piano fiscale e amministrativo. In base all’art. 21, comma 7, del D.P.R. 633/1972, chi emette una fattura per operazioni inesistenti deve comunque versare l’IVA indicata nel documento, per l’intero importo. La Cassazione tributaria (tra le altre, ord. n. 26983/2019) ha precisato che questa IVA resta “isolata” e non entra nel meccanismo delle detrazioni.

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Cosa rischia chi emette una fattura falsa

Le conseguenze per chi emette una fattura falsa sono penali, patrimoniali e fiscali. Il quadro, in sintesi, è questo:

  • reclusione da 4 a 8 anni (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
  • reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se l’importo non vero indicato nelle fatture è inferiore a 100.000 euro per periodo d’imposta (art. 8, comma 2-bis);
  • pene accessorie, come l’interdizione dagli uffici direttivi di società e imprese e l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 12 D.Lgs. 74/2000);
  • confisca del profitto o del prezzo del reato, anche per equivalente su altri beni (art. 12-bis);
  • responsabilità della società, se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);
  • versamento dell’IVA indicata in fattura (art. 21, comma 7, D.P.R. 633/1972).

Più fatture false emesse nello stesso periodo d’imposta contano come un solo reato (art. 8, comma 2). I termini di prescrizione di questi delitti sono aumentati di un terzo rispetto a quelli ordinari (art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 74/2000).

Chi riceve e utilizza fatture false nella propria dichiarazione risponde di un reato diverso: la dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000), anch’essa punita con la reclusione da 4 a 8 anni (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni sotto i 100.000 euro di elementi passivi fittizi).

L’art. 9 del decreto evita che la stessa condotta venga punita due volte. L’emittente non risponde in concorso nella dichiarazione fraudolenta dell’utilizzatore, e l’utilizzatore non risponde in concorso nell’emissione. Per la giurisprudenza, questa deroga non vale quando la stessa persona emette e utilizza le fatture, per esempio come amministratore di entrambe le società.

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fattura falsa penale

Come si riconosce una fattura falsa

Non esiste un “bollino” che distingue una fattura vera da una falsa. Esistono però segnali che, messi insieme, devono far scattare un controllo. Per le fatture tra imprese, i campanelli d’allarme più comuni riguardano il fornitore: una società appena costituita, senza sede reale, dipendenti o mezzi, che fattura cifre importanti.

Altri segnali sono i pagamenti chiesti su conti di soggetti diversi dal fornitore e le merci che arrivano da chi non compare in fattura. Puoi verificare la partita IVA del fornitore con il servizio di controllo dell’Agenzia delle Entrate e, per gli operatori UE, con il sistema VIES.

Il controllo ha un peso concreto anche per il destinatario. In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il Fisco può negare la detrazione dell’IVA se dimostra che il cliente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, di essere inserito in un’evasione; se il Fisco fornisce questa prova, tocca all’impresa dimostrare la propria buona fede.

Con un avviso del 17 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha segnalato una campagna di phishing via PEC con false fatture in allegato, inviate da caselle compromesse. Il reato che può venire in rilievo, qui, non è tributario: si tratta della truffa (art. 640 c.p.). Chi la subisce è una vittima e non rischia nulla sul piano penale.

Approfondisci leggendo Phishing: cos’è e come difenderti legalmente

Cosa fare se si riceve una fattura falsa

La risposta dipende dal tipo di fattura che hai davanti. Se capisci che si tratta di una truffa via email o PEC, non aprire allegati e non cliccare sui link. Non pagare nulla. Se hai un dubbio sulla provenienza, controlla nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate: le fatture elettroniche reali passano dal Sistema di Interscambio (SdI). Se hai già pagato o inserito dati bancari, avvisa subito la banca e valuta una querela per truffa (art. 640 c.p.).

Se ti viene fatturata una prestazione mai ricevuta, la prima mossa è una contestazione scritta, inviata con PEC o raccomandata A/R, in cui:

  • identifichi la fattura (numero, data, importo);
  • dichiari di non riconoscere il credito e ne spieghi il motivo;
  • chiedi l’emissione di una nota di credito per annullare il documento;
  • conservi la ricevuta di invio come prova.

Tra privati e imprese, la fattura elettronica non si può “rifiutare” tramite lo SdI. Per questo la contestazione scritta e la nota di credito (art. 26 D.P.R. 633/1972) sono gli strumenti per fermare gli effetti del documento.

LEGGI PURE Come difendersi dall’accusa di false fatture

Si deve fare denuncia?

Presentare una denuncia di fronte a una fattura falsa può essere utile se:

  • sei vittima di una truffa o di phishing – in questa evenienza la querela va presentata entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto (art. 124 c.p.);
  • qualcuno ha emesso fatture a tuo nome usando i tuoi dati – in questo ipotesi la denuncia documenta la tua estraneità e può riguardare anche la sostituzione di persona (art. 494 c.p.);
  • sospetti che un fornitore sia una cartiera, una denuncia o una segnalazione alla Guardia di Finanza ti aiuta a dimostrare la buona fede in un eventuale controllo.

Una fattura falsa può avere conseguenze penali, fiscali e civili nello stesso momento, e i termini per difenderti sono brevi. Un avvocato esperto in diritto penale tributario o in recupero crediti può valutare la tua posizione e indicarti la strada più adatta.

Fattura falsa – domande frequenti

Quando una fattura si considera falsa?

Quando documenta un’operazione mai avvenuta, avvenuta solo in parte, con importi gonfiati o tra soggetti diversi da quelli reali (art. 1, lett. a, D.Lgs. 74/2000). Un semplice errore formale rende la fattura irregolare, non falsa.

Emettere una fattura falsa di pochi euro è comunque reato?

Sì. L’art. 8 non prevede soglie minime: sotto i 100.000 euro per periodo d’imposta la pena è più bassa, da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione.

Chi riceve una fattura falsa rischia qualcosa?

Se la usa sapendo che è falsa, risponde di dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000). Se è in buona fede, rischia comunque la perdita della detrazione IVA quando il Fisco prova che avrebbe dovuto accorgersi della frode.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, lett. a), 2, 8, 9, 12, 12-bis e 17, comma 1-bis;
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma 7, e 26;
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6, comma 8, come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87;
  • D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-quinquiesdecies;
  • Codice penale, artt. 124, 494 e 640;
  • Codice di procedura penale, artt. 331 e 333;
  • Codice di procedura civile, artt. 633, 634 e 641;
  • D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 39.
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