Reati tributari: quali sono, quando si configurano e come sono puniti
I reati tributari sono delitti che violano norme fiscali, i quali prevedono l’adempimento di specifici obblighi e l’omesso pagamento totale o parziale di tributi.
- I reati tributari sono delitti che ledono interessi erariali, al fine di evadere le imposte o di consentire a terzi l’evasione.
- Si possono dividere in delitti in materia di dichiarazione, delitti in materia di documentazione e delitti in materia di pagamento delle imposte.
- I penale nel tributario scatta solo se si superano determinati importi definiti soglie di punibilità.
I reati tributari rappresentano una specifica categoria di comportamenti penalmente rilevanti, il cui fine ultimo è ledere gli interessi erariali, sottraendosi all’obbligo di partecipazione alla spesa pubblica, mediante la realizzazione di un illecito risparmio di imposta. Il reato tributario, dunque, realizza evasioni di tributi erariali.
Come qualsivoglia delitto, anche i reati tributari si configurano in presenza dell’elemento soggettivo e oggettivo. L’elemento soggettivo è rappresentato dal dolo specifico, ovvero dal conseguimento di un vantaggio economico illecito, attraverso la violazione delle normative fiscali.
L’autore del reato tributario agisce al fine di evadere le imposte e di consentire a terzi l’evasione. Ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il dolo specifico si intende comprensivo, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, e del fine di consentirli a terzi.
L’elemento oggettivo è rappresentato dalla condotta penalmente rilevante, ovvero concretamente idonea a eludere l’adempimento degli obblighi tributari, diversa in relazione della fattispecie realizzata, di cui si dirà meglio di seguito.
A tali tipologie di reati è attribuita una particolare gravità, confermata dalla scelta del legislatore di prevedere pene detentive come la reclusione e misure cautelari di significativa invasività. Per tale motivo, in caso di contestazione per uno dei reati fiscali previsti dall’ordinamento, si consiglia di rivolgersi a un avvocato penalista, con specifiche competenze in materia tributaria.
Riforma dei reati tributari
I reati tributari sono disciplinati dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che nel corso degli anni ha subito importanti interventi di modifica. L’ultimo intervento normativo, in ordine di tempo, è rappresentato dal D.L. n. 124/2019, convertito dal D.Lgs. 87/2024, con il quale sono state attuate importanti modifiche a talune fattispecie delittuose, ai casi di non punibilità, alle circostanze attenuanti, al sequestro e alla confisca, nonché ai rapporti tra procedimenti penali e tributari.
I reati tributari si possono dividere in tre diverse macro categorie:
- delitti in materia di dichiarazione, che puniscono comportamenti posti in violazione di obblighi dichiarativi, al fine di garantire che il contenuto della dichiarazione corrisponda al vero. In tale categoria rientrano la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele e omessa, oltre al tentativo;
- delitti in materia di documentazione, che reprimono condotte finalizzate alla falsificazione, alterazione o uso indebito di documenti, sia pubblici sia privati. Rientrano in tale categoria i delitti in materia di documentazione, ovvero l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il concorso tra utilizzatore ed emittente, l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, l’esibizione di falsa documentazione e di risposte non veritiere;
- delitti in materia di pagamento delle imposte, che puniscono il totale o parziale omesso versamento dei tributi. In tale classificazione rientrano l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate, l’omesso versamento di IVA, l’indebita compensazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.
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Quali sono i reati tributari? Schema, pena e prescrizione
Per comodità, si riepilogano di seguito, le principali fattispecie delittuose previste dal citato decreto, le pene previste e gli elementi di novità, introdotti dalla recente riforma in materia di reati tributari.
Reato | Condotta | Pena | Prescrizione |
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false (art. 2) | Esposizione nella dichiarazione di elementi passivi fittizi, utilizzando documenti falsi | Reclusione da quattro a otto anni. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000: reclusione da un anno Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. | 8 anni |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) | Realizzazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria | Reclusione da tre a otto anni | 8 anni |
Dichiarazione infedele (art. 4) | Presentazione di una dichiarazione dei redditi o altra documentazione fiscale contenente dati falsi, incompleti o non veritieri, con l’intento di ridurre o eludere il proprio carico fiscale. | Reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi | 8 anni |
Omessa dichiarazione (art. 5) | Mancata presentazione delle dichiarazioni | Reclusione da due a cinque anni | 8 anni |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) | Emissione di fatture relative a operazioni non realizzate o realizzate nei confronti di un soggetto diverso da quello effettivo | Reclusione da quattro a otto anni. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000: reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. | 8 anni |
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) | Sottrazione di documenti obbligatori per legge, al fine di impedire gli accertamenti e la ricostruzione della contabilità | Reclusione da tre a sette anni | 8 anni |
Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) | Mancato versamento delle ritenute applicate, a esempio, sulla retribuzione | Reclusione da 6 mesi a 2 anni | 6 anni |
Omesso versamento IVA (art. 10-ter) | Mancato versamento dell’IVA entro i termini di legge | Reclusione da 6 mesi a 2 anni | 6 anni |
Indebita compensazione (art. 10-quater) | Indebito utilizzo di crediti di imposta | Reclusione da 6 mesi a 2 anni per i crediti non spettanti e reclusione da 1 anno e da 6 mesi a 6 anni in caso di crediti inesistenti | 6 anni |
Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11) | Alienazione di beni o realizzazione di atti e comportamenti fraudolenti per rendere inefficace la riscossione delle imposte | Reclusione da 6 mesi a 4 anni da 1 anno e 6 mesi a 6 anni | 6 anni |
Reati tributari e soglie di punibilità
La punibilità dei reati tributari è subordinata al superamento di c.d. soglie di punibilità, ovvero limiti minimi di imposta evasa, al di sopra dei quali scatta la punibilità penale.
Tali soglie di punibilità sono state profondamente modificate dalle recenti riforme fiscali e sono previste solo per alcune tipologie di reati. In particolare, l’imposta evasa deve essere:
- maggiore di 30.000 euro per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- superiore a 100.000 euro per la dichiarazione infedele;
- maggiore di 50.000 euro per l’omessa dichiarazione;
- superiore a 150.000 euro per l’omesso versamento di ritenute certificate;
- maggiore di euro 250.000 euro, per ciascun periodo di imposta, per l’omesso versamento IVA;
- maggiore di 50.000 euro per l’indebita compensazione;
- maggiore di 50.000 euro per la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
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Sequestro e confisca per i reati tributari
Le norme incriminatrici, contenute nel citato decreto descrivono condotte finalizzate a omettere in tutto o in parte il pagamento dei tributi, anche mediante l’omesso adempimento di oneri fiscali, come la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ne consegue che, diversamente da altri reati, come il furto (art. 624 c.p.) o la rapina (art. 628 c.p.), che producono un vantaggio patrimoniale diretto, oggetto di sequestro diretto, i reati tributari sono accomunati dall’obiettivo rappresentato dal risparmio illecito d’imposta.
Ciò comporta che, nelle more dell’accertamento della responsabilità penal-tributaria, non potendosi sequestrare direttamente il prezzo o il profitto del reato, rappresentato dal risparmio illegittimo di imposta, al fine di evitare che l’autore del reato possa deliberatamente trasferire beni mobili o immobili di sua proprietà e l’espropriazione prima della conclusione del giudizio, può disporre il sequestro per equivalente di beni non necessariamente collegati o riconducibili al reato, ma aventi un valore analogo al prezzo e al profitto del reato (casa di lusso, macchina e altre proprietà immobiliari, per esempio).
Il sequestro per equivalente è un provvedimento temporaneo disposto dal giudice, su richiesta del PM, finalizzato alla confisca per equivalente, avente carattere definitivo, in caso di accertamento della responsabilità.
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Confisca per equivalente e patteggiamento
La confisca da misura cautelare disposta a seguito di valutazione da parte del giudice, previa richiesta del PM, diventa obbligatoria nel caso di patteggiamento della pena, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Attesa la gravità delle violazioni penal-tributarie, per espressa previsione normativa dell’art. 12-bis, D.Lgs. n. 74 del 2000, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati tributari, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato o a questo non direttamente riconducibile.
Nelle ipotesi in cui non sia possibile procedere con la confisca di beni, si aggrediscono altre disponibilità del reo, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. In altri più specifici termini, nel caso in cui la pena sia stata patteggiata, è sempre disposta la confisca, salvo che appartengano a persona estranea al reato o a questo non direttamente riconducibile.
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