Fattura non pagata: cosa puoi fare se hai la partita IVA e un cliente è in ritardo (da mesi)
Fattura non pagata da un cliente in ritardo? Se hai la partita IVA hai diversi strumenti per farti pagare: in questa guida ti spieghiamo quali sono.
- Una fattura non pagata ti dà diritto agli interessi di mora e a un possibile risarcimento, se il cliente è un’impresa, un professionista o una pubblica amministrazione.
- I passaggi per farti pagare vanno dal sollecito alla diffida, dal decreto ingiuntivo al pignoramento.
- Se il recupero non riesce, puoi recuperare l’IVA con la nota di variazione, a precise condizioni.
Fattura non pagata da un mese, poi da due, poi da tre: le mail restano senza risposta e il cliente, prima cordialissimo, diventa irraggiungibile. Se hai la partita IVA, è una scena che conosci bene, e sai quanto ogni settimana di attesa pesi sulla tua liquidità. La legge ti offre una scala di strumenti, dal semplice sollecito fino al pignoramento. In questa guida te li spieghiamo punto per punto, nella speranza che tu riesca a recuperare in tempi brevi ciò che ti spetta di diritto.
Fattura non pagata: cosa prevede la legge sui ritardi nei pagamento?
Se il cliente è un’impresa, un professionista o una pubblica amministrazione, si applica il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che regola i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Su ogni fattura, c’è sempre un termine entro il quale il pagamento dovrebbe avvenire.
Questo termine viene stabilito di comune accordo, dal fornitore del servizio (a volte) o, molto più probabilmente, da chi paga. Chi ha appena aperto la partita IVA sa benissimo che molte aziende pagano a 60 giorni dalla fattura (se va bene), ma non è detto che sia così.
Se un cliente non ti ha ancora pagato, dovrebbe farlo con tanto di interessi legali, che decorrono dal giorno successivo alla scadenza della fattura. Nonostante si tratti di una norma di legge, i clienti che pagano in ritardo non la rispettano. È già tanto che ti stiano pagando, dovresti quasi dirgli grazie – a detta loro.
Ma cosa puoi fare per farti pagare, anche senza gli interessi dovuti? Vediamo quali sono le diverse possibilità, andando per gradi.
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Cosa puoi fare se i clienti non ti pagano le fatture
Prima di scrivere al cliente, verifica che la fattura sia corretta: dati, importo, descrizione della prestazione e data di scadenza. Se non hai pattuito un termine, valgono i 30 giorni dal ricevimento. Le richieste del cliente di correggere aspetti solo formali della fattura non spostano la decorrenza del termine (art. 4, comma 2, lettera a, D.Lgs. 231/2002).
Metti insieme fin da subito i documenti che ti serviranno più avanti:
- contratto, preventivo o ordine accettato dal cliente;
- fattura e prova dell’invio (per la fattura elettronica, la ricevuta del Sistema di Interscambio);
- email o messaggi in cui il cliente conferma il lavoro o la consegna;
- documenti di consegna o di esecuzione della prestazione.
Iniziamo con un pensiero positivo: un ritardo potrebbe anche solo essere una dimenticanza. Una telefonata, una email o una PEC cordiale, con il numero della fattura, l’importo e la scadenza, risolve molti casi. Non costa nulla e lascia una traccia scritta, che ti serve se la questione si complica.
Quando inviare una diffida formale
Se il sollecito non basta, passa a una diffida di pagamento con raccomandata A/R o PEC. Indica l’importo, i riferimenti della fattura, un termine per pagare (per esempio 10 o 15 giorni) e l’avviso che, in mancanza, agirai in giudizio con richiesta di interessi e spese.
La diffida ha due effetti pratici:
- costituisce in mora il debitore, perché l’art. 1219 c.c. richiede un’intimazione o una richiesta fatta per iscritto;
- interrompe la prescrizione, perché l’art. 2943 c.c. considera atto interruttivo ogni atto che costituisce in mora il debitore.
I termini di prescrizione dipendono dal tipo di credito. Quello ordinario è di dieci anni (art. 2946 c.c.), mentre per il compenso dei professionisti l’art. 2956 c.c. prevede una prescrizione presuntiva di tre anni. Se il cliente ha difficoltà di cassa, un accordo scritto a rate può farti recuperare il credito più in fretta di una causa.
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Quando ricorrere al decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è l’ordine con cui il giudice impone al cliente di pagare. Lo chiedi con un ricorso, senza un processo lungo: il cliente interviene solo dopo la notifica. Lo disciplinano gli artt. 633 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). Il giudice competente è il giudice di pace o il tribunale, in base al valore (art. 637 c.p.c.).
Ti serve una prova scritta del credito (art. 633 c.p.c.). Per imprenditori e lavoratori autonomi l’art. 634 c.p.c. considera idonei anche gli estratti autentici delle scritture contabili, se bollate, vidimate e regolarmente tenute. Per alcuni crediti professionali (art. 633, nn. 2 e 3), l’art. 636 c.p.c. richiede la parcella firmata dal professionista, con il parere dell’associazione professionale competente.
La fattura è un documento idoneo per il ricorso, ma nel giudizio di opposizione non prova da sola il credito: lo ha affermato la Cassazione (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2009, n. 5071), principio ripreso da Cass. civ., 11 marzo 2011, n. 5915. Sulla fattura elettronica i tribunali non hanno un orientamento uniforme. Il Tribunale di Vicenza, il 25 ottobre 2019, ha chiesto anche l’estratto autentico delle scritture contabili, mentre altri uffici hanno seguito l’impostazione opposta.
Dopo il decreto, ricorda queste scadenze:
- il giudice ordina di pagare, di regola, entro 40 giorni dalla notifica, termine che per giusti motivi può scendere a 10 giorni o salire a 60 (art. 641 c.p.c.);
- il decreto va notificato entro 60 giorni (90 se la notifica avviene fuori dall’Italia), altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.);
- se il cliente non paga né si oppone nel termine, il decreto diventa esecutivo (art. 647 c.p.c.).
Il giudice può dichiarare il decreto provvisoriamente esecutivo in casi precisi, per esempio se hai un documento firmato dal debitore o se il ritardo rischia di causarti un grave pregiudizio (art. 642 c.p.c.).
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Cosa succede dopo il decreto ingiuntivo
Entro il termine indicato nel decreto il cliente può fare opposizione davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso (art. 645 c.p.c.). Si apre così un giudizio di cognizione, in cui devi dimostrare il credito con i mezzi di prova normali: contratto, comunicazioni, documenti di consegna, testimoni. È il passaggio più lungo e costoso, e la qualità dei documenti raccolti al primo passo fa la differenza.
Con un decreto ingiuntivo esecutivo hai un titolo esecutivo. Il primo atto è il precetto: l’intimazione a pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni, con l’avviso che, in mancanza, si procede a esecuzione forzata (art. 480 c.p.c.). Il precetto perde efficacia se il pignoramento non inizia entro 90 giorni dalla notifica (art. 481 c.p.c.).
Se il cliente non paga, puoi scegliere il tipo di pignoramento:
- presso terzi: colpisce, per esempio, il conto corrente o i crediti del debitore verso altri soggetti (art. 543 c.p.c.);
- mobiliare: riguarda beni mobili, come attrezzature o merce (art. 513 c.p.c.);
- immobiliare: riguarda gli immobili di proprietà del debitore (art. 555 c.p.c.).
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Se hai bisogno di aiuto per una o più fatture che non ti hanno ancora pagato, ti ricordiamo che un avvocato puoi aiutarti a capire se conviene la diffida, il decreto ingiuntivo o una trattativa. Ti aiuta anche a costruire il fascicolo di prove, a calcolare gli interessi e a evitare errori sui termini, che possono costarti il decreto.
Fattura non pagata – Domande frequenti
Nel secondo semestre 2026 sono pari al 10,40% annuo: tasso di riferimento del 2,40% più 8 punti. Le parti possono pattuire un tasso diverso, nei limiti di legge.
Ci sono vari livelli di azione per riuscire a farsi pagare: il primo è il sollecito formale, al telefono o in forma scritta, poi ci sono altre soluzioni che vanno dalla diffida formale scritta da un avvocato al decreto ingiuntivo.
Sì, se il rapporto è una transazione commerciale. L’importo forfettario spetta senza costituzione in mora, salva la prova del maggior danno (art. 6 D.Lgs. 231/2002).
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, artt. 3, 4, 5 e 6 (ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali);
- Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (maggiorazione di 8 punti sul tasso di riferimento);
- Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (26A03514), Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026 (tasso di riferimento del secondo semestre 2026);
- Codice civile, artt. 1219, 1284, 1988, 2943, 2946 e 2956;
- Codice di procedura civile, artt. 82, 480, 481, 513, 543, 555, 633, 634, 636, 637, 641, 642, 644, 645 e 647;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26, commi 2, 3-bis e 12 (variazioni dell’imponibile e dell’imposta);
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 10 dicembre 2025, Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 (tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2026);
- Corte di cassazione, sez. III, sentenza 3 marzo 2009, n. 5071 e ordinanza 11 marzo 2011, n. 5915 (valore probatorio della fattura nel giudizio di opposizione);
- Agenzia delle Entrate, risposta all’interpello n. 386 del 20 luglio 2022 (nota di variazione IVA e procedure esecutive infruttuose).
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