Che differenza c’è tra IVAFE e IVIE?
Immobili e capitali all'estero: come distinguere l’IVIE dall'IVAFE, evitare doppie imposizioni e non cadere in errore
- L’IVAFE è un‘imposta dovuta da chi detiene attività e risorse finanziarie all’estero, mentre l’IVIE è un tributo che colpisce gli immobili, indipendentemente dall’uso.
- Sia le finanze, sia gli immobili devono essere sempre dichiarati al Fisco, mediante la compilazione del quadro RW.
- Introdotte entrambe dal Decreto Salva Italia, a partire dal 2027, l’IVIE e l’IVAFE saranno assoggettate a una disciplina normativa autonoma e specifica.
L’IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all’Estero) e l’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero) sono due imposte patrimoniali a cui sono soggetti i cittadini italiani aiutami che detengono beni o investimenti all’estero.
Si tratta di imposte diverse. La differenza più importante tra IVAFE e IVIE riguarda l’oggetto del prelievo: l’IVIE colpisce i fabbricati e i diritti reali su beni immobili situati fuori dall’Italia. L’IVAFE grava invece su prodotti finanziari, conti correnti, libretti di risparmio e cripto-attività detenuti oltreconfine.
Entrambe le imposte sono state istituite dal c.d. Decreto Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201), ma, a partire dal prossimo anno, saranno disciplinate da appositi decreti. In questa guida, te le spiego più dettagliatamente.
Cos’è l’IVAFE
L’IVAFE è l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’Estero, dovuta dai possessori di conti corrente, libretti o altre attività finanziarie all’estero. In altri termini, l’IVAFE è una imposta che grava sul risparmio custodito fuori dai confini nazionali.
L’obiettivo sotteso all’istituzione di tale imposta è essenzialmente garantire la massima trasparenza fiscale, al fine di prevenire e combattere fenomeni di evasione delle imposte, attraverso il rispetto di un obbligo dichiarativo nei confronti dello Stato, in ordine all’ammontare di risorse detenute all’estero.
A partire dal prossimo 1° gennaio 2027, la disciplina dell’IVAFE sarà integralmente contenuta nel nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.lgs. 1 agosto 2025, n. 123 ), con conseguente abrogazione e inapplicabilità delle “vecchie” disposizioni contenute nel Decreto Salva Italia.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Chi deve pagare l’IVAFE?
A partire dal 2020, l’IVAFE è dovuta da:
- persone fisiche;
- enti non commerciali, trust e fondazioni;
- società semplici e gli enti alle stesse equiparati (art. 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR).
Tali soggetti devono ovviamente detenere conti, libretti o altre attività finanziarie all’estero. In particolare, le attività estere, che fanno scattare l’obbligo di pagare l’IVAFE sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria.
LEGGI pure Quali sono le differenze tra tasse, imposte e contributi?
Come si calcola l’IVAFE?
L’ammontare dovuto a titolo di IVAFE si determina applicando alla base imponibile rappresentata dal valore dei prodotti finanziari una determina aliquota, diversa in ragione della tipologia di risorsa detenuta all’estero.
Nel dettaglio, nel caso in cui le attività estere siano:
- conti correnti e libretti di risparmio, al valore finanziario si applica un’imposta fissa pari a 34,20 euro all’anno per ciascun conto. Tale imposta in misura fissa non è dovuta nel caso in cui la giacenza media annua totale non supera la soglia di 5.000 euro;
- prodotti finanziari (azioni, titoli, fondi, ecc.), si considera il valore di mercato o il valore nominale delle attività al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione e si applica un’aliquota proporzionale pari allo 0,2%.
In tutti i casi, l’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di prodotti finanziari cointestati. Ciò significa che, se possiedi un conto all’estero cointestato, ai fini dell’IVAFE, ognuno risponde in base alla propria quota.
Prodotti finanziari nei Paesi Black List
Nel caso in cui i prodotti finanziari, come i conti corrente, siano detenuti in Paesi Black List, ovverosia Stati a fiscalità privilegiata (c.d. paradisi fiscali) oppure non cooperativi in ambito internazionale, l’IVAFE dovuta è decisamente più “salata”.
La legge di bilancio 2024 ha infatti stabilito che, a decorrere dallo stesso anno, l’IVAFE dovuta si determina con l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille annuo sul valore dei prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 maggio 1999. Tale maggior imposta, per espressa previsione normativa, è limitata ai prodotti finanziari.
Ti potrebbe interessare anche Truffe di Trading online: cosa si rischia e cosa fare se ne sei vittima

Come si paga l’IVAFE
Per la dichiarazione e il versamento dell’IVAFE si applicano le medesime modalità previste per l’IRPEF. I soggetti che rientrano nella casistica IVAFE in quanto persone fisiche o enti con attività all’estero, sono tenuti a compilare il quadro RW del modello redditi PF o W del modello 730, dedicato al monitoraggio fiscale delle attività estere.
Per essere in regola, la dichiarazione delle consistenze estere non è sufficiente. Ciò in quanto, una volta calcolata l’imposta si deve procedere al versamento, mediante F24, utilizzando specifici codici tributo indicati dall’Agenzia delle Entrate.
Ti potrebbe interessare Accertamenti fiscali: quanti anni indietro può controllare il Fisco?
Che cos’è il tributo IVIE?
L’IVIE, spesso erroneamente confusa con l’IVAFE, è l’imposta sul valore degli immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati. Come l’IVAFE, quindi, anche l’IVIE è un’imposta patrimoniale, che colpisce il valore dei fabbricati, dei terreni e dei diritti reali, indipendentemente dall’effettivo utilizzo (per esempio, una casa vacanza).
L’istituzione dell’IVIE risponde, nella sostanza, ai medesimi obiettivi di lotta all’evasione ed equità fiscale, previsti alla base dell’IVAFE. Ogni cittadino italiano, che sia proprietario di un immobile sito nel nostro territorio, è tenuto a versare le imposte sugli immobili (come per esempio l’IMU).
In altri termini, se l’IVAFE è l’imposta sulle risorse finanziarie estere, l’IVIE può considerarsi come una IMU estera, poiché è l’equivalente dell’imposta sugli immobili italiana, ma applicata ai beni immobili (non abitazione principale), che possiedi fuori dai confini nazionali. Dal 2027, il riferimento normativo dell’IVIE è rappresentato dell’art. 41, D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 174.
Ti suggeriamo pure Quando l’evasione fiscale diventa reato?
Chi deve pagare l’IVIE?
È soggetto passivo dell’IVIE il proprietario dell’immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. Secondo quanto espressamente previsto dall’Agenzia delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, n. 28), sono tenuti a corrispondere l’IVIE:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, ma non il titolare della nuda proprietà;
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
All’inizio l’imposta riguardava solo le persone fisiche residenti in Italia. Dal 2020, con la Legge di bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160), la platea si allarga agli enti non commerciali e alle società semplici e agli enti equiparati, previsti dall’art. 5 del TUIR. Sono gli stessi soggetti tenuti a pagare l’IVAFE.
Le società commerciali, come le società in nome collettivo e in accomandita semplice, non pagano l’IVIE.
Qual è la base imponibile dell’IVIE?
La base imponibile per il calcolo dell’IVIE dipende dal luogo in cui si trova l’immobile:
- se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE), ossia Norvegia, Islanda e Liechtenstein, che garantisce un adeguato scambio di informazioni, si considera il valore catastale dello Stato estero;
- se, invece, l’immobile si trova in un Paese extra-UE (per esempio Regno Unito), si fa riferimento al costo d’acquisto risultante dall’atto o al valore di mercato riscontrabile nel luogo in cui si trova il bene.
In caso di immobili costruiti, il parametro di riferimento è dato dal costo della costruzione.
Scopri di più su Conti correnti bancario e postale in successione: cosa succede al conto di un defunto?

Qual è l’aliquota IVIE per il 2026?
Una volta individuata la base imponibile da prendere in considerazione, l’imposta dovuta è pari all’1,06% sul valore degli immobili. Il tributo effettivamente dovuto, come l’IVAFE, è calcolato sulla base della quota di possesso.
Ne consegue che, se possiedi un immobile all’estero e la tua quota è pari al 50%, perché l’immobile è cointestato, devi calcolare l’imposta totale dovuta sull’immobile e poi versi solo il 50% di tua spettanza.
L’imposta non è dovuta se l’importo non supera i 200,00 euro, come valore totale indipendentemente da eventuali quote e periodo di possesso.
Scopri di più su IMU e TARI sulla seconda casa: chi ha diritto alle esenzioni?
Abitazione principale e IVIE
Per armonizzare l’IVIE alla domestica IMU, la L. n. 208/2015 ha stabilito che il tributo sugli immobili esteri non si applica alle abitazioni principali e alle relative pertinenze, e alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale esenzione dal pagamento dell’IVIE non si applica a tutti gli immobili che in Italia sono gravati dall’IMU, ancorché siano considerate abitazioni principali. Si tratta delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e palazzi eminenti), per le quali si applica l’aliquota nella misura ridotta dello 0,4%.
Ti potrebbe interessare Si può vivere in un locale accatastato C2?
Come si dichiara l’IVIE
Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero, valgono le stesse regole previste per IVAFE. Il contribuente è tenuto a compilare il quadro RW del modello redditi PF o W del modello 730 a mezzo F24. Per il versamento dell’IVIE, si applicano le medesime regole previste per l’IRPEF, comprese le modalità riguardanti importi e date di acconto e saldo.
I codici tributo, come per l’IVAFE, sono espressamente indicati dall’Agenzia delle Entrate e variano in ragione della natura del soggetto tenuto al versamento dell’imposta e al pagamento a titolo di acconto o di imposta.
Differenze IVIE E IVAFE – Domande frequenti
Sì. L’IVIE colpisce gli immobili all’estero a qualsiasi uso destinati, quindi anche la casa vacanza o l’appartamento vuoto. L’unica esenzione riguarda l’abitazione principale e le sue pertinenze, tranne quelle di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), che pagano l’aliquota ridotta dello 0,4%.
Di regola sì, anche sotto le soglie di versamento, nel quadro RW del modello Redditi PF o nel quadro W del 730. Per i conti esteri non c’è obbligo di monitoraggio se il valore massimo nell’anno non supera i 15.000 euro (art. 4, D.L. n. 167/1990).
Se i beni immobili o le attività finanziarie estere sono intestati a entrambi i coniugi in regime di comunione legale, l’obbligo di monitoraggio nel Quadro RW o W e il pagamento di IVIE e IVAFE si considerano ripartiti al 50% ciascuno.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
- L. n. 208/2015
- D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 174, art. 41
- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi 13-23;
- L. 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), per l’aliquota IVIE all’1,06% e l’IVAFE al 4 per mille;
- D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4 (monitoraggio fiscale);
- Circolare Agenzia delle Entrate 2 luglio 2012, n. 28/E.
Vuoi una consulenza legale sull'argomento? Chiedi Gratis ad un Avvocato
- +3000 avvocati pronti ad ascoltarti
- Consulenza Legale Online - Telefonica, in webcam, scritta o semplice preventivo gratuito
- Anonimato e Riservatezza - La tua consulenza verrà letta solo dall'avvocato che accetterà di rispondere
Altro su Tasse e imposte
Approfondimenti, novità e guide su Tasse e imposte