Invalidità civile: come richiedere un sostegno economico

L’esplosione del coronavirus ha reso necessario l’introduzione di nuove tutele sul fronte salute e igiene sul lavoro per alcune categorie di lavoratori.
Si tratta dei cosiddetti lavoratori fragili: ecco chi sono e quali sono tutte le novità che li riguardano, come indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro e della Salute n. 13 del 4 settembre 2020.
Il termine lavoratori fragili indica tutti i lavoratori che hanno delle patologie preesistenti a cause delle quali potrebbero avere conseguenze anche molto gravi nel caso di infezione da covid-19.
Questa categoria di lavoratori, per la quale il coronavirus potrebbe anche essere letale, ha il diritto di chiedere al proprio datore di lavoro l’attuazione di misure di sorveglianza sanitaria adeguate, anche nei casi in cui l’azienda non sia tenuta a nominare il medico competente, ovvero la figura che dovrebbe occuparsi della sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore fragile (su richiesta) a fare una visita:
La condizione di fragilità del lavoratore deriva e dipende:
Si tratta di una condizione che viene considerata in modo temporaneo, ovvero in relazione all’emergenza coronavirus.
I lavoratori fragili sono stati definiti dall’articolo 26 comma 1 bis del DL 104/2020 (ovvero il decreto agosto), nel quale si fa riferimento ai dipendenti pubblici e privati che siano in possesso di una certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie o dal medico di base.
In tale certificazione si evidenzia una condizione di rischio che può derivare da:
L’età non è una condizione necessaria per stabilire se un lavoratore possa rientrare nella categoria dei lavoratori fragili.
Il medico competente è la figura che ha il compito di coadiuvare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione necessarie in relazione all’emergenza pandemica.
In particolare, tra le sue mansioni ci saranno:
Le assenze dal lavoro dei lavoratori fragili vengono equiparate al ricovero ospedaliero.
La legge di conversione del decreto agosto aveva introdotto la regola per la quale i lavoratori fragili:
Il messaggio INPS n. 3653 ha specificato che ai lavoratori fragili in sorveglianza precauzionale non potrà essere applicata la tutela previdenziale del ricovero ospedaliero.
Quindi il lavoratore, anche se fragile, non sarà messo in malattia, ma continuerà a svolgere le proprie attività da remoto.
Ovviamente, nel caso di malattia accertata dal medico, il lavoratore fragile riceverà la prestazione previdenziale prevista, ricevendo la relativa indennità di malattia INPS.
Nell’ipotesi, invece, dei lavoratori fragili dichiarati inidonei, sarà assegnata, in modo temporaneo, la malattia d’ufficio.
Il messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021 ha chiarito le novità che sono state previste dalla legge di Bilancio 2021 in merito alla tutela dei lavoratori fragili, nonché di quelli in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria.
Per i lavoratori fragili è stato previsto un nuovo periodo di tutela, compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2021, nel corso del quale avranno il diritto di continuare a lavorare in smart working.