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Decreto legge 2 febbraio 2022: le nuove regole per la scuola dal 7 febbraio

Quali sono le nuove regole introdotte dal decreto legge 2 febbraio 2022 e le novità sulla quarantena previste dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

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  • Il 2 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un nuovo decreto-legge.
  • Il decreto contiene Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo
  • Analizziamo di seguito le nuove regole relative alla gestione della crisi pandemica, in particolare quelle che riguardano il green pass, la scuola e i visitatori provenienti dall’estero. 

Come cambia il green pass

Nonostante le ipotesi che erano state fatte pochi giorni fa sulla nuova durata del green pass per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale facendo la terza dose, la novità più significativa riguarda l’abolizione delle restrizioni previste in zona rossa per coloro che hanno il Green Pass Rafforzato.

Nel nuovo decreto 2 febbraio 2022, viene stabilito che:

  • il green pass che si ottiene con la terza dose ha efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni, quindi non sarà prevista una quarta dose;
  • chi ha contratto il covid ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, viene equiparato a chi si è sottoposto alla terza dose.
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Nuove regole quarantena per la scuola

A scuola entreranno in vigore, a partire da lunedì 7 febbraio 2022, nuove regole per la gestione della quarantena nel caso di contatto con soggetti positivi. 

Ci saranno prassi differenti da rispettare a seconda che si tratti di:

  1. scuola per l’infanzia;
  2. scuola primaria;
  3. scuola secondaria. 

Vediamo di seguito cosa cambia nel dettaglio.

1. Scuola per l’infanzia

In caso di soggetti positivi a scuola:

  • la lezioni continuano in presenza, se il numero non è superiore a 4;
  • a partire dal quinto caso di positività che si presenta in contemporanea, le attività didattiche vengono sospese per 5 giorni

2. Scuola primaria

Le regole da applicare nella scuola primaria sono state raccolte nella tabella che segue.

Numero di positivi in classeCosa fare
Fino a 4 casi positiviLe lezioni continuano in presenza con  con l’utilizzo di mascherina FFP2 da parte di insegnanti e alunni che hanno più di 6 anni, e fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo 

È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto
Dal 5° caso in poi L’attività didattica prosegue in presenza solo per chi:
  • ha concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;
  • è guarito da meno di 120 giorni;
  • ha  effettuato la dose di richiamo.

Insegnanti e alunni con più di 6 anni dovranno indossare le mascherine FFP2 per 10 giorniTutti gli altri soggetti svolgeranno le lezioni in didattica digitale integrata per 5 giorni

3. Scuola secondaria di 1° e 2° grado 

Per quanto riguarda, invece, le nuove regole previste nel decreto legge 2 febbraio 2022 per la scuola secondaria di 1° e 2° grado, le attività proseguono in presenza con la mascherina FFP2 nel caso in cui ci fosse un solo positivo. 

In presenza di 2 o più casi, invece, potranno svolgere le lezioni in presenza (sempre con  la mascherina FFP2 per 10 giorni) soltanto i soggetti che:

  • hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;
  • o sono guariti da meno di 120 giorni;
  • oppure, hanno effettuato la dose di richiamo. 

Tutti gli altri, seguiranno le lezioni per 5 giorni in didattica digitale integrata.

Decreto legge 2 febbraio : circolazione degli stranieri in Italia

Gli stranieri che giungono in Italia dovranno effettuare, per entrare nel nostro Paese, un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore).

Potranno inoltre accedere alle attività per le quali è previsto il Green Pass Rafforzato qualora:

  • siano in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione sia con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, sia con uno non autorizzato e non riconosciuto come equivalente;
  • siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione.
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Circolare Ministero della Salute 4 febbraio 2022

Il 4 febbraio 2022 è stata invece rilasciata una Circolare del Ministero della Salute con la quale vengono modificate le regole sulla durata della quarantena di alcuni soggetti. 

 In particolare, la quarantena viene ridotta a 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo (e termina con esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo) per:

  • i  soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni;
  • i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo. 

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi, ci consiglia di farei un test diagnostico, e di indossare, a prescindere, la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi al termine della quarantena. 

SCARICA LA CIRCOLARE:

Autosorveglianza

È invece prevista l’autosorveglianza di 5 giorni per i contatti stretti asintomatici che: 

  • abbiano ricevuto la dose booster;
  • oppure, abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  • oppure, siano guariti nei 120 giorni precedenti;
  • oppure, siano guariti dopo il completamento del ciclo primario.

In questi casi, è previsto un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Nel caso in cui si fosse asintomatici, invece, il tampone si dovrà eseguire al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti positivi. In aggiunta, nei 10 giorni successivi all’ultima esposizione con un positivo, si dovrà sempre indossare la mascherina FFP2. 

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Gregorio Gentile
Consulente del lavoro
Appassionato di scrittura per il web e di diritti dei lavoratori, collabora con la redazione di deQuo per alimentare il suo desiderio di giustizia nel mondo.
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