Genitore collocatario prevalente: chi è, cosa può decidere e quali diritti ha
Il genitore collocatario prevalente è quello con cui il figlio vive principalmente dopo la separazione o il divorzio. Un concetto diverso dall'affidamento, spesso confuso con esso. Ecco cosa dice la legge, quali decisioni spettano a lui e come viene stabilita la collocazione del figlio.
Quando una coppia con figli si separa, le domande più urgenti riguardano dove andrà a vivere il bambino, chi decide per la scuola, per le visite mediche, per le vacanze. Le parole “affidamento” e “collocazione” vengono usate come sinonimi, ma non lo sono: si tratta di due concetti distinti, con conseguenze diverse, che operano sempre nell’interesse dei figli minori.
In questo articolo trovi:
- cosa si intende per genitore collocatario prevalente e in cosa differisce dal genitore affidatario;
- quali decisioni può prendere autonomamente e quali richiedono il consenso di entrambi i genitori;
- come viene stabilita e modificata la collocazione prevalente del figlio dal giudice.
Affidamento e collocazione: che differenza c’è?
Prima di parlare del genitore collocatario prevalente, è necessario fare chiarezza su una distinzione che la legge traccia in modo preciso. L’affidamento riguarda la responsabilità genitoriale: chi esercita il diritto-dovere di prendere le decisioni importanti per il figlio (scuola, salute, religione, residenza).
Con la L. 54/2006 sull’affidamento condiviso, poi recepita nel Codice civile dal D.Lgs. 154/2013, la regola è diventata l’affidamento condiviso previsto dall’art. 337-ter c.c.: entrambi i genitori esercitano in modo congiunto la responsabilità genitoriale, anche dopo la separazione. L’affidamento esclusivo – disciplinato dall’art. 337-quater c.c. – è previsto solo quando l’affidamento a uno dei due è contrario all’interesse del minore.
La collocazione riguarda, invece, la residenza abituale del figlio: con chi vive di fatto il bambino, dove dorme, mangia, trascorre le sue giornate. La collocazione può essere:
- paritaria, quando il figlio trascorre tempi sostanzialmente uguali con entrambi i genitori;
- prevalente presso uno dei genitori, che diventa appunto il genitore collocatario prevalente.
La situazione più comune in Italia è quella dell’affidamento condiviso con collocazione prevalente: entrambi i genitori sono co-affidatari e condividono la responsabilità genitoriale, ma il figlio vive principalmente con uno di loro.
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Chi è il genitore collocatario prevalente?
Il genitore collocatario prevalente è quello presso cui il figlio risiede in modo principale, con cui trascorre la maggior parte del tempo nella vita quotidiana. L’altro genitore – il cosiddetto genitore non collocatario – ha diritto di vedere il figlio nei tempi stabiliti dal giudice o nell’accordo tra le parti: weekend alternati, alcune sere infrasettimanali, metà delle vacanze scolastiche.
La figura del “genitore collocatario prevalente” non è definita espressamente nel Codice civile: è una categoria elaborata dalla prassi giudiziaria e dalla dottrina per descrivere quelle situazioni in cui, pur in presenza di affidamento condiviso, il figlio ha una residenza principale presso uno dei genitori.
Il figlio mantiene la propria residenza anagrafica presso il genitore collocatario prevalente, salvo diversa disposizione del giudice.
Chi decide cosa?
In regime di affidamento condiviso, le decisioni di ordinaria amministrazione spettano al genitore che in quel momento si trova con il figlio, senza che sia necessario consultare l’altro.
Rientrano nell’ordinaria amministrazione:
- la gestione quotidiana dei pasti, degli orari, delle attività pomeridiane;
- le piccole spese di routine;
- il medico di base per una febbre o una visita di controllo ordinaria;
- le uscite scolastiche di routine.
Le decisioni di straordinaria amministrazione, invece, richiedono il consenso di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 316 c.c. Tra queste:
- la scelta della scuola e degli istituti educativi;
- interventi chirurgici o terapie mediche non urgenti;
- il cambio di residenza in un’altra città;
- la scelta di attività sportive, religiose o culturali di rilievo;
- il rilascio del passaporto e i viaggi all’estero prolungati.
Se i genitori non trovano accordo su una decisione di straordinaria amministrazione, ciascuno può rivolgersi al giudice, che decide tenendo conto dell’interesse del figlio (art. 337-ter, comma 3, c.c.).
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Collocazione e assegno di mantenimento per il figlio
Il genitore collocatario prevalente, di norma, riceve un assegno di mantenimento dall’altro genitore. La logica è diretta: se il figlio vive principalmente con te, sostieni la maggior parte delle spese quotidiane, e l’altro genitore contribuisce in modo monetario.
L’assegno non è automatico né fisso: viene stabilito dal giudice – o nell’accordo di separazione – tenendo conto di diversi fattori:
- le esigenze del figlio (età, salute, istruzione, attività extrascolastiche);
- il tenore di vita goduto durante la convivenza o il matrimonio;
- le risorse economiche di ciascun genitore;
- il tempo trascorso con il figlio da parte di ognuno.
Se la collocazione è quasi paritaria, l’assegno può essere ridotto o azzerato, con i genitori che sostengono direttamente le spese durante i rispettivi periodi. La Corte di Cassazione – tra le altre con la pronuncia n. 12377/2022 – ha confermato che il mantenimento del figlio deve essere proporzionale alle risorse di entrambi i genitori e al peso concreto di cura che ciascuno sostiene.
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Il genitore collocatario può trasferirsi con il figlio?
Questa è una delle domande più frequenti – e delicate. La risposta è: non senza il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del giudice.
Trasferirsi con il figlio in un’altra città – o in un altro Paese – senza accordo e senza l’ok del giudice può configurare il reato di sottrazione di minore ai sensi dell’art. 574 del Codice penale, oltre a costituire una violazione del provvedimento giudiziario che regola l’affidamento.
Se il trasferimento viene richiesto da uno dei genitori e l’altro non lo autorizza, il giudice valuta l’interesse del minore: le ragioni del trasferimento (lavorative, familiari, di salute), l’impatto sulla continuità del rapporto con l’altro genitore e la rete affettiva del bambino. Non esiste un esito predeterminato: ogni caso viene valutato in modo concreto.
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Come il giudice stabilisce la collocazione prevalente
Il giudice – o i genitori nell’accordo di separazione omologato – stabilisce la collocazione prevalente tenendo conto dell’interesse del minore, come previsto dall’art. 337-ter c.c. Non esiste alcuna regola che favorisce automaticamente uno dei due genitori: né la madre né il padre hanno un “diritto prioritario” alla collocazione.
I dati statistici mostrano però che in Italia i figli sono ancora più frequentemente collocati presso la madre. Secondo i dati del Ministero della Giustizia sulle separazioni, nella maggioranza dei casi di separazione con figli minori la collocazione prevalente risulta stabilita presso la madre.
I criteri che il giudice valuta concretamente sono:
- la stabilità e continuità delle relazioni del figlio con entrambi i genitori e con la rete affettiva (art. 337-ter, comma 1, c.c.);
- la capacità di ciascun genitore di favorire il rapporto del figlio con l’altro – uno dei criteri più rilevanti nella giurisprudenza recente;
- la vicinanza alle scuole, agli amici, ai nonni;
- le disponibilità di tempo e le esigenze lavorative di ciascuno;
- l’età e le preferenze del figlio, tenute in conto in modo crescente con l’aumentare dell’età.
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Quando la collocazione può cambiare
La collocazione prevalente non è definitiva. Se le circostanze cambiano in modo significativo, uno dei genitori può chiedere al giudice la revisione del provvedimento ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. Situazioni che possono giustificare una modifica:
- trasferimento in un’altra città del genitore collocatario o di quello non collocatario;
- comportamenti del genitore collocatario pregiudizievoli per il minore;
- sistematico ostruzionismo al diritto di visita dell’altro genitore;
- volontà espressa dal figlio, soprattutto se adolescente;
- cambiamento delle esigenze del figlio con la crescita.
La Corte di Cassazione – tra le altre con la sentenza n. 9764/2019 – ha ribadito che la revisione delle condizioni di affidamento e collocazione deve rispondere a un cambiamento oggettivo e rilevante delle circostanze, non a un semplice desiderio del genitore o a contrasti personali tra gli ex coniugi.
Separazione, affidamento e collocazione dei figli sono materie in cui ogni caso è diverso e in cui le scelte prese oggi possono avere conseguenze durature. Consulta un avvocato specializzato in diritto di famiglia prima di prendere qualsiasi iniziativa: capire i tuoi diritti e i tuoi doveri è il punto di partenza per tutelare te e i tuoi figli nel modo migliore.
Genitore collocatario prevalente – Domande frequenti
Il genitore affidatario è quello a cui è attribuita la responsabilità genitoriale (le decisioni importanti sul figlio). Il genitore collocatario è quello presso cui il figlio vive principalmente. Con l’affidamento condiviso, entrambi i genitori sono affidatari, ma uno solo può essere il collocatario prevalente. Con l’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), le due figure coincidono nello stesso genitore.
Il figlio non ha un potere di scelta vincolante, ma il giudice tiene conto della sua volontà in modo proporzionale all’età e alla maturità. Dai 12 anni in su il figlio viene spesso sentito direttamente dal giudice o da un ausiliario (psicologo, consulente tecnico), e la sua opinione ha un peso crescente nel provvedimento finale.
Le spese straordinarie – come la scuola privata – richiedono il consenso di entrambi i genitori. Se uno dei due non è d’accordo, la spesa non può essere imposta unilateralmente. Se il giudice non ha già autorizzato quella categoria di spesa nel provvedimento, il contrasto va risolto davanti al giudice. È consigliabile regolare questo aspetto nel dettaglio nell’accordo di separazione o divorzio.
Il mancato rispetto sistematico dei tempi di visita può avere conseguenze rilevanti. Il giudice può modificare le condizioni di affidamento e disporre la collocazione presso l’altro genitore. Nei casi più gravi, il genitore che ostacola le visite può essere condannato ai sensi dell’art. 388 del Codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) o dell’art. 574 del Codice penale (sottrazione di minore).
Sì. Se il genitore collocatario trascura i doveri di cura o mette a rischio il benessere del figlio, l’altro genitore può chiedere al giudice la modifica della collocazione ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c. È necessario documentare in modo adeguato i comportamenti contestati. Spesso in questi procedimenti il tribunale dispone anche una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per valutare le capacità genitoriali di entrambi.
No. L’obbligo di mantenimento del figlio e il diritto di visita sono due profili giuridicamente distinti. Il mancato pagamento dell’assegno stabilito dal giudice configura il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ai sensi dell’art. 570 del Codice penale. Se l’altro genitore ostacola le visite, il rimedio è rivolgersi al giudice, non smettere di pagare.
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