Detrazioni coniuge a carico 2025: quali sono e a chi spettano
Si avvicina il periodo della dichiarazioni dei redditi. Cosa sono le detrazioni per il coniuge a carico? Qual è l'ammontare della detrazione? Vediamolo insieme.
- Come ogni anno, in occasione del periodo della dichiarazione dei redditi, è necessario porsi il problema delle detrazioni.
- All’art. 12 TUIR sono previste detrazioni anche per i familiari a carico, tra cui coniuge, figli ed altri conviventi.
- La detrazione spetta anche in caso di unione civile, ma non per le convivenze di fatto.
Le detrazioni sono sempre una questione molto spinosa. L’ordinamento prevede, all’art. 12 del TUIR, una detrazione per coniuge a carico, così come per altri familiari conviventi.
Nel seguente articolo esamineremo l’ipotesi delle detrazioni per coniuge a carico. In particolare, ci soffermeremo sulle condizioni per ottenere la detrazione.
Ti indicheremo poi quali soggetti hanno diritto alla detrazione e come è possibile ottenerla. Per esempio, una delle modalità più comuni è la detrazione diretta in busta paga.
Cosa significa familiare a carico?
In prossimità del periodo per la dichiarazione dei redditi, ogni anno, si pone il problema delle detrazioni. Quali sono? Come e in che percentuale si procede alla detrazione fiscale? Sono tra le le domande più frequenti.
Fanno parte delle detrazioni ammesse rispetto all’imposta IRPEF anche quelle per i coniugi a carico. Sono considerati a carico i familiari che hanno un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il limite in questione è elevato a 4.000 per i figli di età superiore a 24 anni.
Anche il coniuge, come i figli, può essere a carico dell’altro partner, quando non ha reddito o un reddito nei limiti indicati.
Possono quindi essere considerati a carico:
- il coniuge;
- i figli di età uguale o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 – questo in quanto l’assegno unico per i figli ha sostituito la detrazione per i figli fino ai 21 anni di età;
- altri familiari conviventi.
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Quali redditi si considerano?
Non tutti i redditi rientrano nella valutazione del limite indicato nel precedente paragrafo. Per esempio, non vi rientrano:
- le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
- le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
- le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- le pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- la pensione di invalidità per cause di servizio;
- le indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- l’assegno di maternità per la donna lavoratrice;
- le rendite INAIL.
Non sono computati neanche i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi soggetti a tassazione a fonte. Rientrano nella prima categoria:
- i redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annui;
- gli interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, i premi e le vincite al gioco in Italia;
- i proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
- il riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.
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Detrazione per il coniuge a carico 2025: quando si applica?
Come dicevamo nei precedenti paragrafi, rientrano nelle detrazioni ai fini IRPEF anche quelle per il coniuge a carico. In particolare, questa possibilità è affermata dall’art. 12 TUIR. La norma stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono degli importi per carichi di famiglia, soprattutto per quanto riguarda il coniuge, se questo non è legalmente ed effettivamente separato.
In particolare, la norma prevede che si detraggano:
- 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro, ma non a 40.000 euro;
- 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro.
Se il contribuente ha una retribuzione superiore a 80.000 euro, non ha diritto alla detrazione per coniuge a carico.
Il comma 1, lettera b) dell’art. 12 del TUIR comprende anche una maggiorazione- In particolare, si legge che la detrazione spettante calcolata secondo quanto previsto sopra è aumentata di un importo pari a:
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro, ma non a 29.200 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro, ma non a 34.700 euro;
- 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro, ma non a 35.000 euro;
- 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro, ma non a 35.100 euro;
- 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro, ma non a 35.200 euro.
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Ordine delle detrazioni
L’Agenzia delle Entrate ha previsto in una circolare che le detrazioni all’IRPEF si applicano nel seguente ordine:
- coniuge;
- figlio;
- altro familiare.
Tale ordine è derogabile, attribuendo la detrazione ad un contribuente ad un posto più basso se:
- ha un reddito complessivo più elevato;
- sostenga effettivamente il carico economico del familiare.
Le detrazioni per i figli a carico che hanno tra 21 e 30 anni sono pari a 950 euro per ciascun figlio. In presenza di più figli, la soglia di reddito per la detrazione – che è pari a 95.000 euro – viene incrementata di 15.000 euro per ogni figlio, come riportato nella tabella che segue.
Totale figli | Soglia di reddito per la detrazione |
1 figlio | 95.000 euro |
2 figli | 95.000 + 15.000 = 110.000 euro |
3 figli | 95.000 + 30.000 = 125.000 euro |
4 figli | 95.000 + 45.000 = 140.000 euro |
A chi spetta la detrazione per coniuge a carico?
I beneficiari di questa detrazione fiscale sono:
- il lavoratore dipendente;
- il lavoratore autonomo;
- il pensionato;
- in generale, qualsiasi contribuente titolare di un reddito imponibile IRPEF, ossia un reddito assoggettato a tassazione.
La detrazione per coniuge a carico spetta, dunque, quando si verificano le seguenti condizioni:
- il contribuente è titolare di un reddito imponibile IRPEF e, quindi, di un reddito complessivo, quale è il lavoratore dipendente con il proprio reddito in busta paga, il pensionato con il proprio reddito da pensione, il lavoratore autonomo con il proprio reddito da partita IVA, ecc.;
- il coniuge del contribuente è non legalmente ed effettivamente separato;
- il coniuge del contribuente ha un reddito complessivo proprio non superiore a 2.840,51 euro;
- la detrazione spetta alla moglie o al marito a carico fiscalmente nell’anno d’imposta.
Al verificarsi di tutte le condizioni, il contribuente può ottenere la riduzione della propria imposta lorda, ovvero la detrazione per coniuge a carico rientrante nell’art. 12 del TUIR.
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Per quali coniugi spetta la detrazione?
Nel paragrafo precedente, abbiamo indicato chi beneficia della detrazione per coniuge a carico. Procediamo ora a stabilire cosa si intende per coniuge.
Il comma 1 dell’art. 12 del TUIR – che tra l’altro contiene anche altre detrazioni per carichi di famiglia, quali la detrazione per figli a carico e le detrazioni per altri familiari a carico – stabilisce che la detrazione spetta “per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato”.
Questa, come tante altre norme dell’ordinamento, però, deve scontrarsi con l’evoluzione sociale e giuridica del concetto di famiglia.
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Convivenza e unioni civili
Oggi, infatti, la famiglia non è più fondata sul matrimonio eterosessuale, ma forme di rapporti equivalenti a quello coniugale sorgono anche nell’ambito delle unioni civili e delle convivenze di fatto.
Sul punto, possiamo fare qualche considerazione, partendo dall’esame della legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e recante disposizioni in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
La normativa ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché le convivenze di fatto. In particolare, l’articolo 1 ha normato sia le unioni civili, sia le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Al comma 76 prevede che:
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Quindi, la detrazione si applica anche per l’unito civilmente, ma non spetta in caso di convivenza di fatto.
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Detrazioni per coniuge a carico: come funzionano
In alcuni casi, anzi nella maggior parte, la detrazione si applica direttamente sulla busta paga del lavoratore. Nello specifico, la detrazione per coniuge a carico non spetta per ogni giorno di rapporto di lavoro, ma è riconosciuta durante l’anno, quindi si riceve in modo annuale, anche se il rapporto dura pochi mesi.
In pratica, la detrazione per coniuge a carico è applicata al reddito da lavoro dipendente presunto per l’anno di imposta. Rispetto ai pensionati, si applica alla rata mensile in considerazione del reddito complessivo annuale presunto. Nel caso della partita IVA, la detrazione va calcolata e percepita in sede di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.
La detrazione è calcolata sul reddito complessivo del contribuente. Tale regola opera anche in caso di applicazione di regime forfettario. In questa ipotesi, il reddito derivante dall’attività è compreso nel calcolo delle detrazioni fiscali.
Eventualmente, è possibile procedere ad applicare le detrazioni anche mediante modello 730, pure nella versione precompilata.
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Detrazioni coniuge a carico 2025 – Domande frequenti
La detrazione per il coniuge a carico è una riduzione dell’imposta lorda IRPEF, in conseguenza della presenza nel proprio nucleo familiare del coniuge con reddito basso.
Il coniuge deve avere un reddito annuo inferiore o uguale a 2840,51 euro per essere considerato a carico.
La detrazione per il coniuge a carico si può ottenere direttamente in busta paga, oppure sulla rata mensile se si è pensionati o anche mediante dichiarazione con modello 730.
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