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Associazioni non riconosciute: che differenza c’è con le associazioni riconosciute

Sai che i partiti sono un'associazione non riconosciuta? Conosci la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta? Quali sono gli enti che non hanno personalità giuridica? Vediamolo insieme.

associazioni non riconosciute
  • Le associazioni non riconosciute sono associazioni prive di personalità giuridica, perché non hanno provveduto alla registrazione presso l’autorità pubblica.
  • Acquistano personalità mediante registrazione, previo controllo della congruità del patrimonio per perseguire lo scopo sociale.
  • Si compongono di organi dominanti, quali l’assemblea e i soci, e organi serventi, ossia gli amministratori nominati dall’assemblea.

Le associazioni sono enti che non perseguono scopo di lucro. In genere, hanno scopi di utilità sociale, ma non necessariamente si tratta dell’unico scopo che possono perseguire.

Nel contesto associativo italiano, le principali associazioni non sono riconosciute. Questo consente di garantire una maggiore autonomia, perché sono totalmente sottratte al controllo dell’autorità pubblica. Molte associazioni assumono anche un ruolo determinane per l’organizzazione del Paese, come nel caso dei sindacati o dei partiti politici.

Nel presente articolo cercheremo di esaminare brevemente le funzioni delle associazioni non riconosciute, le caratteristiche principali e le differenze rispetto alle associazioni riconosciute. Se sei interessato, ti spiegheremo come sono regolate e cosa possono fare.

Associazioni non riconosciute: cosa sono e come si sono evolute

Per iniziare, ci sembra opportuno soffermiamoci sull’evoluzione dell’approccio che l’ordinamento ha assunto rispetto agli enti non aventi scopo di lucro e come questo abbia inciso sulle modalità di riconoscimento di un’associazione. Queste sono cambiate nel corso degli anni. Si è passati infatti da un sistema concessiorio ad un sistema autorizzatorio.

L’ordinamento non vedeva di buon occhio le associazioni, soprattutto se non riconosciute. Erano considerate corpi intermedi tra lo Stato e il cittadino, proprio per tale ragione da disincentivare o comunque sottoporre a controllo dell’autorità pubblica. In questa prospettiva, la PA, in genere il Prefetto, procedeva ad un controllo penetrante del soggetto richiedente il riconoscimento.

Era in primo luogo necessario che l’associazione presentasse istanza. L’autorità pubblica poi procedeva a verificare:

  • il fine perseguito dall’ente, il quale doveva essere di utilità sociale;
  • l’entità del patrimonio, se fosse sufficiente a perseguire lo scopo;
  • se erano già riconosciuti enti che perseguissero tale scopo.
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Associazioni non riconosciute e Costituzione

Con l’avvento della Costituzione, invece, muta la prospettiva e l’approccio alle associazioni. Gli enti non lucrativi sono valorizzati da alcune norme quali:

  1. art. 2 Cost.: le associazioni sono un luogo di formazione della personalità dell’individuo, per questa ragione devono essere tutelate;
  2. art. 39 Cost.: la norma che attribuisce al sindacato una funzione fondamentale nell’organizzazione del Paese. La norma afferma che l’organizzazione del sindacato è libera, la legge può solo imporre la registrazione. Ad oggi, tale onere non è mai stato adempiuto, dunque, i sindacati sono a tutti gli effetti associazioni non riconosciute;
  3. art. 49 Cost.: prevede la possibilità del cittadino di associarsi liberamente in partiti. Dunque, attribuisce ad altra associazione non riconosciuta un ruolo fondamentale nella vita democratica del Paese.

Alla luce di questa evoluzione, anche le modalità di riconoscimento sono variate. Attualmente, è sufficiente l‘iscrizione nell’ente in appositi registri – l’autorità pubblica provvede solo a verificare se il patrimonio sia congruo allo scopo prefigurato.

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associazioni non riconosciute

Associazioni non riconosciute: obblighi, esempi, caratteristiche

Le associazioni non riconosciute appartengono alla categoria degli enti privi di riconoscimento statale, cioè enti non dotati di personalità giuridica.

Esse sono organizzazioni spontanee e stabili di persone per perseguire uno scopo comune a carattere non economico. Sono prive del riconoscimento statale, perché non l’hanno chiesto o perché è stato negato. L’ordinamento giuridico riconosce efficacia agli accordi intervenuti tra gli associati in merito all’ordinamento interno, cioè ai rapporti degli associati tra loro e all’amministrazione dei beni.

La principale differenza con le associazioni riconosciute è che queste hanno personalità giuridica che deriva dal riconoscimento. Non altrettanto accade per le associazioni non riconosciute.

Inoltre, altra differenza fondamentale è nella costituzione:

  • le associazioni non riconosciute possono essere costituite tramite qualsiasi atto nel rispetto del principio della libertà della forma;
  • le associazioni riconosciute, invece, sono costituite mediante atto pubblico, proprio perché è necessaria la registrazione.

Differenze tra associazione riconosciuta e non riconosciuta

Associazioni riconosciuteAssociazioni non riconosciute
Personalità giuridicaNo personalità giuridica
Autonomia patrimoniale perfettaAutonomia patrimoniale imperfetta
Requisiti di forma: atto pubblicoNessun requisito di forma

Associazioni non riconosciute: quali sono

Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso in Italia. In genere, si ricorre a tale struttura laddove non si intenda sottoporre l’ente al controllo pubblicistico.

Tale esigenza è di matrice tendenzialmente ideologica, in quanto si vuole idealmente garantire indipendenza del soggetto ente rispetto all’autorità di Governo, anche se opera con un controllo indiretto e tendenzialmente formale.

Sono, per esempio, associazioni non riconosciute i partiti e sindacati. Possono essere impiegate anche per perseguire scopi utilitaristici e altruistici, come nel caso delle associazioni che costituiscono enti del terzo settore.

Questi sono in genere:

  • organizzazioni di volontariato, cioè associazioni che svolgono una funzione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

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Regime associazione non riconosciuta

Possiamo ora esaminare brevemente anche il regime delle associazioni non riconosciute. Come per le associazioni dotate di personalità giuridica, anche queste si caratterizzano per la presenza di organi dominanti e serventi. L’organo dominante per eccellenza è l’assemblea, che è composta da tutti i soci. Questa può essere progressivamente ampliata man mano che soggetti esterni si associano.

Prende le decisioni principali: può infatti liberamente disporre dello scopo dell’associazione, eventualmente modificandolo. Questa è la principale differenza rispetto alle fondazioni, dove, invece, il fondatore o i fondatori non possono disporre, modificando o liquidando la fondazione, dello scopo di destinazione.

Gli organi serventi sono, invece, gli amministratori, nominati e revocati dall’assemblea. Dato che questi enti non sono riconosciuti dallo Stato non hanno personalità giuridica.

La disciplina giuridica delle associazioni non riconosciute è contenuta negli articoli 36 e seguenti del codice civile. Alle associazioni non riconosciute è attribuita la capacità processuale: possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o la direzione dell’associazione (art. 36, comma 2 c.c.). L’associazione non riconosciuta può ricevere donazioni e lasciti testamentari.

Uno degli aspetti su cui ha inciso maggiormente l’avvento della Costituzione riguarda la c.d. giustizia associativa. Infatti, in vigenza della precedente impostazione, si riteneva che per le associazioni non riconosciute non fosse possibile far valere eventuali controversie in sede giudiziaria. Ciò significava che il regime statutario non acquisisse rilievo nell’ambito dell’ordinamento generale. Quindi, eventuali conflitti erano risolti dall’associazione stessa.

Con l’avvento della Costituzione anche questo aspetto muta radicalmente. Infatti, si ritiene ad oggi che anche i conflitti nell’ambito delle associazioni non riconosciute possano essere conosciute dal giudice ordinario.

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Associazioni non riconosciute: il fondo comune

I contributi degli associati ed i beni acquistati con essi costituiscono il fondo comune dell’associazione, nei confronti del quale si realizza una comunione.

A differenza della comunione ordinaria, nel caso delle associazioni non riconosciute i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la propria quota di recesso finché dura la associazione.

Ciò perché il fondo comune è destinato al pagamento dei debiti dell’associazione, per cui a garanzia dei creditori è prevista la intangibilità del fondo sino a quando tutti i debiti sociali non siano estinti.

Chi risponde per i debiti delle associazioni non riconosciute?

L’associazione non riconosciuta ha un’autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò significa che i creditori non possono far valere i propri diritti sul patrimonio dei singoli associati, ma solo sul fondo comune; in ogni caso, per le obbligazioni dell’associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

L’art. 38 c.c., infatti, afferma che i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune […] delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Tutto ciò diverge da quel che accade nel campo delle associazioni riconosciute, le quali godono di una autonomia patrimoniale definita perfetta: il riconoscimento statale, conferito nel caso di esame positivo della congruità del patrimonio dell’ente con gli scopi prefissati, funge da garanzia per il soddisfacimento delle pretese creditizie.

I creditori possono, infatti, fare affidamento sull’esistenza di un patrimonio che si presume idoneo al raggiungimento dello scopo prefissato.

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Come sono regolate le associazioni non riconosciute?

Come abbiamo visto, il codice civile prevede espressamente le associazioni non riconosciute. Tuttavia, non è disciplinata la fondazione non riconosciuta o di fatto.

Questa altro non sarebbe che una forma di patrimonio destinato, privo di personalità giuridica. Tali patrimoni destinati si caratterizzano per il c.d. effetto segregativo, cioè non possono essere aggrediti da creditori il cui diritto non è sorto in conseguenza dello scopo di destinazione.

Il codice civile conosce diverse forme di patrimoni destinati:

  1. il fondo patrimoniale, costituito dai coniugi o da soggetti terzi per i coniugi al momento del loro matrimonio per soddisfare esigenze e bisogni della famiglia;
  2. il patrimonio destinato ad uno specifico affare: in questo caso, una società o un’impresa possono destinare parte del patrimonio al perseguimento di un’attività imprenditoriale, senza costituire un nuovo soggetto giuridico;
  3. la sostituzione fedecommissoria nelle ipotesi che sono ammesse dal codice civile. Questo è un istituto che presuppone una doppia chiamata all’eredità: viene istituito un erede a cui sono destinate delle somme di denaro, alla morte di questo i beni sono trasferiti ad un secondo chiamato. Dunque, il patrimonio deve essere conservato per quest’ultimo.

Inoltre, il legislatore ha poi espressamente previsto la possibilità di istituire patrimoni destinati all’art. 2645 ter c.c. Questi devono essere posti in essere per scopi di utilità sociale, si connotano per la stabilità e indisponibilità del vincolo di destinazione. Proprio per questa ragione si ritiene che siano una forma di fondazione non riconosciuta.

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Associazioni non riconosciute – Domande frequenti

Cosa si intende per associazione non riconosciuta?

Sono definite associazioni non riconosciute in quanto non sono dotate di personalità giuridica, che si ottiene mediante riconoscimento, ossia registrazione in pubblici registri.

Qual è la caratteristica principale del regime patrimoniale di un’associazione non riconosciuta?

Le associazioni non riconosciute sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta, cioè rispondono delle obbligazioni assunte con il fondo comune e in via sussidiaria risponde il socio che ha contratto l’obbligazione con il proprio patrimonio.

Esistono fondazioni non riconosciute?

Il codice civile non conosce fondazioni non riconosciute, ma in dottrina si ammette la loro esistenza mediante la norma dell’art. 2645 ter c.c.

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Avv. Clelia Tesone
Avvocato civilista
Laureatasi in Giurisprudenza con la votazione di 110 e Lode presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con approfondita conoscenza delle materie del Diritto Civile e del Diritto Amministrativo. Ha brillantemente conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato, a seguito dell’espletamento della pratica forense in diritto civile e il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 presso la Procura della Repubblica di Napoli Nord.
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